23.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 279/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice CN) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Tubo flessibile di poliammide con un’estremità trasparente, rafforzato internamente da una sottile trecciatura metallica che è parte integrante del tubo. Il tubo misura 125,5 cm di lunghezza e ha un diametro esterno di 2,8 mm. Il tubo non è sterilizzato al momento della presentazione. È presentato non avvolto, in un imballaggio doppio. Il tubo è destinato al personale sanitario che lo usa per inserire uno «stent» nel corpo umano. Il tubo non viene lasciato nel corpo dopo l’uso. |
3917 39 00 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 8 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3917 e 3917 39 00. Tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l’articolo soddisfa le condizioni della voce 3917 e adempie ai requisiti della nota 8 del capitolo 39. L’uso a cui è destinato il tubo non è inerente alle sue caratteristiche oggettive, poiché alla presentazione il tubo non può essere identificato come uno strumento o un apparecchio destinato alla scienza medica. La classificazione alla voce 9018 è pertanto esclusa. L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 3917 39 00 come altri tubi in materia plastica. |