12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 settembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/659/PESC, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). Tali misure comprendono restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, restrizioni sulla prestazione dei relativi servizi e su determinati servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare, restrizioni, sotto forma di obbligo di autorizzazione preventiva, sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari. |
(2) |
I capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno chiesto che fosse condotto un lavoro preparatorio per l'adozione di ulteriori misure mirate, in modo da consentire di prendere prontamente ulteriori iniziative. |
(3) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(4) |
In tale contesto, è opportuno applicare restrizioni aggiuntive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (4). |
(5) |
Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto. |
(6) |
Allo scopo di esercitare pressione sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli attivi prevalentemente nell'industria spaziale e dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti presso gli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014. |
(7) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. |
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, le lettere e) e f) sono sostituite da quanto segue: «e) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
|
2) |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.» . |
3) |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell'Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.» . |
4) |
All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
. |
5) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.» . |
5 bis) |
all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
. |
6) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli 2, 2 bis, 3 bis, 4 o 5, anche agendo come sostituto per le entità di cui all'articolo 5, o utilizzare le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per finanziare le entità di cui all'articolo 5.» . |
7) |
L'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IV. |
8) |
L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V. |
9) |
L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis
|
JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari) |
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OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari) |
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OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari) |
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JSC Kalashnikov (armi leggere) |
|
JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi) |
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NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni) |
|
OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro) |
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OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca) |
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OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
|
OPK OBORONPROM |
|
UNITED AIRCRAFT CORPORATION |
|
URALVAGONZAVOD» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b
|
ROSNEFT |
|
TRANSNEFT |
|
GAZPROM NEFT» |