4.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2013
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP — UE riguardo allo status della Repubblica federale di Somalia in relazione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro
(2013/258/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP — CE (1), in particolare l’articolo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 94 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e modificato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4) («accordo ACP — UE»), ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP — UE e approvata da quest’ultimo. |
(2) |
Il 25 febbraio 2013 la Repubblica federale di Somalia ha presentato una richiesta di adesione conformemente all’articolo 94 dell’accordo ACP — UE. |
(3) |
L’approvazione dell’adesione della Repubblica federale di Somalia da parte del Consiglio dei ministri ACP — UE dovrebbe essere sostenuta dall’Unione. |
(4) |
La Repubblica federale di Somalia dovrebbe depositare l’atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, in quanto depositari dell’accordo ACP — UE. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio dei ministri ACP — UE riguardo allo status della Repubblica federale di Somalia in relazione all’accordo ACP — UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP — UE riguardo alla richiesta della Repubblica federale di Somalia di concessione dello status di osservatore e di successiva adesione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010, è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP — UE accluso alla presente decisione.
Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità dell’accluso progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP — UE senza che occorra modificare la presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato in GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
(4) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE
del …
relativa alla richiesta presentata dalla Repubblica federale di Somalia al fine della concessione dello status di osservatore e alla successiva adesione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («accordo ACP-UE»), in particolare l’articolo 94,
vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-UE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-UE (4), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di Cotonou è entrato in vigore il 1o luglio 2008 a norma del suo articolo 93, paragrafo 3. L’accordo è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010. La seconda revisione è applicata provvisoriamente dal 31 ottobre 2010 (5). |
(2) |
A norma dell’articolo 94 dell’accordo ACP-UE, ogni domanda di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest’ultimo. |
(3) |
Il 25 febbraio 2013 la Repubblica federale di Somalia ha presentato una richiesta di concessione dello status di osservatore e di successiva adesione conformemente all’articolo 94 dell’accordo ACP-UE. |
(4) |
La Repubblica federale di Somalia dovrebbe depositare l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione della richiesta di adesione e dello status di osservatore
È approvata la richiesta della Repubblica federale di Somalia di aderire all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
La Repubblica federale di Somalia deposita l’atto di adesione presso i depositari dell’accordo ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e il segretariato degli Stati ACP,
In attesa della sua adesione, la Repubblica federale di Somalia può partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …,
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU UE L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).
(3) Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU UE L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4) GU UE L 95 del 14.4.2005, pag. 44.
(5) Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010 (GU UE L 287 del 4.11.2010, pag. 68).