26.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO (UE) N. 923/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE degli additivi alimentari e le specifiche possono venire aggiornati avvalendosi della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda (3).

(4)

Nel proprio parere del 22 maggio 2008 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») raccomandava di diminuire la dose settimanale tollerabile (TWI) di alluminio portandola a 1 mg/kg di peso corporeo alla settimana. L'Autorità riteneva peraltro che in gran parte dell'Unione la dose settimanale tollerabile così riveduta venisse generalmente superata dai forti consumatori, bambini in particolare. Le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti coloranti di alluminio, sono state modificate dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione (5) al fine di impedire che si superi la dose settimanale tollerabile riveduta.

(5)

Il regolamento (UE) n. 380/2012 dispone che i pigmenti coloranti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nel regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte B, tabella 1, siano autorizzati fino al 31 luglio 2014. Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nel regolamento (CE) n. 1333/2008, allegato II, parte A, tabella 3, e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E di tale allegato, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

(6)

Le domande di autorizzazione relative all'impiego di pigmenti di alluminio di riboflavine (E 101) e all'estensione dell'uso di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) sono state presentate nel corso del 2013 e messe a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. Pur prendendo in considerazione tali domande si è dedicata particolare attenzione a un'eventuale esposizione all'alluminio al fine di non compromettere l'efficacia del regolamento (UE) n. 380/2012.

(7)

Nei pigmenti di alluminio dei coloranti la tintura viene resa insolubile e funziona differentemente rispetto al proprio colorante equivalente (si hanno ad esempio un miglioramento della stabilità luminosa, del pH e termica, impedendo lo spargimento del colore e donando una tonalità ai colori per tinture) cosicché rende la forma del pigmento adatta a specifiche applicazioni tecniche.

(8)

L'autorizzazione per pigmenti coloranti di alluminio di Riboflavine fornisce un'alternativa ai pigmenti coloranti di alluminio di altre tinture di giallo in alimenti nei quali si autorizza l'impiego di pigmenti coloranti di alluminio. I livelli di utilizzo richiesti per i pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio sono bassi e l'estensione dell'uso è limitata a prodotti di nicchia o impiegati da bambini. Per quanto riguarda le uova di pesce pastorizzate si rende necessario un livello di utilizzo più elevato a causa del trattamento termico, così da garantire la stabilità del colore per il periodo di conservazione del prodotto. Non sembra che il fatto di autorizzare i pigmenti coloranti di alluminio di Riboflavine ed estendere l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio possa produrre ripercussioni di rilievo sull'esposizione complessiva all'alluminio.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine e dell'estensione dell'uso di pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio comporta aggiornamenti di tale elenco che non hanno un potenziale effetto sulla salute umana, non si rende necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(10)

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 autorizza l'impiego di coloranti sotto forma di pigmenti di alluminio solo nei casi espressamente indicati. Per poter autorizzare pigmenti di alluminio di riboflavine (E 101) si rende quindi necessario modificare le specifiche di tale additivo alimentare di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake, [The EFSA Journal (2008) 754, pag. 1].

(5)  Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

(1)

Nella parte A, tabella 3, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 100, si inserisce la seguente voce:

«E 101

Riboflavine»

(2)

La parte E è così modificata:

a)

nella categoria 01.7.2 «Formaggio stagionato»:

i)

la voce relativa all'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(125)

(83)

solo formaggio marmorizzato rosso»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(83)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 3,2 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

b)

nella categoria 08.1.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004»:

i)

la voce riguardante l'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(66)

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 %, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne (in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto), prodotti di tipo merguez, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici e pljeskavice»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

c)

nella categoria 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(84)

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone»

ii)

la prima voce relativa all'additivo alimentare E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(35) (85)

Solo pasta di pesce e crostacei»

iii)

Si aggiungono le seguenti note:

 

 

«(84)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 4 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i succedanei del salmone è di 5,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

 

 

(85)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 2 mg/kg solo in pasta di pesce. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

d)

nella categoria 09.3 «Uova di pesce»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(300)

(86)

Tranne uova di storione (caviale)»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(86)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 3 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i prodotti pastorizzati è di 50 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

e)

nella categoria 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti (precedute dal nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

f)

nella categoria 14.2.7.1 «Vini aromatizzati»:

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(26) (27) (87)

Solo americano, bitter vino»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

g)

nella categoria 14.2.7.2 «Bevande aromatizzate a base di vino»:

i)

la voce relativa all'additivo E 120 è sostituita dalla seguente:

 

«E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(100)

(28) (87)

Solo bitter soda»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

h)

nella categoria 14.2.7.3 «Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)»

 

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

i)

Nella categoria 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»:

i)

la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

(200)

(87)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta aromatizzati), nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve aromatizzati), napój winny owocowy lub miodowy (bevande a base di vino di frutta o idromele), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (bevande aromatizzate a base di vino di frutta o idromele), wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta di grado alcolico ridotto) e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta aromatizzati a basso tasso alcolico)»

ii)

si aggiunge la seguente nota:

 

 

«(87)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico e vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

(1)

alla fine della voce relativa all'additivo E 101(i) RIBOFLAVIN si inserisce la seguente frase:

«i pigmenti coloranti di tale colore possono essere utilizzati.»

(2)

alla fine della voce relativa all'additivo E 101(ii) RIBOFLAVIN-5′-PHOSPHATE si inserisce la seguente frase:

«i pigmenti coloranti di tale colore possono essere utilizzati.»


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