28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 561/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4).

(3)

Le autorità giapponesi hanno recentemente segnalato frequenti casi di non conformità nei funghi Shiitake coltivati su tronchetti nella prefettura di Iwate. I livelli della somma di cesio-134 e cesio-137 riscontrati nei funghi Shiitake così coltivati superavano il limite massimo di 100 becquerel/kg vigente in Giappone dal 1o aprile 2012. Anche in un numero significativo di campioni i livelli rilevati erano superiori al limite massimo applicabile anteriormente al 1o aprile 2012 (500 becquerel/kg). Altri casi di mancata conformità hanno riguardato alcuni campioni di felci e pesci originari di Iwate. La prefettura di Iwate non rientra tra le prefetture della zona colpita. In queste ultime è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere la prefettura di Iwate nella zona colpita.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

(a)

i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure

(b)

i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate; oppure

(c)

i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure

(d)

se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi."

(2)

L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, i prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento possono essere importati nell'Unione se accompagnati da una dichiarazione in base al precedente modello di dichiarazione di cui all’allegato I di tale regolamento qualora:

(a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure

(b)

la dichiarazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i prodotti abbiano lasciato il Giappone non oltre i 10 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

(4)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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