31.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui alle voci 1 e 3 dell’allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale; il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 2 dell’allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8528 59 40 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40. L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale. In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |
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8528 59 40 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40. L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale. In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |
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8528 59 40 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40. L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radionavigazione, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale. In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |