15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/109 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 237/2014 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2013
che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio (2), costituisce uno degli strumenti per fornire sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica. |
(2) |
L'Unione è uno dei principali fornitori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. Il presente regolamento fa parte del quadro elaborato per la pianificazione della cooperazione e la fornitura di assistenza mirate a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi. |
(3) |
L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare e a raggiungere gli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi. |
(4) |
Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi. |
(5) |
Con decisione 1999/819/Euratom (3) della Commissione, la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. Con decisione 2005/510/Euratom (4) della Commissione, la Comunità ha inoltre aderito alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
(6) |
Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom (5) e la direttiva 2011/70/Euratom (6). Tali direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati. |
(7) |
La promozione della cooperazione in materia di regolamentazione e di altre forme di cooperazione con le economie emergenti e la promozione di approcci, norme, standard e pratiche in uso nell'Unione sono obiettivi di politica esterna della strategia Europa 2020. |
(8) |
Gli Stati membri della Comunità sono parti firmatarie del trattato di non proliferazione e del protocollo addizionale. |
(9) |
Conformemente al capo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità opera già in stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), sia in relazione alle salvaguardie nucleari, a sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7, del trattato Euratom, sia in relazione alla sicurezza nucleare. |
(10) |
Esistono varie organizzazioni e programmi internazionali che perseguono obiettivi simili a quelli del presente regolamento, come l'AIEA, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Agenzia europea per l'energia nucleare (OCSE/AEN), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il partenariato ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP). |
(11) |
È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi a sostegno dell'applicazione di salvaguardie efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione. |
(12) |
Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) anteriormente all'elaborazione e all'adozione del documento di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. I programmi di azione dovrebbero basarsi su una consultazione, laddove opportuno, con gli organismi di regolamentazione nazionali degli Stati membri e su un dialogo con i paesi partner. |
(13) |
È inoltre opportuno appoggiare le misure a sostegno degli obiettivi del presente regolamento sfruttando maggiori sinergie con le azioni dirette e indirette dei programmi quadro Euratom per la ricerca e la formazione nel settore nucleare. |
(14) |
Resta inteso che la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdizione sull'impianto stesso. |
(15) |
Se le esigenze di finanziamento per l'assistenza esterna dell'Unione sono in aumento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare le risorse disponibili nel modo più efficace, in particolare mediante l'uso di strumenti finanziari che possono esercitare un effetto leva. Tale effetto leva risulta potenziato se è possibile utilizzare i fondi investiti e anche quelli generati da detti strumenti finanziari. |
(16) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. |
(17) |
Le competenze di esecuzione relative alla programmazione e al finanziamento delle azioni sostenute in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che deve applicarsi ai fini del presente regolamento, anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom. Tenuto conto della natura di tali atti di esecuzione, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza finanziaria, per la loro adozione si dovrebbe, in linea generale, far ricorso alla procedura d'esame di cui al suddetto regolamento, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a un incidente nucleare o radiologico, compresa l'esposizione accidentale, e all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità per attenuarne le conseguenze, imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
(18) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(19) |
L'Unione e la Comunità continuano a disporre di un quadro istituzionale unico. È pertanto essenziale far in modo che tra l'azione esterna di entrambe vi sia coerenza. Il servizio europeo per l'azione esterna deve partecipare, laddove opportuno, alla programmazione di questo strumento conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (9). |
(20) |
È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra lo strumento in questione, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Questo dovrebbe comportare ulteriormente il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti. |
(21) |
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (Euratom) n. 300/2007 che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo generale
L'Unione finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie del materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo allegato.
Articolo 2
Obiettivi specifici
La cooperazione nell'ambito del presente regolamento persegue i seguenti obiettivi specifici:
1) |
la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare; |
2) |
la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari; |
3) |
l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi. |
Articolo 3
Misure specifiche
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
a) |
sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico; |
b) |
potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la verifica e la valutazione, le attività autorizzative e di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri impianti nucleari; |
c) |
promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza; |
d) |
l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l'esposizione accidentale, nonché l'attenuazione delle eventuali conseguenze, per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione e cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali in caso di esposizione accidentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento; |
e) |
il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni esistenti per la salute dei lavoratori e della popolazione. |
2. Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
a) |
sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
b) |
sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; |
c) |
sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare. |
3. L'obiettivo di cui all'articolo 2, punto 3, si limita agli aspetti tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in particolare, tramite le misure seguenti:
a) |
creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l'attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori; |
b) |
sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale. |
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono includere azioni volte a promuovere la cooperazione internazionale, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali. Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure comprendono altresì, come elemento fondamentale, il trasferimento di conoscenze, quali scambio di informazioni, sviluppo di capacità e formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare. Esse sono attuate in cooperazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione e/o le autorità dei paesi terzi, le loro autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni per il sostegno tecnico, e/o con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c), sono attuate in cooperazione con gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con operatori di impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/71/Euratom, e di siti nucleari dei paesi terzi.
Articolo 4
Conformità, coerenza e complementarità
1. I passi avanti nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
a) |
il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso dell'attuazione della cooperazione; |
b) |
lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attuazione dei progetti; |
c) |
il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti relazioni sulle salvaguardie nucleari. |
Anteriormente all'attuazione dei progetti e tenendo conto delle particolarità di ciascuna azione, sono definiti gli indicatori specifici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con il contesto strategico globale definito dall'Unione per il paese partner interessato e, in particolare, con gli obiettivi delle politiche e dei programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo di detto paese partner.
3. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione nell'ambito di altri strumenti.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE INDICATIVA DEI FONDI
Articolo 5
Documento di strategia
1. La cooperazione della Comunità nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di un documento generale di strategia pluriennale relativo allo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.
2. Il documento di strategia costituisce una base generale per la cooperazione e viene elaborato per un periodo massimo di sette anni. Esso definisce la strategia della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei rispettivi paesi terzi. Il documento di strategia indica altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.
3. Il documento di strategia intende garantire un contesto coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità.
4. La preparazione del documento di strategia soggiace ai principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali o regionali dei destinatari, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.
5. La Commissione approva il documento di strategia, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione sottopone il documento di strategia a revisione e, ove necessario, ad aggiornamento nella fase intermedia o, quando ritenuto necessario, secondo la suddetta procedura.
Articolo 6
Programmi indicativi pluriennali
1. I programmi indicativi pluriennali sono redatti sulla base del documento di strategia di cui all'articolo 5. I programmi indicativi pluriennali coprono un periodo da 2 a 4 anni.
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento e stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento e la dotazione finanziaria indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati. Tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono orientamenti volti a evitare duplicazione.
3. I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di una richiesta da parte dei paesi o delle regioni partner e di un dialogo con essi/e, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assuma una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo. Al fine di conseguire la complementarità ed evitare duplicazione, i programmi indicativi pluriennali tengono conto della cooperazione internazionale in atto e in progetto, specialmente con organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e con i principali donatori nei settori di cui all'articolo 2. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione.
4. La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi, tenendo conto di eventuali revisioni del documento di strategia di cui all'articolo 5.
TITOLO III
ESECUZIONE
Articolo 7
Programmi di azione annuali
1. I programmi di azione annuali («programmi di azione») sono redatti sulla base del documento di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui rispettivamente agli articoli e 6. I programmi di azione sono definiti per ciascun paese terzo o regione e specificano in dettaglio l'attuazione della cooperazione prevista nell'ambito del presente regolamento.
In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma di azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali conformemente alle stesse norme e secondo le stesse procedure applicabili ai programmi di azione.
In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa.
2. I programmi di azione precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, le misure e i progetti proposti, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso. Essi comprendono, se del caso, i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.
3. La Commissione adotta i programmi di azione, le misure individuali e le misure speciali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione può riesaminare e ampliare i programmi di azione e le misure secondo la suddetta procedura.
4. In deroga al paragrafo 3, la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2 non è richiesta per:
i) |
le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR; |
ii) |
le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR; |
iii) |
le modifiche tecniche a programmi di azione, misure individuali e misure speciali. |
Ai fini del presente paragrafo, per «modifiche tecniche» si intendono adeguamenti quali:
— |
proroga del periodo di attuazione; |
— |
riassegnazioni di fondi tra le azioni contenute nei programmi di azione annuali, nelle misure individuali e speciali e nei progetti che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR; o |
— |
l'aumento o la riduzione del bilancio dei programmi di azione annuali e delle misure individuali o speciali che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR, |
purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi delle misure e dei programmi di azione iniziali.
Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione.
5. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità per attenuare le conseguenze di un incidente nucleare o radiologico, la Commissione adotta o modifica i programmi di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
6. La Commissione può decidere di aderire a un'eventuale iniziativa lanciata da organizzazioni internazionali e da principali donatori che perseguono obiettivi simili, nella misura in cui tale iniziativa rispetta l'obiettivo generale di cui all'articolo 1. La corrispondente decisione di finanziamento è adottata secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 8
Coerenza e complementarità
Le programmazioni o le revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.
Articolo 9
Esecuzione
Il presente regolamento è attuato a norma dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.
Articolo 10
Relazione
La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della cooperazione di cui al presente regolamento. La relazione contiene, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese, regione e tipologia di cooperazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
Articolo 12
Servizio europeo per l'azione esterna
L'applicazione del presente regolamento è conforme all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE.
Articolo 13
Importo di riferimento finanziario
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è fissato a 225 321 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. MAZURONIS
(1) Parere del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).
(3) Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).
(4) Decisione 2005/510/Euratom della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33).
(5) Direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(6) Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
(9) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
ALLEGATO
CRITERI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE
Il presente allegato definisce i criteri (1) per la cooperazione a norma del presente regolamento, comprese le priorità.
La cooperazione dovrebbe basarsi sui criteri indicati in appresso:
1. Criteri generali e priorità
a) |
Criteri generali:
|
b) |
Priorità Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione nucleare e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico. L'obiettivo di tale cooperazione è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza («stress test»). Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nell'ambito del presente regolamento rientrano:
La cooperazione con operatori di impianti nucleari di paesi terzi è presa in considerazione nei casi specifici di cui agli articoli 2 e 3, in particolare nel contesto di misure di follow-up di una valutazione completa dei rischi e della sicurezza. Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature. |
2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità e dall'adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.
Per i paesi che necessitano di una cooperazione si considererà quanto segue:
a) |
l'urgenza dell'intervento alla luce della situazione in materia di sicurezza nucleare nel paese interessato; e |
b) |
l'importanza di intervenire a uno stadio opportuno per mettere a punto una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda la creazione o il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di supporto tecnico e lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
Il ricorso al servizio di esame regolatorio integrato (IRRS) e alle missioni del gruppo di valutazione della sicurezza operativa (OSART) dell'AIEA sarà considerato favorevolmente, senza costituire tuttavia un criterio formale per accedere alla cooperazione.
3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata
Nel caso di paesi con impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul loro territorio, che tuttavia non intendono sviluppare una capacità elettronucleare, la cooperazione dipende dal grado di urgenza, tenuto conto della situazione in materia di sicurezza nucleare.
Nel caso di paesi con o senza impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico, la cooperazione tiene conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare che tenga conto della seguente pubblicazione: «Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power» (IAEA Nuclear Energy Series Document NG-G-3.1).
Per i paesi di questa categoria, la cooperazione dovrebbe mirare innanzitutto a sviluppare la necessaria infrastruttura di regolamentazione, la competenza tecnica delle autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni di sostegno tecnico. Lo sviluppo di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dovrebbe inoltre essere esaminato e, eventualmente, sostenuto anche nei paesi che non intendono sviluppare o che hanno deciso di non sviluppare una capacità elettronucleare.
Per i paesi che non rientrano nelle categorie suddette, è possibile fornire cooperazione nel campo della sicurezza nucleare in situazioni di emergenza. Tali paesi dovrebbero poter beneficiare di una certa flessibilità nell'applicazione dei criteri generali.
4. Coordinamento
La Commissione dovrebbe coordinare la propria cooperazione a favore dei paesi terzi con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, segnatamente organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. Tale coordinamento dovrebbe permettere alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione coinvolga anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
La Commissione assicura che non vi siano duplicazioni tra la cooperazione nel settore delle salvaguardie, attraverso le misure che possono essere adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, e la cooperazione che può aver luogo nei settori della sicurezza e della non proliferazione a titolo dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.
(1) I criteri tengono conto delle conclusioni del Consiglio sull'assistenza ai paesi terzi in materia di sicurezza nucleare (2913a sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 9 dicembre 2008).