9.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 106/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Dispositivo a forma di disco con un diametro di circa 8 cm e uno spessore di 2 cm (così detto "dispositivo regolatore a disco per sedile reclinabile"). Il dispositivo ha una superficie irregolare con un foro centrale per l'asse e comprende i seguenti elementi:
Si tratta di un componente del meccanismo di inclinazione per i sedili degli autoveicoli. Il dispositivo è usato per regolare l'angolo dello schienale del sedile in funzione delle necessità del conducente o dei passeggeri e contribuisce alla resistenza del sedile. (1) Si veda l'immagine |
9401 90 80 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9401, 9401 90 e 9401 90 80. Date le sue caratteristiche, in particolare la sua accurata costruzione meccanica con diversi componenti, il dispositivo è progettato specificamente per diventare una parte essenziale del meccanismo di inclinazione del sedile di un autoveicolo. Di conseguenza, la classificazione alla voce 8302, come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, è esclusa, (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 8302, primo paragrafo). Pertanto, il dispositivo è considerato come un elemento del meccanismo d'inclinazione del sedile di un autoveicolo. Il dispositivo deve quindi essere classificato nel codice NC 9401 90 80 come altre parti dei sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli. |
(1) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo