18.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2013
che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina
[notificata con il numero C(2013) 3484]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/292/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano. |
(2) |
Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione. |
(3) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi richiede necessariamente il passaggio per i posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d’ispezione nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2007/777/CE è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi
1. In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:
a) |
la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente; |
b) |
i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura "UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI" apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata; |
c) |
i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti; |
d) |
l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (4). |
2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
(3) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»