7.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2011
che concede ad alcuni Stati membri deroghe per quanto riguarda la trasmissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di statistiche sulle cause di decesso
[notificata con il numero C(2011) 2057]
(I testi in lingua bulgara, ceca, finlandese, francese, olandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2011/222/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
viste le domande presentate dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica di Finlandia,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2008 si applica, secondo quanto previsto dal suo articolo 2, alla produzione di statistiche sulle cause di decesso, come definite nell’allegato III. |
(2) |
L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008 prevede che, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, agli Stati membri siano accordati deroghe e periodi di transizione. |
(3) |
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate da Bulgaria, Finlandia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Repubblica ceca sono motivate dalla necessità di procedere a importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per potersi conformare pienamente al regolamento (CE) n. 1338/2008. |
(4) |
A questi Stati membri vanno pertanto concesse le deroghe richieste. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe indicate nell’allegato sono concesse agli Stati membri corrispondenti.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
ALLEGATO
Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, attuato dalla Commissione, relativamente alle statistiche sulle cause di decesso
Stato membro |
Variabile |
Fine della deroga |
Bulgaria |
Causa iniziale del decesso ICD (4 cifre) |
31 dicembre 2012 |
Repubblica ceca |
Paese di occorrenza |
31 dicembre 2011 |
Germania |
Paese di occorrenza |
31 dicembre 2013 |
Francia |
Anno del decesso (data di occorrenza) per i nati morti |
31 dicembre 2012 |
Paesi Bassi |
Paese di occorrenza |
31 dicembre 2012 |
Paese di residenza, per i non residenti deceduti nei Paesi Bassi |
31 dicembre 2012 |
|
Finlandia |
Regione di occorrenza (NUTS 2) |
31 dicembre 2013 |
Paese di residenza/Paese di residenza della madre |
31 dicembre 2013 |