5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2014) 2094]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/187/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(2) |
In seguito alle comunicazioni della Spagna e del Portogallo, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Madrid e di Tenerife Sur in Spagna nonché presso l'aeroporto di Porto e il porto e l'aeroporto di Ponta Delgada in Portogallo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
La decisione 2011/408/UE del Consiglio (5) stabilisce norme e procedure semplificate per l'applicazione dei controlli sanitari ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia da paesi terzi e successivamente importati dalla Groenlandia nell'Unione. L'articolo 5 di tale decisione stabilisce in dettaglio le prescrizioni relative ai controlli veterinari effettuati su tali prodotti ai posti d'ispezione frontalieri e dispone che l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia sia incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. |
(4) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), ha effettuato un audit presso due posti d'ispezione frontalieri proposti in Groenlandia, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale paese. La Groenlandia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e i due posti d'ispezione frontalieri proposti dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Poiché le norme e le procedure semplificate per i controlli all'importazione sono applicabili solo ad alcuni prodotti, alle note particolari di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE è opportuno aggiungere una nota indicante i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti. |
(6) |
Nel novembre 2011 l'UAV ha effettuato un audit presso posti d'ispezione frontalieri in Italia, a seguito del quale varie raccomandazioni sono state rivolte a tale Stato membro. L'Italia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e con la modifica delle categorie di riconoscimento per i posti d'ispezione frontalieri presso i porti di Livorno-Pisa, Trieste e Venezia, che dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE in relazione a tale Stato membro. |
(7) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che un nuovo centro d'ispezione è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (6), Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dal 1o gennaio 2014. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative alle unità locali della Francia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
(5) Decisione 2011/408/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 24).
(6) Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
L'allegato I è così modificato:
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2) |
Nell'allegato II, nella parte riguardante la Francia la seguente voce relativa a una nuova unità locale è aggiunta dopo la voce relativa alla Martinica: «MAYOTTE
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