19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/145 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2014
che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(2014/931/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione («misura»). La misura continuerebbe a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
(2) |
In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 1o settembre 2014, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 settembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(3) |
Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della suddetta direttiva, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
(4) |
Con decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio (2), la Romania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2014 e nell'ambito di una misura di deroga, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Romania ad estendere la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. |
(5) |
Secondo le informazioni comunicate dalla Romania, la misura avrà un'incidenza trascurabile sull'IVA riscossa allo stadio del consumo finale. |
(6) |
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2012/181/UE, la data del «31 dicembre 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2017».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2012/181/UE di esecuzione del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26).