23.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 370/2013 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione UNSC 1718 (2006), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 7 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha aggiunto tre persone fisiche e due entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Le entità e le persone fisiche in questione devono essere inserite nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. |
(3) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che sono stati designati dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della posizione comune 2006/795/PESC. Una delle entità da inserire nell’elenco dell’allegato IV conformemente alla decisione del Comitato per le sanzioni deve essere depennata dall’allegato V, dove figurava in precedenza. Occorre modificare un’altra voce che figura nell’elenco dell’allegato V. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
(2) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "A. Persone fisiche":
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(2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco "B. Persone giuridiche, entità e organismi":
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ALLEGATO II
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
la voce seguente dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è soppressa:
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(2) |
La voce seguente dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a):
è sostituita da quanto segue:
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