23.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1380/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni specifiche applicabili ai ratiti da riproduzione e da reddito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) definisce le condizioni specifiche applicabili alle importazioni di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nonché alle importazioni di uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti. |
(2) |
La parte II, punto 2, di detto allegato stabilisce che i pulcini di un giorno, qualora non siano allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova, devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale dove devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa. Tale prescrizione si riflette nella parte I del modello di certificato veterinario per i pulcini di un giorno che figura nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. |
(3) |
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 definisce le condizioni specifiche che si applicano alle importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno. Tali condizioni specifiche non prevedono attualmente, per i ratiti, una disposizione analoga a quella per il pollame di cui all’allegato VIII, parte II, punto 2, del suddetto regolamento. |
(4) |
L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale disposizione relativamente al pollame indica che è opportuno estendere la stessa disposizione anche ai pulcini di un giorno dei ratiti. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato IX, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. |
I ratiti nati da uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo stabilimento o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa. I pulcini di un giorno di ratiti eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale [come specificato ai punti I.10 e I.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (3)] e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.»