21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/105 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
relativa al riconoscimento della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2013) 9224]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/794/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW»), modificata nel 1995. |
(2) |
La decisione 2010/705/UE della Commissione (2), ha revocato il riconoscimento della Georgia, accordato in virtù dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare. I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità georgiane avevano dimostrato che la Georgia non soddisfaceva i pertinenti requisiti della convenzione STCW. |
(3) |
Con lettera del 10 settembre 2012 la Repubblica di Cipro ha chiesto un nuovo riconoscimento per la Georgia. A seguito di tale richiesta la Commissione ha valutato il sistema di formazione e abilitazione della Georgia per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. La valutazione si è basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di ottobre 2012 e sulle misure correttive presentate dalle autorità georgiane. |
(4) |
In particolare, a seguito all’ispezione, con lettera del 6 febbraio 2013 le autorità georgiane sono state invitate a presentare un piano di azione correttiva volontaria riguardo alle carenze rilevate e adottare azioni per porvi rimedio. |
(5) |
Le principali carenze riguardavano la mancanza di requisiti legislativi e amministrativi per dare piena attuazione alle disposizioni della convenzione STCW, come la mancanza di un requisito relativo al controllo degli istituti stranieri accreditati e dei programmi d'istruzione e di formazione professionale marittima da parte dell’amministrazione georgiana. Inoltre, gli istituti d'istruzione e di formazione professionale marittima ispezionati non avevano attuato alcune disposizioni, ad esempio quelle relative all’uso dei simulatori. Infine, gli istituti ispezionati non disponevano delle attrezzature specifiche per la formazione e la valutazione di determinate competenze. |
(6) |
Con lettere del 15 maggio 2013 e del 20 luglio 2013 la Georgia ha comunicato alla Commissione che erano state intraprese azioni volte a rettificare le carenze rilevate. In particolare, le autorità georgiane hanno segnalato che le disposizioni nazionali sono state allineate alla convenzione e che gli istituti d'istruzione e di formazione professionale marittima hanno correttamente attuato le pertinenti disposizioni. Infine, sono state fornite prove del fatto che sono state acquistate e installate le attrezzature per la formazione di cui era stata riscontrata la mancanza. |
(7) |
Una carenza residua riguarda alcune strutture per la formazione della Batumi Navigation Teaching University. In particolare, il laboratorio elettrico e l’imbarcazione di salvataggio disponibile per la formazione sui mezzi di salvataggio e sui battelli d’emergenza sembrano necessitare di un ulteriore potenziamento. La Georgia è stata pertanto invitata ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità della Georgia agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare. |
(8) |
I risultati finali della valutazione dimostrano che la Georgia soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che essa ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
(9) |
La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della suddetta valutazione. |
(10) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Georgia è riconosciuta per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(2) GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78.
(3) GU L 136, del 18.5.2001, pag. 17.