11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (2) stabilisce le modalità di attuazione di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per i servizi che consentono di richiamare servizi relativi ai dati territoriali. |
(2) |
L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. La capacità di accedere alle informazioni pertinenti è un prerequisito per la chiamata dei servizi di dati territoriali. Gli Stati membri mettono a disposizione gli elementi di metadati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (3), tramite i servizi di ricerca di cui alla direttiva 2007/2/CE le cui modalità di attuazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 976/2009. Le modalità di esecuzione per i servizi di dati territoriali di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (4) introducono nuovi elementi di metadati per i servizi relativi ai dati territoriali, pertanto la definizione di «elemento di metadati» nel regolamento (CE) n. 976/2009 deve essere aggiornata per permettere la ricerca e garantire la disponibilità di nuovi elementi di metadati nell'ambito dei servizi di ricerca degli Stati membri. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 976/2009. |
(4) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. |
per “elemento di metadati INSPIRE”, si intende un elemento di metadati di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 o alla parte B dell'allegato V, alla parte B dell'allegato VI e alla parte B dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (5); |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) della Commissione n. 1205/2008, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).
(5) Regolamento (CE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).»