27.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 721/2013 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 (2) («regolamento definitivo») nell’aprile 2011 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile («SSB») originarie dell’India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. L’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è nel seguito denominata «l’inchiesta iniziale». |
(2) |
Le misure definitive sono consistite in dazi compensativi ad valorem compresi tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni da parte di esportatori iscritti nell’elenco, un’aliquota di dazio del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione ed un’aliquota di dazio residuo del 4,3 % per tutte le altre società in India. |
1.2. Apertura di un riesame intermedio parziale
(3) |
La Viraj Profiles Vpl. Ltd., un produttore esportatore avente sede in India («il richiedente»), ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale. La richiesta riguardava l’esame delle sovvenzioni limitatamente a quanto concerne il richiedente. Quest’ultimo aveva fornito elementi di prova prima facie da cui risultava che le circostanze in base alle quali erano state adottate le misure avevano subito cambiamenti significativi e di natura permanente. |
(4) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, mediante un avviso di apertura pubblicato il 9 agosto 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) («avviso di apertura») la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 19 del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle sovvenzioni di cui beneficia il richiedente. |
1.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(5) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha interessato il periodo 1o luglio 2011 - 30 giugno 2012 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). |
1.4. Parti interessate dall’inchiesta
(6) |
La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, il governo dell’India (il «GOI») ed Eurofer in qualità di rappresentante dell’industria dell’Unione nell’inchiesta iniziale («l’industria dell’Unione») dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. |
(7) |
Le osservazioni presentate dalle parti sia in forma scritta che orale sono state esaminate e, all’occorrenza, tenute in debita considerazione. |
(8) |
Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Un ulteriore questionario è stato inviato al GOI. |
(9) |
Sia il richiedente che il governo indiano hanno risposto al questionario. |
(10) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di quantificare la sovvenzione. La sede del richiedente è stata oggetto di visite di verifica. |
2. PRODOTTO IN ESAME
(11) |
Il prodotto in esame è lo stesso definito nell’inchiesta iniziale, vale a dire barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India ed attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. |
3. SOVVENZIONI
3.1. Introduzione
(12) |
In base alle informazioni fornite dal governo indiano e dalle parti interessate nonché alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi di cui si presume si sia avvalso il richiedente:
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(13) |
I regimi a) e b) si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [«Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 of 1992)»] entrata in vigore il 7 agosto 1992 (nel seguito la «legge sul commercio estero»). Tale legge autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica del commercio estero rilevante per il PIR di questa inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2009-2014» (FTP 09-14). Il GOI ha inoltre stabilito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» («HOP I 09-14»). Anche questo manuale di procedure viene aggiornato regolarmente. |
(14) |
Il regime ECS di cui alla lettera c) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949) che permette alla Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione. |
(15) |
A seguito della denuncia dell’industria dell’Unione la Commissione ha inoltre valutato se il richiedente:
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(16) |
La Commissione ha infine verificato che i seguenti regimi esaminati nell’ambito dell’inchiesta iniziale:
non siano tuttora utilizzati dal richiedente. |
3.2. Constatazioni
3.2.1. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
(17) |
Dall’inchiesta è emerso che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. È stato tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano trascurabili, in quanto di valore pari allo 0,02 %. Non è stato pertanto ritenuto necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime. |
3.2.2. Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)
(18) |
È stato accertato che il richiedente godeva dello stato di EOU e che durante il PIR ha ricevuto sovvenzioni nell’ambito di questo regime. |
(19) |
Riguardo a quest’ultimo la società ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto discostarsi dal metodo di calcolo dei vantaggi ottenuti ricevuto nell’ambito del regime EOUS, impiegato nell’inchiesta iniziale. La società ha sostenuto che alcuni dei vantaggi ottenuti nell’ambito del regime EOUS dovrebbero essere considerati come sistemi ammissibili di restituzione del dazio a termini degli allegati II e III al regolamento di base e che pertanto non dovrebbero essere oggetto di compensazione. |
(20) |
Poiché si è tuttavia constatato che, indipendentemente dal metodo di calcolo impiegato, il tasso di sovvenzione fissato per questo regime non supererà lo 0,22 %, per cui si avrà un margine di sovvenzione complessivo inferiore alla soglia minima, si è deciso di non analizzare ulteriormente tale tesi nel contesto della presente inchiesta di riesame. |
3.2.3. Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione
(21) |
È stato accertato che durante il PIR il richiedente non beneficiava di questo regime. |
3.2.4. Regime di esenzione dalla tassa sull’elettricità
(22) |
Dall’inchiesta è emerso che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. Si è tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano di portata trascurabile. Non è stato di conseguenza ritenuto necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime. |
3.2.5. Programmi locali di sovvenzione dello Stato di Maharashtra
(23) |
È stato accertato che durante il PIR il richiedente non beneficiasse di questo regime. |
3.2.6. Altri
(24) |
L’inchiesta ha evidenziato che durante il PIR il richiedente non ha beneficiato di altri vantaggi in termini di acquisto di materie prime ed energia che comportassero un contributo finanziario da parte del governo indiano e avrebbero quindi potuto essere considerati come sovvenzioni a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Le affermazioni dell’industria dell’Unione di cui al considerando 15, punti da c) ad e), sono state quindi giudicate irrilevanti nel contesto del presente riesame. |
4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
(25) |
Si ricorda che l’inchiesta iniziale ha stabilito che l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente, pari al 4,3 %. |
(26) |
Nel corso del PIR l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente derivanti da un solo regime di sovvenzioni è risultato pari allo 0,22 %. |
(27) |
Stante quanto sopra si è concluso che il livello di sovvenzione del produttore esportatore interessato è diminuito. |
(28) |
Si è inoltre valutato se le mutate circostanze relative ai regimi esaminati possano essere considerate di carattere permanente. |
(29) |
Come sopra indicato i riscontri relativi al regime EPCGS nell’ambito della presente inchiesta intermedia confermano i risultati dell’inchiesta iniziale, da cui era emerso che la sovvenzione concessa nell’ambito di questo regime era irrilevante. |
(30) |
Mentre nel corso dell’inchiesta iniziale il richiedente aveva ricavato il principale vantaggio dal regime EOU, durante il PIR tale vantaggio è diminuito. È stato dimostrato che questo cambiamento è di natura permanente poiché è legato alla diminuzione dei dazi doganali sui rottami di acciaio inossidabile e ferro-nickel, due delle principali materie prime utilizzate dal richiedente per la fabbricazione del prodotto in esame. |
5. MISURE COMPENSATIVE
(31) |
Stante quanto precede sembra appurato che il richiedente continuerà a ricevere in futuro sovvenzioni d’importo inferiore alla soglia minima. Si è quindi ritenuto opportuno modificare l’aliquota del dazio compensativo applicabile al richiedente per tenere conto dell’attuale livello di sovvenzioni. È opportuno che per il richiedente tale aliquota di dazio sia fissata allo 0 %. |
(32) |
Per quanto riguarda il dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame dai produttori esportatori elencati nell’allegato del regolamento definitivo, va notato che le attuali modalità di funzionamento dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all’inchiesta precedente. Non è quindi necessario ricalcolare il tasso di sovvenzione e l’aliquota del dazio per tali società. Di conseguenza le aliquote dei dazi applicabili a tutte le società elencate nell’allegato del regolamento definitivo restano invariate. |
(33) |
Per quanto riguarda l’aliquota del dazio applicata a tutte le altre società va notato che, nell’inchiesta iniziale, questa era stata fissata al livello della società con il margine di sovvenzione individuale più alto tra quelle prese in esame, corrispondente al margine di sovvenzione applicato al richiedente. Considerato pertanto che in seguito al presente riesame intermedio il margine applicato al richiedente è cambiato, l’aliquota per tutte le altre società andrà rivista e fissata al margine massimo di sovvenzione che segue in graduatoria. Poiché tale aliquota massima è quella applicabile alle società elencate nell’allegato, è opportuno che l’aliquota del dazio per tutte le altre società sia fissata a tale livello, ossia al 4 %. |
6. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(34) |
Il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva proporre di modificare l’aliquota del dazio applicabile al richiedente. |
(35) |
Sono state esaminate e, ove opportuno, tenute nella debita considerazione le osservazioni presentate dalle parti oralmente o per iscritto. |
(36) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un’audizione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (CE) n. 405/2011 del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
Chandan Steel Ltd., Mumbai |
3,4 |
B002 |
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai |
3,3 |
B003 |
Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane |
0 |
B004 |
Società elencate nell’allegato |
4,0 |
B005 |
Tutte le altre società |
4,0 |
B999» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 108 del 28.4.2011, pag. 3.
(3) GU C 239 del 9.8.2012, pag. 2.