28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti. Esso ha l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza sufficiente relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale considerati nell’ambito di tali movimenti a carattere non commerciale e di rimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a tali movimenti.

(2)

In una dichiarazione allegata al regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4), la Commissione si è impegnata a proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione. In seguito all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è quindi necessario adeguare le competenze conferite alla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, agli articoli 290 e 291 TFUE. Tenendo conto del numero di modifiche che è necessario apportare alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (CE) n. 998/2003 e della necessità di rendere tali condizioni sufficientemente chiare ed accessibili ai cittadini, detto regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire un elenco di specie animali alle quali applicare le condizioni di polizia sanitaria armonizzate qualora gli animali di dette specie siano tenuti come animali da compagnia e siano oggetto di movimenti a carattere non commerciale. Nel compilare detto elenco occorre tenere conto della sensibilità alla rabbia di detti animali o del loro ruolo nell’epidemiologia della malattia.

(4)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5), definisce, tra l’altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, che appartengono a specie suscettibili alla rabbia. Poiché dette specie, che spesso accompagnano il proprietario o una persona autorizzata in movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione e all’interno di essa, possono anche essere da compagnia, il presente regolamento dovrebbe fissare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di dette specie verso gli Stati membri. Le specie in questione dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.

(5)

È ugualmente necessario definire un quadro giuridico per le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di specie non affette da rabbia, o che non hanno alcuna rilevanza epidemiologica per quanto riguarda la malattia, alle quali, se non fossero tenute come animali da compagnia, si applicherebbero altri atti giuridici dell’Unione, compresa la legislazione relativa agli animali destinati alla produzione di alimenti. Dette specie dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte B.

(6)

L’elenco che figura nell’allegato I, parte B, dovrebbe comprendere gli invertebrati, ad eccezione delle api e dei calabroni oggetto dalla direttiva 92/65/CEE, e dei molluschi e dei crostacei oggetto dalla direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (6). L’elencodovrebbe includere inoltre gli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale e non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/88/CE, nonché gli anfibi e i rettili.

(7)

L’elenco che figura nell’allegato I, parte B, dovrebbe comprendere anche tutte le specie di uccelli, diversi da quelli oggetto dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (7), nonché i roditori e i conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8).

(8)

Tuttavia, ai fini della coerenza del diritto dell’Unione, in attesa della definizione di una normativa dell’Unione relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nella parte B dell’allegato I, introdotti da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo, le norme nazionali vigenti dovrebbero poter continuare ad applicarsi a movimenti di questo tipo a condizione che esse non siano più rigide di quelle applicate ai movimenti a carattere commerciale.

(9)

Poiché gli animali delle specie elencate nella parte B dell’allegato I del presente regolamento possono appartenere a specie che richiedono una particolare protezione, è opportuno che il presente regolamento si applichi fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (9).

(10)

Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell’Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti coperti dalle condizioni di polizia sanitaria della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento dovrebbe dare una definizione non solo degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia durante i quali l’animale da compagnia in questione accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata. L’esperienza dimostra che durante i movimenti a carattere non commerciale non è sempre possibile che l’animale da compagnia si trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario o della persona autorizzata. Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe considerare che l’animale accompagna il proprietario o la persona autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale dell’animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata.

(11)

L’esperienza relativa all’applicazione delle norme vigenti dimostra che gli scambi e le importazioni nell’Unione da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali. Al fine di impedire tali pratiche, poiché possono creare rischi per la salute degli animali, occorre fissare nel presente regolamento un numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata. Tuttavia, dovrebbe essere possibile superare quel numero massimo a talune condizioni specifiche. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che quando le condizioni specifiche non sono soddisfatte e il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, del presente regolamento supera il numero massimo stabilito, si applicano a detti animali da compagnia le pertinenti disposizioni della direttiva 92/65/CEE e della direttiva 90/425/CEE (10) o della direttiva 91/496/CEE (11).

(12)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio, gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parti A e B, si considerino identificati se dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile oppure di un sistema elettronico di identificazione («trasponditore»). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme per la marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, del presente regolamento dopo la scadenza del periodo transitorio il 3 luglio 2011.

(13)

L’impianto di un trasponditore rappresenta un intervento invasivo, la cui esecuzione richiede determinate qualifiche. I trasponditori dovrebbero quindi essere impiantati solo da persone adeguatamente qualificate. Se uno Stato membro autorizza a impiantare trasponditori persone diverse dai veterinari, dovrebbe stabilire norme relative alle qualifiche minime richieste a tali persone.

(14)

L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 998/2003 definisce i requisiti tecnici per l’identificazione degli animali da compagnia mediante trasponditori. Detti requisiti tecnici sono in linea con le norme accettate a livello internazionale e vanno pertanto inclusi, senza modifiche sostanziali, nell’allegato III del presente regolamento.

(15)

Al fine di proteggere la salute pubblica e quella degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di adottare misure sanitarie preventive per malattie e infezioni diverse dalla rabbia. Dette misure dovrebbero basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in maniera proporzionale ai rischi per la salute pubblica ed animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che potrebbero essere contagiati dalle malattie o infezioni in questione. Le misure dovrebbero comprendere norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l’applicazione delle misure sanitarie preventive dovrebbero attenersi per giustificare regolarmente la necessità di tali richieste, le condizioni per l’applicazione e la documentazione delle misure sanitarie preventive e, ove opportuno, le condizioni che consentono deroghe all’applicazione di tali misure. Dovrebbe pertanto essere stabilito in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme pertinenti.

(16)

È possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età agli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, non inducano l’immunità protettiva. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali da compagnia più giovani di quell’età. Di conseguenza, al fine di autorizzare movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia giovani delle specie di cui all’allegato I, parte A, che non sono stati vaccinati contro la rabbia oppure che sono stati vaccinati ma non si sono ancora immunizzati, il presente regolamento dovrebbe stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e dovrebbe permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure.

(17)

Per semplificare le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all’allegato I, parte A, tra Stati membri la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, il presente regolamento dovrebbe anche prevedere la possibilità di derogare all’obbligo di somministrare la vaccinazione antirabbica. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile previa presentazione di una domanda congiunta degli Stati membri interessati. Tale deroga dovrebbe essere basata su informazioni scientifiche convalidate ed essere applicata in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. Gli Stati membri, o loro parti, che beneficiano di tale deroga dovrebbero essere elencati in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(18)

I paesi e i territori che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri, mentre quelli elencati nell’allegato II, parte C, di detto regolamento rispettano i criteri stabiliti nell’articolo 10 del regolamento. Tali elenchi dovrebbero essere riportati, senza modifiche sostanziali, in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(19)

Inoltre, un elenco di territori o paesi terzi che applicano norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel presente regolamento per gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, dovrebbe essere riportato in un atto di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento.

(20)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti negli Stati membri da altri Stati membri e da paesi o territori elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C. Tali condizioni includono una vaccinazione antirabbica in corso di validità somministrata agli animali da compagnia in questione con vaccini conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE), o per i quali è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE (12) o del regolamento (CE) n. 726/2004 (13). Detti vaccini si sono dimostrati efficaci nel proteggere gli animali dalla rabbia e rientrano nei requisiti di validità relativi alle vaccinazioni antirabbiche di cui all’allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003. Tali condizioni dovrebbero essere riportate, senza modifiche sostanziali, nell’allegato III del presente regolamento.

(21)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 definisce condizioni più rigorose di polizia sanitaria per gli animali da compagnia introdotti negli Stati membri da paesi terzi o da territori diversi da quelli elencati nell’allegato II, parte C. Dette condizioni comprendono i controlli sull’efficacia delle vaccinazioni antirabbiche su singoli animali mediante una titolazione di anticorpi effettuata in un laboratorio riconosciuto a norma della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (14). È pertanto opportuno mantenere detto requisito nell’allegato IV del presente regolamento e includere una condizione secondo la quale il test deve essere effettuato conformemente ai metodi definiti nel capitolo corrispondente del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

(22)

I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, introdotti negli Stati membri mediante movimenti a carattere non commerciale sono necessari per attestare la conformità al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le condizioni di rilascio dei documenti di identificazione nonché i requisiti riguardanti il loro contenuto, la validità, le caratteristiche di sicurezza, il formato e l’aspetto.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, accompagnati da un documento di identificazione rilasciato in un territorio o paese terzo che applica norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri. Esso dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori in seguito ad un movimento verso un territorio o paese terzo di animali da compagnia provvisti di un documento di identificazione rilasciato in uno Stato membro, purché le condizioni per il rientro da detti territori o paesi terzi siano soddisfatte prima che gli animali da compagnia lascino l’Unione.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, qualora sia necessaria una partenza urgente del proprietario, ad esempio in caso di un’improvvisa catastrofe naturale, di disordini politici o altra forza maggiore che riguardi il proprietario, l’entrata diretta nel loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I non conformi al presente regolamento, a condizione che sia richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte mediante un periodo di isolamento a tempo limitato sotto sorveglianza ufficiale. Nonostante la necessità di una partenza urgente, detti permessi sono indispensabili a causa dei rischi per la salute degli animali legati all’introduzione nell’Unione di animali da compagnia che non sono conformi al presente regolamento.

(25)

La direttiva 90/425/CEE e la direttiva 91/496/CEE non si applicano ai controlli veterinari effettuati sugli animali da compagnia che accompagnano viaggiatori durante movimenti a carattere non commerciale.

(26)

Affinché gli Stati membri possano verificare la conformità al presente regolamento e adottare le misure necessarie, il presente regolamento dovrebbe pertanto richiedere alla persona che viaggia con l’animale da compagnia di presentare il documento di identificazione richiesto in occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale in uno Stato membro e dovrebbe prevedere controlli documentali e d’identità appropriati sugli animali da compagnia che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l’altro o da taluni territori o paesi terzi.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre richiedere agli Stati membri di svolgere controlli documentali e d’identità sistematici, presso punti d’entrata designati, sugli animali da compagnia che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale da determinati territori o paesi terzi verso uno Stato membro. Detti controlli dovrebbero tenere conto dei principi pertinenti del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (15). Se necessario ai fini di ulteriori movimenti verso altri Stati membri, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a documentare i controlli nel documento di identificazione per potersi basare sulla data di tali controlli al fine di stabilire il periodo di validità del documento di identificazione.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere misure di salvaguardia volte a gestire i rischi per la salute pubblica o animale legati al movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(29)

Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare ed accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I introdotti nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare il pubblico, in particolare circa le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale.

(30)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai requisiti specie-specifici relativi alla marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, e le misure sanitarie preventive specie-specifiche contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che colpiscono le specie di cui all’allegato I; dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare norme per limitare il numero di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale, nonché di modificare gli allegati da II a IV del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità della procedura di urgenza in casi debitamente giustificati di rischio per la salute pubblica o animale per quanto riguarda le misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che possono contagiare gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’elenco di Stati membri o di loro parti la cui situazione rispetto alla rabbia è favorevole e che sono autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, all’elenco di Stati membri classificati in conformità delle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, agli elenchi di territori o paesi terzi redatti al fine di derogare a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, al modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell’allegato I durante i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro o da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro, alle norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni da firmare, e alle misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia o di una malattia o infezione diversa dalla rabbia. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (16).

(33)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino l’elenco di Stati membri o di loro parti, la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, che sono autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e l’elenco di territori o paesi terzi redatto ai fini della deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale e per quanto riguarda le misure di salvaguardia in caso di manifestazioni o diffusione della rabbia o di una malattia o infezione diversa dalla rabbia, laddove, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica ed animale lo richiedano.

(34)

In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 998/2003. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle penali da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(35)

La decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (17), stabilisce un modello di passaporto per i movimenti tra uno Stato membro e l’altro di animali da compagnia quali cani, gatti e furetti, ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003. I documenti di identificazione rilasciati conformemente a detto modello di passaporto dovrebbero, a determinate condizioni, rimanere validi per tutta la vita dell’animale da compagnia al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per i proprietari.

(36)

La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione (18), definisce il modello di certificato sanitario attestante la conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 per il movimento a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione. Per agevolare la transizione verso le nuove norme definite nel presente regolamento, detto modello di certificato dovrebbe rimanere valido a determinate condizioni.

(37)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, che consiste nel fissare le condizioni di polizia sanitaria relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica o animale derivanti da tali movimenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Al fine di garantire la simultanea pubblicazione del presente regolamento e degli atti di esecuzione concernenti l’elenco dei territori e dei paesi terzi stabilito allo scopo di derogare a talune condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, il modello per i documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell’allegato I, parte A, durante i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro o da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro, e le norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni da firmare, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo.

2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi:

a)

il regolamento (CE) n. 338/97;

b)

eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla salute animale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia;

b)   «animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell’allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale;

c)   «proprietario»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione;

d)   «persona autorizzata»: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia;

e)   «trasponditore»: un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura;

f)   «documento di identificazione»: un documento, elaborato conformemente al modello che figura in atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, che permette di identificare chiaramente l’animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento;

g)   «veterinario autorizzato»: qualsiasi veterinario autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche attività conformemente al presente regolamento o ad atti adottati ai sensi del presente regolamento;

h)   «veterinario ufficiale»: qualsiasi veterinario designato dall’autorità competente;

i)   «controllo documentale»: verifica del documento di identificazione che accompagna l’animale da compagnia;

j)   «controllo d’identità»: verifica della corrispondenza tra il documento di identificazione e l’animale da compagnia e, se del caso, della presenza e della conformità della marcatura;

k)   «luogo di ingresso dei viaggiatori»: qualunque area designata dagli Stati membri ai fini dei controlli di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 4

Obbligo generale

I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite nel presente regolamento non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi di salute animale diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Numero massimo di animali da compagnia

1.   Il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a cinque.

2.   In deroga al paragrafo 1, il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi;

b)

il proprietario o la persona autorizzata presenta una prova scritta del fatto che gli animali da compagnia sono iscritti a un evento di cui alla lettera a) o sono registrati presso un’associazione che organizza tali eventi;

c)

gli animali da compagnia hanno più di sei mesi.

3.   Gli Stati membri possono effettuare controlli a campione per verificare la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Quando il numero massimo di animali da compagnia è superiore a quello indicato al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, gli animali da compagnia in questione rispettano i requisiti stabiliti dalla direttiva 92/65/CEE per le rispettive specie e gli Stati membri provvedono affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti, a seconda del caso, dalle direttive 90/425/CEE o 91/496/CEE.

5.   Per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti non commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 39 riguardo alla definizione di norme che limitino il numero di animali da compagnia delle suddette specie che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale.

6.   La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente articolo non oltre il 29 giugno 2018. Se del caso, sulla base di tale relazione, la Commissione propone modifiche al presente regolamento.

CAPO II

CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA TRA STATI MEMBRI

SEZIONE 1

Animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

Articolo 6

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:

a)

siano stati espressamente marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;

c)

siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

d)

siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 22.

Articolo 7

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 6, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che abbiano:

a)

meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure

b)

tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a)

il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure

b)

gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

3.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, norme sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 8

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A

1.   In deroga all’articolo 6, lettera b), i movimenti diretti a carattere non commerciale tra Stati membri, o loro parti, di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che non sono stati vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati secondo la procedura di cui al paragrafo 2 su domanda congiunta degli Stati membri interessati.

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, l’elenco di Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga all’articolo 6, lettera b), in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale elenco indica le parti degli Stati membri in questione a cui può applicarsi la deroga.

3.   Per essere inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati a un siffatto accordo reciproco presentano alla Commissione una domanda congiunta, che includa i dettagli del progetto di accordo, potendo così dimostrare, tenuto conto delle procedure previste dal Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE) in materia di autodichiarazione circa l’assenza di rabbia nel paese o nella zona del paese, di soddisfare almeno le condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri richiedenti hanno in funzione sistemi di sorveglianza e notifica permanenti relativamente alla rabbia;

b)

gli Stati membri richiedenti o le parti del loro territorio per cui è fatta domanda sono indenni dalla rabbia e non risulta che la rabbia sia stata rilevata nella fauna selvatica, nel territorio degli Stati membri interessati o delle loro parti, per almeno due anni prima della domanda congiunta, sulla base dei sistemi di cui alla lettera a);

c)

gli Stati membri richiedenti hanno in vigore misure di controllo efficienti ed efficaci per prevenire l’introduzione della rabbia nei loro territori e la sua propagazione al loro interno;

d)

la domanda della deroga di cui all’articolo 6, lettera b), è giustificata e proporzionata ai rischi per la salute pubblica o animale legati a movimenti diretti a carattere non commerciale da uno degli Stati membri richiedenti all’altro o a parte del suo territorio di animali da compagnia non vaccinati delle specie elencate nell’allegato I, parte A.

La domanda congiunta contiene informazioni adeguate, affidabili e convalidate dal punto di vista scientifico.

4.   La Commissione rimuove, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri o parte del loro territorio dall’elenco di cui al paragrafo 2 qualora qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 3 non giustifichi più la domanda di deroga.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

6.   Qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati ai rischi per la salute pubblica o animale lo richiedano, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3, che aggiornino l’elenco di Stati membri o di loro parti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

SEZIONE 2

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 9

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie di cui all’allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie da uno Stato membro all’altro sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 possono essere oggetto di movimenti da uno Stato membro all’altro solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati conformemente all’articolo 17, paragrafo 2;

b)

sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate conformemente all’articolo 19, paragrafo 1,

c)

sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 29.

3.   In attesa dell’adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, verso il loro territorio, a condizione che tali norme:

a)

siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia di tali specie; e

b)

non siano più restrittive di quelle applicate agli scambi di animali delle specie in questione a norma delle direttive 92/65/CEE o 2006/88/CE.

CAPO III

CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO UNO STATO MEMBRO DA UN TERRITORIO O UN PAESE TERZO

SEZIONE 1

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 10

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:

a)

siano stati marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;

c)

siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV;

d)

siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

e)

siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 26.

2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori elencato in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i cani militari o i cani da ricerca e soccorso registrati a entrare da un luogo di ingresso diverso da quello dei viaggiatori, a condizione che:

a)

il proprietario o la persona autorizzata abbia richiesto un permesso e lo Stato membro abbia concesso tale permesso; e

b)

i cani siano sottoposti a controlli conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, in un luogo designato a tal fine dall’autorità competente e conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al presente paragrafo, lettera a).

Articolo 11

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 2, in deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i propri territori da territori o paesi terzi elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, che abbiano:

a)

meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure

b)

tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a)

il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure

b)

gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.

3.   Il successivo movimento a carattere non commerciale degli animali da compagnia di cui al paragrafo 1 del presente articolo verso un altro Stato membro è vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all’articolo 6 o i loro movimenti siano stati autorizzati a norma dell’articolo 7 e lo Stato membro di destinazione abbia anche autorizzato i movimenti verso il proprio territorio da territori o paesi terzi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 12

Deroga alla condizione relativa al test di titolazione degli anticorpi per animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte A, che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 o 2:

a)

direttamente;

b)

dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi territori o paesi terzi; oppure

c)

in seguito al transito in un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, a condizione che il proprietario o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione scritta attestante che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale.

2.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 13

Definizione di un elenco di territori e paesi terzi

1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di applicare, per gli animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 1, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme.

2.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno presentato una domanda di inserimento nell’elenco in cui dimostrano di soddisfare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, almeno i requisiti seguenti:

a)

la notifica dei casi di rabbia alle autorità competenti è obbligatoria;

b)

un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia è operativo da almeno due anni prima della domanda e comprende almeno un programma d’individuazione precoce atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione;

c)

la struttura e l’organizzazione dei servizi veterinari e di controllo del paese, nonché i poteri attribuiti a tali servizi, e il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da potere:

i)

applicare ed attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere con commerciale di animali da compagnia; e

ii)

garantire la validità dei documenti d’identificazione nel formato previsto dall’articolo 25 e rilasciati in conformità dell’articolo 26;

d)

sono in vigore e sono efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori, ed eventualmente in materia di:

i)

controllo della popolazione di cani e gatti randagi;

ii)

vaccinazione degli animali domestici, specialmente dove la rabbia è diffusa tra i vampiri; e

iii)

controllo ed eradicazione della rabbia nella fauna selvatica;

e)

sono in vigore norme relative alle licenze e all’immissione in commercio dei vaccini antirabbici.

3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla salute pubblica o animale, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili che aggiornino l’elenco dei territori o dei paesi terzi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

SEZIONE 2

Animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 14

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B

1.   Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie di cui all’allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Gli animali da compagnia di cui al paragrafo 1 possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2;

b)

sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

c)

sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell’articolo 31; e

d)

entrano da un luogo di ingresso dei viaggiatori in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 15.

3.   In attesa dell’adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B, verso il loro territorio da un territorio o un paese terzo a condizione che tali norme:

a)

siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia di tali specie; e

b)

non siano più restrittive di quelle applicate alle importazioni di animali delle specie in questione a norma delle direttive 92/65/CEE o 2006/88/CE.

Articolo 15

Definizione di un elenco di territori e di paesi terzi

La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco di territori e di paesi terzi che hanno dimostrato di applicare, per gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte B, norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme definite nel capo II, sezione 2, nella presente sezione e nel capo VI, sezione 2, e, ove applicabile, delle norme adottate in attuazione delle suddette norme.

SEZIONE 3

Deroga alle condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Articolo 16

Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori

In deroga agli articoli 10 e 14, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori:

a)

San Marino e l’Italia;

b)

il Vaticano e l’Italia;

c)

Monaco e la Francia;

d)

Andorra e la Francia;

e)

Andorra e la Spagna;

f)

la Norvegia e la Svezia;

g)

le Isole Fær Øer e la Danimarca;

h)

la Groenlandia e la Danimarca.

CAPO IV

MARCATURA E MISURE SANITARIE PREVENTIVE

SEZIONE 1

Marcatura

Articolo 17

Marcatura di animali da compagnia

1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, devono essere stati marcati mediante l’impianto di un trasponditore o l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011.

Qualora il trasponditore di cui al primo comma non sia conforme ai requisiti tecnici definiti nell’allegato II, il proprietario o la persona autorizzata sia in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo della marcatura disposto dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 26, e dei controlli di identità disposti dall’articolo 33 e dall’articolo 34, paragrafo 1.

2.   Gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, sono marcati o descritti tenendo conto delle specificità di ciascuna specie in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l’animale da compagnia e il rispettivo documento di identificazione.

In considerazione della diversità delle specie elencate all’allegato I, parte B, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 39 per quanto riguarda i requisiti specie-specifici relativi alla marcatura o alla descrizione degli animali da compagnia di tali specie, tenendo conto di eventuali requisiti nazionali pertinenti in vigore.

Articolo 18

Qualifiche richieste per l’impianto dei trasponditori negli animali da compagnia

Qualora uno Stato membro intenda autorizzare l’impianto di trasponditori da parte di persone diverse da un veterinario, esso definisce le norme relative alle qualifiche minime richieste per tali persone.

SEZIONE 2

Misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia

Articolo 19

Misure sanitarie preventive e condizioni di applicazione

1.   Qualora siano necessarie misure sanitarie preventive per tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia da malattie o infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 39, riguardo alle misure sanitarie preventive specie-specifiche contro le malattie o le infezioni in questione.

Qualora, in caso di rischi per la salute pubblica o animale, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 40 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2.   Le misure sanitarie preventive specie-specifiche autorizzate mediante un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e sono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che potrebbero essere contagiati da malattie o infezioni diverse dalla rabbia.

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre:

a)

norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

b)

le condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto ad applicare le misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2;

c)

le condizioni relative all’applicazione e alla documentazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2 prima dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia;

d)

le condizioni per autorizzare, in circostanze specifiche, deroghe all’applicazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Elenco degli Stati membri, o loro parti, di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, gli elenchi degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, conformi alle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

CAPO V

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 21

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle le informazioni seguenti:

a)

ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;

b)

nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata dal proprietario e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione;

e)

firma del proprietario;

f)

dettagli della vaccinazione antirabbica;

g)

data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;

h)

conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

i)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e le caratteristiche di sicurezza del passaporto indicato in detto paragrafo, e le modalità necessarie per la transizione al modello di tale passaporto. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico.

Articolo 22

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa:

a)

verifica che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1;

b)

debita compilazione delle voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a d); e

c)

firma del documento di identificazione da parte del proprietario.

2.   Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere d), f), g), e h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 6, lettere b) e c), e, ove applicabile, all’articolo 27, lettera b), punto ii).

In deroga al primo comma, la voce con le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera h), può essere compilata da un veterinario diverso da un veterinario autorizzato ove previsto dall’atto delegato adottato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1.

3.   Il veterinario autorizzato che rilascia il documento di identificazione conserva le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all’articolo 21, paragrafo 3, per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.

4.   Se necessario, la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attestata mediante più di un documento di identificazione nel formato previsto dall’articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 23

Distribuzione di documenti di identificazione in bianco

1.   Le autorità competenti assicurano che i documenti di identificazione in bianco siano distribuiti esclusivamente ai veterinari autorizzati e che i relativi nomi e recapiti siano registrati facendo riferimento al numero di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

2.   Le informazioni specificate nel paragrafo 1 sono conservate per un periodo minimo stabilito dall’autorità competente, ma non inferiore a tre anni.

Articolo 24

Deroga al formato del documento di identificazione previsto all’articolo 21, paragrafo 1

1.   In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’articolo 26.

2.   Se necessario, la conformità ai requisiti di cui all’articolo 6, lettera c), è attestata nel documento di identificazione di cui al paragrafo 1, al termine dei controlli previsti dall’articolo 34, paragrafo 1.

SEZIONE 2

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A

Articolo 25

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle seguenti informazioni:

a)

ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;

b)

specie, razza, sesso, data di nascita dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

un numero di riferimento del certificato unico;

d)

nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata;

e)

nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che rilascia il documento di identificazione;

f)

dettagli della vaccinazione antirabbica;

g)

data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;

h)

conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

i)

nome e firma del rappresentante dell’autorità competente che convalida il documento di identificazione;

j)

nome, firma e recapiti del rappresentante dell’autorità competente che effettua i controlli di cui all’articolo 34 e data di tali controlli;

k)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale fa parte del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 26

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), riporta un numero di riferimento unico ed è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:

a)

ha verificato che l’animale da compagnia è marcato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1; e

b)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e, ove applicabile, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 27

Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1

In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’articolo 22 qualora:

a)

il documento di identificazione sia stato rilasciato in uno dei territori o paesi terzi elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1; oppure

b)

detti animali da compagnia entrino in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito in un territorio o un paese terzo e sia stato compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato il documento di identificazione attestante che, prima di aver lasciato l’Unione, gli animali da compagnia:

i)

hanno ricevuto la vaccinazione antirabbica prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

ii)

sono stati sottoposti al test di titolazione di anticorpi per la rabbia previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tranne in caso di deroga a norma dell’articolo 12.

SEZIONE 3

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 28

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

1.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), che contenga le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

caratteristiche del marchio o descrizione dell’animale da compagnia come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2;

b)

specie e, se pertinente, razza, data di nascita quale dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione;

e)

firma del proprietario;

f)

dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

g)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisce anche i requisiti circa le lingue, l’aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza del documento di identificazione indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 29

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

1.   Il documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario autorizzato previa:

a)

verifica che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2;

b)

compilazione delle voci pertinenti con le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a d); e

c)

firma del documento di identificazione da parte del proprietario.

2.   Dopo aver verificato che l’animale da compagnia è stato marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, il veterinario autorizzato compila le voci pertinenti del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), con le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), ove applicabile.

SEZIONE 4

Documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte B

Articolo 30

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

1.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), che contenga le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:

a)

caratteristiche del marchio o descrizione dell’animale da compagnia come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2;

b)

specie e, se pertinente, razza, data di nascita quale dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;

c)

nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata;

d)

nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che rilascia il documento di identificazione;

e)

un numero di riferimento del certificato unico;

f)

dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

g)

nome e firma del rappresentante dell’autorità competente che convalida il documento di identificazione;

h)

nome, firma e recapiti del rappresentante dell’autorità competente che effettua i controlli di cui all’articolo 34 e data di tali controlli;

i)

qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisce anche i requisiti circa le lingue, l’aspetto e la validità del documento di identificazione indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

3.   Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale fa parte del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 31

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

Il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:

a)

ha verificato che l’animale da compagnia è marcato o descritto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2; e

b)

ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), ove applicabile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 1

Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli Stati membri

Articolo 32

Deroga alle condizioni degli articoli 6, 9, 10 e 14

1.   In deroga alle condizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14, in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che:

a)

il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso e questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione;

b)

gli animali da compagnia siano isolati sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a sei mesi:

i)

in un luogo approvato dall’autorità competente; e

ii)

in conformità delle condizioni enunciate nel permesso.

2.   Il permesso di cui al paragrafo 1, lettera a), può autorizzare il transito in un altro Stato membro a condizione che detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso.

SEZIONE 2

Condizioni generali in materia di conformità

Articolo 33

Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 15

1.   Fatto salvo l’articolo 16 e al fine di verificare la conformità al capo II, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d’identità in modo non discriminatorio sugli animali da compagnia che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15.

2.   In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15, su richiesta dell’autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona autorizzata:

a)

presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e

b)

mette l’animale da compagnia a disposizione per tali controlli.

Articolo 34

Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, o dell’articolo 15

1.   Al fine di verificare la conformità al capo III, l’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli documentali e d’identità presso il luogo di ingresso dei viaggiatori su animali da compagnia che sono oggetto di un movimento a carattere non commerciale verso tale Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15.

2.   Il proprietario o la persona autorizzata, all’atto di entrare in uno Stato membro in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’articolo 15, contatta l’autorità competente presente presso il luogo di ingresso ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 e:

a)

presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e

b)

mette l’animale da compagnia a disposizione per i controlli.

3.   Gli Stati membri compilano e aggiornano un elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori.

4.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente da loro incaricata di effettuare i controlli previsti dal paragrafo 1:

a)

sia pienamente a conoscenza delle norme stabilite nel capo III e i funzionari incaricati ricevano la formazione necessaria allo svolgimento dei controlli;

b)

tenga un registro del numero totale dei controlli effettuati e dei casi di non conformità emersi durante tali controlli; e

c)

documenti i controlli effettuati nella voce pertinente del documento di identificazione qualora tale documentazione sia necessaria ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso altri Stati membri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 35

Azioni in caso di non conformità emersa durante i controlli di cui agli articoli 33 e 34

1.   Qualora i controlli previsti dagli articoli 33 e 34 rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II o III, l’autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario o la persona autorizzata, di:

a)

rispedire l’animale da compagnia al paese o territorio di spedizione;

b)

isolare l’animale da compagnia sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni definite nei capi II o III; o

c)

in ultima istanza, qualora non sia possibile rispedirlo o l’isolamento non sia praticabile, sopprimere l’animale da compagnia in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento.

2.   Qualora l’autorità competente rifiuti il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, essi sono isolati sotto controllo ufficiale in attesa:

a)

del loro rientro nel paese o territorio di spedizione, o

b)

dell’adozione di qualunque altra decisione amministrativa nel loro merito.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate a spese del proprietario e non prevedono la possibilità di alcun risarcimento al proprietario o alla persona autorizzata.

Articolo 36

Misure di salvaguardia

1.   Qualora in uno Stato membro, un territorio o un paese terzo si manifesti o si diffonda la rabbia o una malattia o un’infezione diversa dalla rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione:

a)

sospensione dei movimenti a carattere non commerciale o del transito di animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi;

b)

definizione di condizioni speciali per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati che richiedano di far fronte a un grave rischio per la salute pubblica o animale, o di provvedere al suo contenimento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 37

Obblighi di informazione

1.   Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché alle norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti previste dal presente regolamento.

2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

le qualifiche richieste per le persone che effettuano l’impianto dei trasponditori di cui all’articolo 18;

b)

l’autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per gli animali da compagnia giovani delle specie elencate nell’allegato I, parte A, secondo quanto disposto agli articoli 7 e 11;

c)

le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia:

i)

non conformi agli articoli 6, 9, 10 o 14;

ii)

provenienti da alcuni paesi e territori soggetti a condizioni definite dalle norme nazionali secondo quanto disposto dall’articolo 16;

d)

l’elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori redatto a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, indicante l’autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell’articolo 34, paragrafo 4;

e)

le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3;

f)

le informazioni sui vaccini antirabbici ai quali le competenti autorità degli Stati membri hanno concesso un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del punto 1, lettera b), dell’allegato III e in particolare sul corrispondente protocollo di vaccinazione.

3.   Gli Stati membri predispongono pagine Internet che forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet di tali pagine.

4.   La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni disponibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina Internet:

a)

i collegamenti alle pagine Internet d’informazione degli Stati membri; e

b)

le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), del presente articolo e le informazioni messe a disposizione del pubblico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in altre lingue, se del caso.

SEZIONE 3

Disposizioni procedurali

Articolo 38

Modifiche degli allegati

Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 39 volti a modificare gli allegati da II a IV.

Articolo 39

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 38 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 40

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 41

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (19). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 42

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 998/2003 è abrogato, ad eccezione dell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, che rimangono in vigore fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, rispettivamente.

I riferimenti nel presente regolamento all’elenco contenuto negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 o 2, si intendono fatti all’elenco di paesi terzi e territori definito nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003, rispettivamente, fino all’entrata in vigore di detti atti di esecuzione.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

3.   L’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 non pregiudica il mantenimento in vigore del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (20), che è stato adottato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 44

Misure transitorie relative ai documenti di identificazione

1.   In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, il documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:

a)

redatto in conformità del modello di passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE; e

b)

rilasciato prima del 29 dicembre 2014.

2.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 27, lettera a), il documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:

a)

redatto in conformità del modello di certificato definito nell’allegato II della decisione 2011/874/UE o, se pertinente, al modello di passaporto definito mediante la decisione 2003/803/CE; e

b)

rilasciato prima del 29 dicembre 2014.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

(5)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(6)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(7)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(9)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(10)  Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

(11)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(12)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(15)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(17)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(18)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

(19)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(20)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (Canis lupus familiaris)

Gatti (Felis silvestris catus)

Furetti (Mustela putorius furo)

PARTE B

Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE].

Animali acquatici ornamentali quali definiti all’articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Anfibi

Rettili

Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/158/CE.

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.


ALLEGATO II

Requisiti tecnici relativi ai trasponditori

I trasponditori devono:

a)

essere conformi alla norma ISO 11784 e applicare le tecnologie HDX o FDX-B; e

b)

poter essere letti da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.


ALLEGATO III

Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica

1.

Il vaccino antirabbico deve:

a)

essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:

i)

un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (raccomandazione dell’organizzazione mondiale della sanità); oppure

ii)

un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;

b)

se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:

i)

articolo 5 della direttiva 2001/82/CE; oppure

ii)

articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004;

c)

se somministrato in un territorio o in un paese terzo, essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell’autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale.

2.

Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il vaccino è somministrato da un veterinario autorizzato;

b)

l’animale da compagnia ha almeno dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato;

c)

la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

d)

la data di somministrazione di cui alla lettera c) non è precedente alla data di applicazione del trasponditore o del tatuaggio o alla data di lettura del trasponditore o del tatuaggio indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

e)

il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell’approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino.

Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;

f)

una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto e), di una vaccinazione precedente.


ALLEGATO IV

Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia

1.

Il prelievo del campione di sangue necessario ad effettuare il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito e documentato da un veterinario autorizzato nella sezione corrispondente del documento di identificazione.

2.

Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:

a)

deve essere eseguito su un campione prelevato almeno trenta giorni dopo la data della vaccinazione e:

i)

non meno di tre mesi prima della data:

del movimento a carattere non commerciale da un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; oppure

del transito in tale territorio o paese terzo, se le condizioni di cui all’articolo 12, lettera c), non sono soddisfatte; o

ii)

prima che l’animale da compagnia abbia lasciato l’Unione per un movimento o un transito in un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; il documento di identificazione nel formato previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, deve confermare che un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito favorevole prima della data del movimento;

b)

deve attestare un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o superiore a 0,5 IU/ml, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale;

c)

deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all’articolo 3 della decisione 2000/258/CE;

d)

non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente di cui alla lettera b), a condizione che l’animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità, di cui all’allegato III, punto 2, lettera e), di una vaccinazione precedente.


ALLEGATO V

Tavola di concordanza di cui all’articolo 43, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 998/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, lettere a) e b)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 3, lettera f)

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 5, articoli 9, 14 e 28

Articolo 8, paragrafo 1

Articoli 10 e 12

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e articolo 27

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 11

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 9

Articolo 14 e articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, prima frase

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 12, primo comma, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 34, paragrafo 1

Articolo 12, primo comma, frase introduttiva e lettera b)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 12, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3, e articolo 37, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13

Articolo 34, paragrafo 3, e articolo 37, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 14, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, terzo comma

Articolo 35, paragrafi 1 e 3

Articolo 14, quarto comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 15

Allegato IV, punti 1 e 2, lettera c)

Articolo 16

Articolo 17, primo comma

Articolo 17, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 18, primo comma

Articolo 18, secondo comma

Articolo 36

Articolo 19

Articolo 13, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 5

Articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 38

Articolo 19 bis, paragrafo 3

Articolo 19 ter, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 19 ter, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 19 ter, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 19 quater, paragrafi 1 e 3

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 19 quater, paragrafo 2

Articolo 19 quinquies, paragrafi 1 e 2

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 19 quinquies, paragrafo 3

Articoli da 20 a 23

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 4 e 5

Articolo 25

Articolo 45

Allegato I

Allegato I

Allegato I bis

Allegato II

Allegato I ter

Allegato III

Allegato II, parte A e parte B, sezione 1

Allegato II, parte B, sezione 2

Articolo 13, paragrafo 1

Allegato II, parte C

Articolo 13, paragrafo 2


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nel quadro della strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali (1), la Commissione condurrà uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali.

Qualora i risultati di tale studio indichino che queste pratiche commerciali comportano rischi per la salute, la Commissione prenderà in considerazione le opzioni più adeguate per la protezione della salute umana e animale, inclusa la possibilità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche della vigente normativa dell’Unione in materia di commercio di cani e gatti, tra cui l’introduzione di sistemi per la loro registrazione compatibili e accessibili in tutti gli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la Commissione intende valutare la possibilità e l’opportunità di una proroga di tali sistemi di registrazione ai cani e ai gatti contrassegnati e identificati in conformità alla legislazione dell’Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia.


(1)  COM(2012) 6 final/2 — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015.


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