15.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONe (UE) N. 386/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi sulla scorta di quanto determinato dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 14 aprile 2014, sulla scorta di quanto determinato dal comitato delle sanzioni, il Consiglio ha deciso (2) di modificare le informazioni relative a un'entità dell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché di depennare un'entità dall'allegato IV. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. |
(4) |
Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha inoltre deciso di depennare una persona dall'elenco dell'allegato V. Occorre pertanto modificare l'allegato V. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(2) Decisione 2014/212/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, la voce «Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation» dell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita da quanto segue:
«(16) |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; n) Millim Technology Company]. Indirizzo: a) Tongan-dong, distretto centrale, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; c) distretto di Mangyongdae, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: indirizzi di posta elettronica: a) ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; b) millim@silibank.com. Numeri di telefono: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numero di fax: 850-2-381-4410. Data di designazione: 22.1.2013.» |
ALLEGATO II
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 la voce seguente dell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
«1. |
Chang Song-taek (alias JANG Song-Taek) |
Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord) Numero di passaporto (dal 2006): PS 736420617 |
Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea.» |