29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/15


REGOLAMENTO (UE) N. 546/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio (4) stabilisce la politica di capacità della flotta dell’Unione per i battelli adibiti al trasporto di merci sulle vie navigabili degli Stati membri.

(2)

Nell’ambito dell’ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere, preferibilmente in una fase iniziale, misure sociali a favore di tutti i membri dell’equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli addetti del settore della navigazione interna e a promuovere l’adeguamento tecnico dei battelli, anche per quanto riguarda i battelli ecologici. I fondi di riserva istituiti in ciascuno Stato membro le cui vie navigabili interne sono collegate a quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate, come previsto dal regolamento (CE) n. 718/1999 dovrebbero essere utilizzati per misure riguardanti gli operatori-proprietari. Altri fondi specifici già esistenti a livello di Unione potrebbero essere utilizzati a sostegno delle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

(3)

A tal fine i fondi di riserva potrebbero essere utilizzati, a condizione che vi sia una richiesta unanime delle organizzazioni rappresentative del trasporto nella navigazione interna.

(4)

I fondi di riserva, costituiti unicamente dai contributi finanziari degli operatori del settore, non sono mai stati utilizzati finora.

(5)

Le misure relative all’ammodernamento della flotta dell’Unione, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999, riguardano esclusivamente aspetti sociali e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Non sono previsti altri tipi di misure di sostegno per creare un contesto favorevole all’innovazione e all’ambiente.

(6)

Le misure di cui al regolamento (CE) n. 718/1999 relative alla formazione o alla riqualificazione professionale riguardano tutti i membri dell’equipaggio che lasciano il settore, compresi gli operatori-proprietari, e non solo a coloro che sono qualificati come lavoratori.

(7)

Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede misure per promuovere il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative ma nessuna misura per rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione, nonostante il fatto che tali organizzazioni, se rafforzate a livello dell’Unione, potrebbero contribuire a ridurre la frammentazione del settore.

(8)

È opportuno integrare il regolamento (CE) n. 718/1999 con misure intese a definire programmi di formazione o riqualificazione professionale per i membri dell’equipaggio, diversi da quelli qualificati come «lavoratori», che lasciano l’attività, incoraggiando gli operatori-proprietari a raggrupparsi in cooperative, rafforzando le organizzazioni professionali del settore e incoraggiando l’ammodernamento dei battelli e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali.

(9)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero potenziare la ricerca e l’innovazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne e nelle infrastrutture portuali multimodali avvalendosi degli strumenti finanziari disponibili, inclusi, se del caso, quelli nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 («Orizzonte 2020») (5) e quelli del meccanismo per collegare l’Europa (6), garantendo in tal modo l’integrazione di questo settore nel trasporto multimodale.

(10)

La Commissione dovrebbe sostenere misure a favore dell’innovazione e dell’adeguamento delle flotte della navigazione interna al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, promuovendo l’utilizzo degli strumenti finanziari disponibili nell’ambito dei fondi dell’Unione esistenti, come il meccanismo per collegare l’Europa e Orizzonte 2020, nonché proporre modalità con cui ottenere un effetto leva dei fondi di riserva mediante tali fondi esistenti e gli strumenti di finanziamento della Banca europea degli investimenti.

(11)

Poiché i fondi di riserva sono stati creati grazie ai contributi dell’industria, essi dovrebbero poter essere utilizzati per l’adeguamento dei battelli ai requisiti tecnici e ambientali adottati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, incluso il loro adeguamento all’ulteriore sviluppo delle norme europee in materia di emissioni dei motori, per la promozione dell’efficienza dei combustibili nei motori, dell’utilizzo di combustibili alternativi e di qualsiasi altra misura al fine di migliorare la qualità dell’aria e a favore di battelli ecologici, inclusi i battelli adattati alla navigazione fluviale.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 718/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, ogni Stato membro può adottare misure intese in particolare a:

facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un’altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall’attività, tra l’altro fornendo informazioni esaurienti,

organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i membri dell’equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che lasciano l’attività e fornire informazioni appropriate su tali corsi;

migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna e le loro conoscenze in materia di logistica, per garantire lo sviluppo e il futuro della professione;

incoraggiare il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative e rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione;

incoraggiare l’adeguamento dei battelli al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro, inclusa la tutela della salute, e promuovere la sicurezza;

incoraggiare l’ammodernamento dei battelli e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, inclusi i battelli ecologici;

incoraggiare opzioni volte a creare un effetto leva dei fondi di riserva in combinazione con gli strumenti finanziari disponibili, inclusi, se del caso, quelli nell’ambito di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l’Europa, nonché con gli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere del 21 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 31 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 maggio 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(6)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


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