2.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
La sostanza lasalocid figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per le specie avicole per muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova, e per le specie bovine per muscolo, grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
(4) |
All'Agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce esistente relativa alla sostanza lasalocid. |
(5) |
È stata fornita una serie di dati aggiuntivi sul lasalocid che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari. Il comitato ha quindi raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per il lasalocid e di modificare gli attuali LMR per il lasalocid nel pollame. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere approvata per la sostanza in questione. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza lasalocid nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «lasalocid» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Lasalocid |
Lasalocid A |
Pollame |
60 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg |
Muscolo Fegato Rene Pelle e grasso in proporzioni naturali Uova |
NESSUNA |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
Bovini |
10 μg/kg 20 μg/kg 100 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene |
Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano |