28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 561/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(2) |
Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4). |
(3) |
Le autorità giapponesi hanno recentemente segnalato frequenti casi di non conformità nei funghi Shiitake coltivati su tronchetti nella prefettura di Iwate. I livelli della somma di cesio-134 e cesio-137 riscontrati nei funghi Shiitake così coltivati superavano il limite massimo di 100 becquerel/kg vigente in Giappone dal 1o aprile 2012. Anche in un numero significativo di campioni i livelli rilevati erano superiori al limite massimo applicabile anteriormente al 1o aprile 2012 (500 becquerel/kg). Altri casi di mancata conformità hanno riguardato alcuni campioni di felci e pesci originari di Iwate. La prefettura di Iwate non rientra tra le prefetture della zona colpita. In queste ultime è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere la prefettura di Iwate nella zona colpita. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato:
(1) |
All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
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(2) |
L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Misure transitorie
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, i prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento possono essere importati nell'Unione se accompagnati da una dichiarazione in base al precedente modello di dichiarazione di cui all’allegato I di tale regolamento qualora:
(a) |
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure |
(b) |
la dichiarazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i prodotti abbiano lasciato il Giappone non oltre i 10 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.
(3) GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.
(4) GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.
ALLEGATO
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