28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/21


REGOLAMENTO (UE) N. 408/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda il formato di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (1), relativo alle statistiche sui pesticidi, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un nuovo quadro per l’elaborazione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull’uso dei pesticidi.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009, gli Stati membri devono trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve adottare.

(3)

Per garantire la riservatezza, nel file di trasmissione sarà incluso un contrassegno che indica se l’informazione trasmessa concernente la sostanza, la classe chimica, la categoria del prodotto o il gruppo principale è riservata o meno.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici relativi all’immissione sul mercato dei pesticidi specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando il formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati sono trasmessi o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.

Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 2

Il formato tecnico per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) è specificato nell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Formato per la trasmissione dei dati statistici relativi all’immissione sul mercato dei pesticidi

I file di trasmissione comprendono le seguenti informazioni:

Numero

Campo

Osservazioni

1

Paese

Codice a 3 lettere (per esempio FRA)

2

Anno

Per esempio 2010

3

Gruppo principale

Codici elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009, nella versione più recente

4

Categorie di prodotti

 

5

Classe chimica

 

6

Sostanza

 

7

Per i campi 3, 4, 5 e 6, la quantità venduta

Espressa in kg di sostanza

8

Per i campi 3, 4, 5 e 6, il contrassegno di riservatezza

Sì/no


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