3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 879/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 fissa i limiti di cattura pari a zero per lo stock di busbana norvegese e delle specie associate nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV. |
(2) |
Sulla base delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ritiene che un volume massimo di 6 000 tonnellate di catture corrisponderebbe a un tasso di mortalità per pesca di 0,02 e consentirebbe di mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali. |
(3) |
La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente dalle due parti. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia del 3 dicembre 2010. |
(4) |
Di conseguenza, la quota unionale di catture di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 75 % di 6 000 tonnellate. |
(5) |
L'eglefino e il merlano costituiscono catture accessorie nella pesca della busbana norvegese. È pertanto opportuno imputare le suddette catture ai contingenti dello Stato membro per la busbana norvegese e le specie associate; tuttavia, al fine di evitare un numero eccessivo di catture, i quantitativi delle specie suindicate che possono essere imputati a detto contingente devono essere limitati al 5 % del totale. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(7) |
La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i nuovi limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile al fine di garantire la continuità delle attività di pesca di questa specie. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, la voce relativa allo stock di busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:
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Danimarca |
4 496 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Germania |
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Paesi Bassi |
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UE |
4 500 (1) |
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Norvegia |
0 |
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TAC |
Non pertinente |
(1) Almeno il 95 % degli sbarchi deve essere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e di merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.»