21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1389/2013 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («l'accordo di partenariato»). |
(2) |
Un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato («il nuovo protocollo») è stato applicato a titolo provvisorio dall'1 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca. La ripartizione delle possibilità di pesca concesse all'Unione ai sensi del nuovo protocollo è stata definita mediante il regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio (2). |
(3) |
La commissione mista prevista dall'accordo di partenariato si è riunita il 26 settembre 2012 ed ha esaminato la questione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), squali la cui gestione e conservazione sono disciplinate dalla risoluzione 05/05 della IOTC e di cui è autorizzata la cattura nell'ambito dell'accordo di partenariato. La commissione mista ha concluso che, sulla base dell'attività comprovata per il periodo 2007-2011 dei pescherecci con palangari autorizzati a pescare nell'ambito del precedente protocollo dell'accordo di partenariato, attività convalidata dagli istituti scientifici di pertinenza, sarebbe opportuno limitare le catture di squali per tali pescherecci a un massimo di 200 tonnellate l'anno per due anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, congelando così la pressione di pesca sugli stock di squali conformemente alla raccomandazione del comitato scientifico della IOTC. |
(4) |
Alla luce delle discussioni in seno alla commissione mista, le catture di squali dovrebbero essere limitate e ripartite tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo attualmente in vigore. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1258/2012. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3), gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare ai sensi del regolamento (UE) n. 1258/2012 possono scambiare, in parte o per intero, le possibilità di pesca loro assegnate riguardanti tali squali. |
(6) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'1 gennaio 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Le possibilità di pesca degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), per la pesca con palangari di superficie, sono fissate a 200 tonnellate l'anno, da ripartire tra gli Stati membri come segue:
Stato membro |
tonnellate |
Spagna |
166 |
Portogallo |
27 |
Francia |
7 |
Regno Unito |
0 |
Totale |
200» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA
(1) GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.
(2) Regolamento (UE) n. 1258/2012 del Consiglio, del 28 novembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 85).
(3) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).