18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1347/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che abroga il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India («l'inchiesta iniziale»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») nonché un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

(3)

Con la decisione n. 2002/611/CE (4), la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi, per quanto riguarda le misure sia antidumping sia antisovvenzioni sulle importazioni dall'India, offerto da un produttore esportatore indiano, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).

(4)

Nel marzo 2004 la Commissione, con la decisione n. 2004/255/CE (5), ha abrogato la decisione n. 2002/611/CE a seguito del ritiro volontario dell'impegno dalla Kokan.

(5)

Con la decisione n. 2006/37/CE (6) la Commissione ha accettato un nuovo impegno per quanto riguarda le misure sia antidumping che antisovvenzioni sulle importazioni dall'India offerto dalla Kokan. I regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002 del Consiglio sono stati modificati di conseguenza dal regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (7).

(6)

Con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (8), il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC e dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure. Con il regolamento (CE) n. 1010/2008 (9), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e ha modificato il livello dei dazi antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico dall'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10) delle misure compensative definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto il 1o luglio 2013 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (11) («regolamento di base»). La domanda è stata presentata da CUF — Quimicos Industriais «(il richiedente» o «CUF»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.

(8)

La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere delle sovvenzioni e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (12) («l'avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

4.   Inchieste parallele

(10)

Con un avviso di apertura pubblicato il 16 ottobre 2013 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) la Commissione ha inoltre avviato un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (14), applicabili alle importazioni di acido sulfanilico anche originario dell'India

5.   Inchiesta

5.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.   Parti interessate

(12)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i produttori esportatori dell'India, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(13)

All'unico produttore dell'Unione, essendo l'unica parte interessata ad averne fatto richiesta, ha ottenuto un'audizione.

5.3.   Campionamento

(14)

Considerato l'elevato numero di produttori esportatori dell'India e di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(15)

La Commissione ha ricevuto due risposte al questionario di campionamento dai produttori esportatori indiani. Non è stato quindi applicato alcun campionamento.

(16)

Un importatore non collegato ha comunque risposto al modulo di campionamento, ma esso non ha importato il prodotto in esame dal paese interessato e non ha risposto al questionario. Il campionamento non è stato pertanto applicato.

(17)

Per i produttori dell'Unione il campionamento non è stato applicato poiché esiste un solo produttore dell'Unione.

5.4.   Inchiesta

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori indiani, al governo dell'India («GOI») nonché agli importatori noti e agli utilizzatori dell'Unione.

(19)

Dei due produttori esportatori indiani soltanto uno ha presentato una risposta completa. Questo produttore indiano rappresentava una parte importante del totale delle esportazioni indiane verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(20)

La Commissione ha inoltre effettuato consultazioni a Delhi con il governo indiano, il governo del Maharashtra, il governo del Gujarat e la Reserve Bank of India («RBI»).

(21)

Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

(a)

Produttore dell'Unione:

CUF — Quìmicos Industriail, Estarreja, Portogallo

(b)

Produttori esportatori:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Khed, India

(c)

Utilizzatori dell'Unione:

Blankophor GmbH, Leverkusen, Germania

Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portogallo

IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Spagna.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(22)

Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921420060). Esistono due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre, il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Ne è stato osservato l'uso, per quanto limitato, anche nell'industria farmaceutica. Sebbene non sia oggetto di contestazione che entrambi i tipi di prodotto presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e siano perciò considerati un prodotto unico, è importante osservare che dall'inchiesta è emerso che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare gli utilizzatori che fanno uso di acido sulfanilico depurato potrebbero utilizzare quello per uso tecnico solo se potessero depurarlo ulteriormente essi stessi. Gli utilizzatori che necessitano di acido sulfanilico per uso tecnico o che lo preferiscono potrebbero in teoria impiegare il tipo depurato; tuttavia le significative differenze di prezzo (20 %-25 %) rendono questa soluzione non praticabile dal punto di vista economico.

(23)

L'acido sulfanilico è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore indiano sul suo mercato interno e ai paesi terzi, come pure quelli fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione, hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1.   Introduzione

(24)

La collaborazione da parte degli esportatori indiani è stata limitata a un produttore esportatore. In mancanza della collaborazione di altri produttori, si è dovuto determinare l'importo delle sovvenzioni compensabili in base ai fatti disponibili: le risposte della società che ha collaborato, che rappresentava la maggior parte delle esportazioni dall'India all'Unione, e le informazioni fornite dalle autorità indiane.

(25)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero probabilmente la concessione di sovvenzioni:

Regimi di sovvenzione esaminati nell'inchiesta originale:

Regimi nazionali:

(a)

Regime delle zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones Scheme — EPZS)/Regime per le zone a statuto economico speciale (Special Economic Zones Scheme — SEZS)/Regime destinato alle unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

(b)

Regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

(c)

Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(d)

Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(e)

Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

Regimi regionali:

(f)

Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI) del governo del Maharashtra

Regimi di sovvenzione non esaminati nell'inchiesta originale ma esaminati nel primo riesame in previsione della scadenza e nel parallelo riesame intermedio:

Regimi nazionali:

(g)

Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

Regimi di sovvenzione non esaminati nell'inchiesta originale e/o nei riesami precedenti:

Regimi nazionali:

(h)

Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS)

(i)

Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

(j)

Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)

(k)

Regime del mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS)

(l)

Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS)

(m)

Iniezioni di capitale

Regimi regionali:

(n)

Regimi regionali del governo del Gujarat

(26)

I regimi a), b), c), e), h), i) k) ed l) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrato in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Il documento sulla politica per il commercio estero rilevante per il PIR della presente inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2009-2014» («FTP 09-14»). Il GOI ha inoltre stabilito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» («HOP I 09-14»). Tale manuale delle procedure viene aggiornato periodicamente.

(27)

Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito di cui alla lettera d) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria

(28)

I regimi regionali di cui ai punti f) ed n) sono gestiti dagli Stati di Gujarat e Maharashtra e si basano rispettivamente su risoluzioni del Dipartimento industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra e risoluzioni del governo del Dipartimento Industria e attività estrattive del governo del Gujarat.

(29)

Il regime di crediti all'esportazione di cui alla lettera g) si basa sulle sezioni 21 e 35 A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla RBI di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

(30)

Il regime di restituzione dei dazi di cui alla lettera j) si basa sulla sezione 75 della legge doganale (Custom Act) del 1962, sulla sezione 37 del Central Excise Act del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione sono pubblicati periodicamente; le aliquote applicabili durante il PIR erano le aliquote medie applicabili a tutte le industrie (All Industry Rates — AIR) per il periodo di restituzione del dazio 2012-13, pubblicate nella notifica n. 92/2012-Cus (N.T.). Il regime di restituzione dei dazi («duty drawback scheme») è indicato anche come un regime di rimborso d'imposta («duty remission scheme») nel capitolo 4 del documento FTP 09-14.

2.   Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Zone a statuto economico speciale (SEZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

(31)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non è situato né in una SEZ né in una EPZ. Tuttavia, il produttore esportatore che ha collaborato è stato costituito in un regime applicabile alle EOU e ha ricevuto sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La descrizione e la valutazione che seguono sono quindi circoscritte al regime per le EOU.

(a)   Base giuridica

(32)

La descrizione dettagliata dell'EOUS si trova al capitolo 6 dell'FTP 09-14 e al capitolo 6 dell'HOP I 09-14.

(b)   Ammissibilità

(33)

A eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che in linea di principio si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire dell'EOUS. Per essere ammissibili all'EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in immobilizzazioni (pari a 10 milioni di rupie indiane).

(c)   Attuazione pratica

(34)

Le EOU possono aver sede e impianti in qualsiasi luogo dell'India.

(35)

La domanda per ottenere lo status di EOU deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi produttivi programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, comunicano ad essa i termini e le condizioni di tale accettazione. L'accordo che autorizza la società a beneficiare dell'EOUS è valido per un periodo di cinque anni e può essere ulteriormente rinnovato.

(36)

Una condizione fondamentale per beneficiare dell'EOUS prevista dall'FTP 09-14 è quella di ottenere un saldo positivo in valuta estera: in un periodo di riferimento di cinque anni, cioè, il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

(37)

Le unità EOUS beneficiano dei seguenti vantaggi:

(i)

esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi i beni strumentali e di consumo e le materie prime) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;

(ii)

esenzione dall'accisa sui beni acquistati da fonti locali;

(iii)

rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;

(iv)

rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;

(38)

In conformità alla sezione 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di tali regimi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.

(39)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha operato nel quadro dell'EOUS per i primi quattro mesi del periodo dell'inchiesta di riesame. La lettera formale di svincolo dal regime è stata emessa il 6 febbraio 2013. Pertanto, nel periodo dell'inchiesta di riesame la società ha utilizzato il regime solo per ottenere il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite. Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore in questione non ha beneficiato dell'esenzione dai dazi all'importazione e dalle accise sugli acquisti nazionali né del rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali.

(d)   Conclusioni sull'EOUS

(40)

Il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio all'EOU ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, migliorandone la liquidità attraverso il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite. La sovvenzione è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuta specifica e passibile di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L'obiettivo di esportazione di un EOUS, di cui al punto 6.1 dell'FTP 09-14, è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(41)

L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite sui beni acquistati localmente rimborsata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell'inchiesta di riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari all'1,4 %.

3.   Regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

(42)

È stato confermato che il DEPBS è stato revocato a decorrere dal 30 settembre 2011, cioè prima del periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

4.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(a)   Base giuridica

(43)

Una descrizione dettagliata dell'EPCGS si trova al capitolo 5 dell'FTP 09-14 e al capitolo 5 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(44)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'EPCGS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

5.   Regime di esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(45)

È stato confermato che il regime di esenzione dall'imposta sul reddito è stato abolito nell'aprile 2011, cioè anteriormente al periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

6.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

(a)   Base giuridica

(46)

Una descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.1.3.1 a 4.1.14 dell'FTP 09-14 e ai punti da 4.1 a 4.30 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(47)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'AAS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

7.   Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI) del governo del Maharashtra

(a)   Base giuridica

(48)

Per incoraggiare l'industrializzazione delle regioni meno sviluppate dello Stato del Maharashtra, fin dal 1964 il governo indiano concede incentivi a nuove unità in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «regime di incentivi» (Package Scheme of Incentives — PSI). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione, e durante il PIR erano in vigore due PSI: PSI 2007 (valido fino all'aprile 2013) e PSI 2013. Il PSI del governo del Maharashtra è composto da vari sottoregimi, i principali fra i quali sono: i) il rimborso dell'imposta sul consumo/del dazio sull'entrata, ii) l'esenzione dall'imposta sull'elettricità, iii) l'esenzione dall'imposta locale sulle vendite/la dilazione della medesima, iv) sovvenzioni in conto interessi per nuovi impianti, e v) determinati sussidi alle piccole e medie imprese per aggiornare le tecnologie. Dall'inchiesta è emerso che il solo sottoregime usato dal produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quello relativo alla dilazione dell'imposta sulle vendite (v. punto iii)] che in realtà era contenuto nel PSI 2001, ma l'imposta sulle vendite risultava ancora non versata per intero nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(b)   Ammissibilità

(49)

Per poter beneficiare del sistema, di norma le imprese devono investire nelle regioni meno sviluppate dello stato (classificate in varie categorie sulla base del loro diverso grado di sviluppo economico, ad esempio poco sviluppate, meno sviluppate, minimamente sviluppate) installandovi un nuovo stabilimento industriale o realizzando un investimento finanziario su vasta scala diretto all'espansione o alla diversificazione di uno stabilimento industriale già esistente. I criteri principali per stabilire l'importo degli incentivi sono: la classificazione dell'area in cui è o sarà stabilita l'impresa e l'entità dell'investimento.

(c)   Attuazione pratica

(50)

Il certificato di ammissibilità rilasciato dal governo del Maharashtra al produttore esportatore che ha collaborato stabiliva che l'impresa, nel quadro del sottoregime che dilaziona l'imposta sulle vendite, poteva rinviare il pagamento delle imposte locali raccolte sulle sue vendite nazionali.

(d)   Conclusione

(51)

Il sottoregime di dilazione dell'imposta sulle vendite stabilito dal PSI del governo indiano concede sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il sottoregime considerato costituisce un contributo finanziario del governo del Maharashtra poiché tale concessione rinvia la raccolta di entrate del governo stesso che sarebbero altrimenti dovute. La dilazione attribuisce un vantaggio all'impresa perché ne migliora la liquidità.

(52)

Possono beneficiare del sottoregime solo le imprese che hanno effettuato investimenti in determinate aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Non sono ammesse al regime le imprese situate al di fuori di tali aree. L'entità del beneficio varia a seconda dell'area interessata. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(53)

L'importo dilazionato dell'imposta locale sulle vendite, nel quadro dell'elemento «dilazione» del regime, che era ancora dovuto alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, è stato ritenuto equivalente a un prestito senza interessi dello stesso importo concesso dal governo del Maharashtra. Il beneficio del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta è stato perciò calcolato in base all'interesse che l'impresa avrebbe pagato su un prestito commerciale comparabile durante il PIR.

(54)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dell'impresa durante il PIR (come denominatore), in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(55)

Alla luce di quanto precede, l'importo della sovvenzione ottenuta dalla società nel quadro di tale regime di incentivi è pari all'1,1 %.

8.   Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

(56)

È stato confermato che, a seguito di modifiche dell'ECS (luglio 2010 relativamente ai crediti all'esportazione in rupie indiane e maggio 2012 relativamente ai crediti all'esportazione in valuta estera), i tassi di interesse preferenziali per i crediti all'esportazione nel quadro di questo regime hanno cessato di esistere, in linea di principio, ad eccezione che per un numero limitato di settori specifici dell'industria. Dal momento che il settore chimico in questione non risultava nell'elenco dei settori coperti dalle sovvenzioni dei tassi di interesse nel PIR, non è stato necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

9.   Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS)

(a)   Base giuridica

(57)

Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.15 dell'FTP 09-14 e al punto 3.9 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(58)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FPS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

10.   Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

(a)   Base giuridica

(59)

Una descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.2.1 a 4.2.7 dell'FTP 09-14 e ai punti da 4.31 a 4.36 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(60)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro del DFIA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta attuale.

11.   Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)

(a)   Base giuridica

(61)

La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, come successivamente modificata.

(b)   Ammissibilità

(62)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

(c)   Attuazione pratica

(63)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di questo regime. Il governo indiano ha fissato i tassi di restituzione dei dazi per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata pari al 4 % del valore fob.

(64)

Per poter beneficiare di questo regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che lo spedizioniere ha presentato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite assegno.

(65)

L'esportatore deve inoltre fornire prova di aver realizzato proventi dall'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Tale documento può essere presentato successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato.

(66)

L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.

(67)

È stato accertato che, in base ai principi contabili in uso in India, dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione l'importo della restituzione del dazio può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali.

(68)

È risultato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha fatto ricorso al DDS durante il periodo dell'inchiesta di riesame dopo lo svincolo dall'EOUS.

(d)   Conclusioni sul DDS

(69)

Il DDS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un importo relativo alla restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario del governo indiano, poiché assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. L'importo di cui sopra conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

(70)

Il DDS è anche condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(71)

Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito o un regime di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(72)

Non è in atto alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DDS indipendentemente dall'effettiva importazione dei fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente i beni, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Per questo motivo, anche gli esportatori che acquistano tutti i fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore produttivo sono ammessi a beneficiare del DDS.

(73)

Ciò è confermato dalla circolare n. 24/2001 del governo indiano, che afferma chiaramente che «[I tassi di restituzione del dazio] non hanno alcun rapporto con il modello reale di consumo dei fattori produttivi, né con l'effettiva incidenza sui fattori produttivi di un determinato esportatore o di singole spedizioni […]» e raccomanda alle autorità regionali di «non richiedere prove dei dazi effettivi che gravano sui fattori produttivi importati o locali assieme alla [richiesta di restituzione] presentata dagli esportatori».

(74)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che il DDS è compensabile.

(e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(75)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A tale proposito il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario al momento dell'effettuazione dell'operazione di esportazione nell'ambito di tale regime. In questa fase il governo indiano è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da accordarsi per tale operazione di esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è opportuno calcolare il vantaggio conferito a titolo del DDS come pari agli importi di restituzione dei dazi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(76)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(77)

Considerato quanto precede, l'aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il produttore esportatore indiano che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame è pari allo 0,6 %.

12.   Regime del mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS)

(a)   Base giuridica

(78)

Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.14 dell'FTP 09-14 e al punto 3.8 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(79)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dell'FMS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

13.   Regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS)

(a)   Base giuridica

(80)

Una descrizione dettagliata del regime si trova al punto 3.16 dell'FTP 09-14 e al punto 3.10 dell'HOP I 09-14.

(b)   Risultati

(81)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha ottenuto vantaggi nel quadro dello SHIS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

14.   Iniezioni di capitale

(82)

Si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha beneficiato di iniezioni di capitale dal governo indiano o dai governi regionali. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nell'inchiesta.

15.   Regimi regionali del governo del Gujarat

(83)

È stato confermato che il produttore esportatore che ha collaborato non ha società collegate o impianti di produzione nello Stato del Gujarat. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente i regimi regionali del governo del Gujarat.

16.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(84)

In conformità al regolamento di base, per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili emerse durante il periodo dell'inchiesta di riesame è del 3,1 %.

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd

Regime

%

EOUS (15)

1,4

DEPBS (15)

0

EPCGS (15)

0

ITES

0

AAS (15)

0

PSI (Regime regionale del Maharashtra)

1,1

ECS (15)

0

FPS (15)

0

DFIA (15)

0

DDS (15)

0,6

FMS (15)

0

SHIS (15)

0

Iniezioni di capitale

0

Regimi regionali del Gujarat

0

TOTALE

3,1

(85)

In base alle informazioni disponibili, il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava una quota maggioritaria delle esportazioni di acido sulfanilico dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non vi erano informazioni atte a indicare che il livello di sovvenzione di altri eventuali produttori esportatori potesse essere inferiore.

17.   Probabilità del persistere delle sovvenzioni

(86)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di causare il persistere delle sovvenzioni.

(87)

È stato accertato che, sebbene il margine di sovvenzione emerso durante il riesame in previsione della scadenza sia inferiore a quello accertato durante l'inchiesta iniziale e il precedente riesame in previsione della scadenza, l'esportatore indiano del prodotto in esame che ha collaborato ha continuato a trarre beneficio dalla sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Non vi è alcuna indicazione che il DDS, cioè il principale programma attualmente utilizzato dall'impresa dopo essersi svincolata dall'EOUS, sarà gradualmente abbandonato nel prossimo futuro. In queste condizioni, è chiaro che l'esportatore del prodotto in esame continuerà a ricevere anche in futuro sovvenzioni compensabili.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e definizione di industria dell'Unione

(88)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da un unico produttore dell'UE, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Consumo dell'Unione

(89)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base:

al volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione,

al volume delle importazioni di acido sulfanilico (TARIC) nel mercato dell'Unione come da dati Eurostat.

(90)

In considerazione del fatto che l'industria dell'Unione consta di un solo produttore e che vi è solo un produttore esportatore statunitense, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali nelle tabelle che seguono è necessario presentare le informazioni sotto forma di indice.

Tabella 1

Consumo nel mercato dell'Unione

Volume (indice)

2010

2011

2012

PIR

Consumo dell'Unione (2010 = 100)

100

106

106

114

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(91)

Dall'inchiesta è emerso che il mercato dell'acido sulfanilico si è ampliato progressivamente nel corso del periodo in esame, e che alla fine del PIR era aumentato del 14 %.

3.   Importazioni dal paese interessato

(a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

Tabella 2

Importazioni dal paese interessato

Volume delle esportazioni (indice)

2010

2011

2012

PIR

India

100

422

187

52

Fonte: Eurostat


Tabella 2a

Importazioni dal paese interessato

Volume delle importazioni (gamma) (16)

2010

2011

2012

PIR

India

50-200

250-550

100-250

10-80

Fonte: Eurostat


Tabella 3

Quota di mercato del paese in esame

Quota di mercato (indice)

2010

2011

2012

PIR

Quota di mercato delle importazioni dall'India

100

397

177

46

(92)

Il volume delle importazioni originarie dell'India è calato del 48 % nel corso del periodo in esame, e la relativa quota di mercato è diminuita del 54 % nello stesso periodo.

(b)   Prezzi delle importazioni

Tabella 4

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dal paese interessato

 

2010

2011

2012

PIR

Indice del prezzo delle importazioni dall'India (2010 = 100)

100

79

84

92

Fonte: Eurostat


Tabella 4a

Prezzi medi delle importazioni di acido sulfanilico dal paese interessato

 

2010

2011

2012

PIR

Gamme di prezzo delle importazioni dall'India

1 200-1 800

1 000-1 400

1 100-1 500

1 300-1 700

Fonte: Eurostat

(93)

Il prezzo medio del prodotto in esame dall'India è diminuito del 21 % nel 2011; da allora è aumentato gradualmente rimanendo però ancora dell'8 % al di sotto dei livelli di prezzo del 2010.

(c)   Livello di sottoquotazione dei prezzi

(94)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati dall'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato non erano inferiori ai prezzi del produttore dell'Unione. Al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali il risultato esatto non può essere divulgato, ma la sottoquotazione riscontrata era compresa tra il -20 % e il -40 %.

(95)

In seguito alla divulgazione delle informazioni e alle osservazioni formulate dal produttore dell'Unione, alla Commissione è stato richiesto di calcolare l'eventuale sottoquotazione dei prezzi per la parte residua delle importazioni indiane in base ai dati Eurostat. In base a questi dati non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione riguardo a tali importazioni e, di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando 94 possono essere confermate.

4.   Importazioni da altri paesi terzi

(96)

Ad eccezione di tre transazioni di entità trascurabile (due nel 2010 e 2011 dalla Svizzera e una nel 2012 dalla Malaysia), nel corso del periodo in esame tutte le importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi provenivano dalla RPC e dagli USA.

Tabella 5

Importazioni di acido sulfanilico da altri paesi terzi

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle importazioni dagli USA (indice)

100

267

253

299

Quota di mercato delle importazioni dagli USA (indice)

100

180

171

188

Prezzi medi delle importazioni dagli USA (indice)

100

95

101

102

Volume delle importazioni dalla Cina (indice)

100

77

14

1

Quota di mercato delle importazioni cinesi (indice)

100

73

13

1

Prezzi medi delle importazioni cinesi

100

92

104

164

Fonte: Eurostat

(97)

I volumi delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC sono diminuiti del 99 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, e anche la loro quota di mercato è diminuita del 99 % nello stesso periodo.

(98)

Nel 2011 il prezzo medio delle importazioni di acido sulfanilico dalla RPC è diminuito dell'8 %, registrando da allora un andamento crescente con un aumento molto consistente, del 64 %, nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(99)

Sia il volume che la quota di mercato delle importazioni di acido sulfanilico degli USA sono aumentati in modo significativo durante il periodo in esame, rispettivamente del 199 % e dell'88 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile durante lo stesso periodo: sono state quindi le importazioni dagli USA ad aver riconquistato le quote di mercato lasciate dagli esportatori cinesi e indiani.

(100)

Durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dagli USA sono rimasti piuttosto stabili, restando nello stesso ordine di quelli del produttore dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni provenienti dagli USA.

5.   Situazione dell'industria dell'Unione

(101)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, nell'esame del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio era compresa una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(102)

Al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali, è stato necessario presentare i dati relativi all'unico produttore dell'Unione sotto forma di indice.

5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 6

Produzione, capacità e utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PIR

Produzione (t) (indice)

100

87

99

107

Capacità (t) (indice)

100

100

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti (indice)

100

87

99

107

Fonte: Risposta al questionario

(103)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione dell'industria dell'Unione era del 7 % maggiore rispetto al livello registrato all'inizio del periodo in esame. La capacità dell'industria dell'Unione è rimasta invariata durante il periodo in esame e, di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è cambiato allo stesso modo della produzione, con un aumento del 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(104)

Va notato che, a eccezione del 2011, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame, riuscendo a raggiungere un livello ottimale durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(105)

In seguito alla divulgazione delle informazioni l'industria dell'Unione ha sostenuto di aver raggiunto, in tutto il periodo considerato, livelli ottimali di utilizzo delle capacità soltanto durante il PIR, il che dimostra che la ripresa è ancora molto recente e fragile.

(106)

Questa osservazione nella valutazione della Commissione non modifica le conclusioni del considerando 104, che non contraddicono in alcun modo le osservazioni dell'industria dell'Unione.

5.2.   Scorte finali

Tabella 7

Volume delle scorte finali

 

2010

2011

2012

PIR

Scorte finali (t) (indice)

100

576

328

171

Fonte: Risposta al questionario

(107)

Nel 2011 i livelli delle scorte di fine anno dell'industria dell'Unione hanno registrato un forte aumento, con una tendenza al ribasso negli anni successivi ma rimanendo comunque del 71 % superiori al livello del 2010 durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, in base al volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle scorte finali rappresenta meno di un mese di produzione.

5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PIR

Volume delle vendite (t) (indice)

100

70

97

104

Quota di mercato (indice)

100

66

92

92

Fonte: Risposta al questionario

(108)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 4 % rispetto al livello registrato all'inizio del periodo in esame. Nel 2011 si è registrato un brusco calo, seguito da un costante aumento negli anni successivi.

(109)

In termini di quota di mercato, i risultati dell'industria dell'Unione possono essere considerati stabili durante il periodo in esame, ad eccezione del 2011 quando analogamente al calo delle vendite anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Negli anni seguenti le vendite e la quota di mercato hanno registrato una tendenza alla crescita. Sebbene durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato del produttore dell'Unione si sia mantenuta leggermente al di sotto del livello del 2010, vale la pena di notare che l'industria dell'Unione è comunque riuscita a partecipare alla crescita del consumo nell'Unione e a conservare una posizione dominante sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.

(110)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni l'industria dell'Unione ha dichiarato che la sua quota di mercato è estremamente instabile a causa del fatto che l'acido sulfanilico è una merce determinata dal prezzo e ha fornito l'esempio del 2011, quando la quota di mercato dell'industria dell'Unione è crollata.

(111)

A questo riguardo va sottolineato che la perdita di quota di mercato registrata nel 2011 ha inciso con un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell'Unione contro le tendenze del mercato in quel momento. In effetti, l'inchiesta ha dimostrato che nel 2011 i prezzi delle importazioni da tutti i paesi sono diminuiti fra il 5 % e il 20 %. È inoltre interessante notare che i dati statistici disponibili indicano che è stato soprattutto l'importatore USA a rilevare la quota di mercato persa dall'industria dell'Unione.

5.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

Tabella 9

Prezzi di vendita

 

2010

2011

2012

PIR

Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata) (indice)

100

109

108

112

Fonte: Risposta al questionario

(112)

Durante il periodo in esame i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono saliti del 12 % a causa del trasferimento dell'aumento del costo della principale materia prima (anilina).

5.5.   Occupazione e produttività

Tabella 10

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PIR

Occupazione (indice)

100

100

117

117

Produttività della manodopera (indice)

100

88

85

91

Costo medio della manodopera (indice)

100

105

102

116

Fonte: Risposta al questionario

(113)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'occupazione in equivalenti a tempo pieno è aumentata del 17 %. Il costo medio del lavoro ha mostrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame raggiungendo un aumento del 16 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2010. Dal momento che la produzione è aumentata solo del 7 %, come indicato al considerando 103, nel periodo in esame la produttività del lavoro è diminuita del 9 %.

5.6.   Redditività

Tabella 11

Redditività

 

2010

2011

2012

PIR

Redditività (indice)

100

96

20

65

Fonte: Risposta al questionario

(114)

Nel corso del periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione per il prodotto simile è diminuita, risultando lievemente inferiore al livello ottimale indicato dall'industria dell'Unione; è tuttavia importante notare che è rimasta positiva per l'intero periodo in esame.

(115)

La diminuzione della redditività è dovuta principalmente all'aumento del costo medio di produzione, cresciuto del 20 % tra il 2010 e il periodo dell'inchiesta di riesame, che l'aumento del 12 % dei prezzi di vendita di cui al considerando 112 non è stato in grado di compensare per intero.

5.7.   Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 12

Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2010

2011

2012

PIR

Investimenti (indice)

100

133

57

Utile sul capitale investito (indice)

100

86

30

103

Flusso di cassa (indice)

100

116

68

82

(116)

Dall'inchiesta è emerso che nel 2010 l'industria dell'Unione non è stata in grado di investire. Successivamente, gli investimenti nel commercio di acido sulfanilico sono diminuiti del 43 % tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame: l'importo di tali investimenti termini assoluti può essere considerato basso, ed è relativo principalmente alle attività di manutenzione. Tali risultati sono coerenti con l'andamento degli utili sul capitale investito e la scarsa redditività emersi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(117)

L'utile sul capitale investito ha seguito da vicino l'andamento della redditività nel 2011 e nel 2012. Nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito è migliorato e ha raggiunto lo stesso livello del 2010 grazie all'aumento della redditività tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(118)

Il flusso di cassa ha registrato un andamento fluttuante, rimanendo però positivo durante l'intero periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il flusso di cassa è diminuito del 18 % rispetto al livello del 2010. L'industria dell'Unione non ha riferito difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

5.8.   Entità del margine di sovvenzione effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(119)

Come indicato al considerando 84, il margine di sovvenzione accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è stato considerevole, seppure ancora al di sopra della soglia minima.

(120)

Tenendo conto dell'aumento dei volumi di vendita, dei prezzi e del tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si può concludere che le misure si sono rivelate efficaci e che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame si è registrato un certo calo di alcuni indicatori di pregiudizio quali la redditività e la quota di mercato, calo che però non può essere attribuito alle importazioni dal paese interessato, a causa del livello estremamente basso di tali importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In ogni caso, gli indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo indicano ancora una situazione sostenibile per l'industria dell'Unione.

6.   Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione

(121)

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono scese a livelli molto bassi. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta piuttosto stabile, e i volumi persi dal paese interessato sono stati acquisiti dalle importazioni dagli Stati Uniti ad un livello di prezzo analogo a quello dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle vendite e i prezzi medi di vendita, nonché a raggiungere tassi di utilizzo degli impianti pressoché ottimali.

(122)

Come spiegato al considerando 120, la moderata flessione della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione non può essere attribuita alle importazioni indiane.

(123)

Si conclude pertanto che l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(124)

Sebbene l'industria dell'Unione abbia presentato alcune osservazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio e tali osservazioni siano state affrontate ai considerando 9), 105-106 e 110-111, essa ha approvato la conclusione complessiva relativa all'assenza di pregiudizio grave, in particolare nel corso del PIR.

7.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(125)

Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio è importante sottolineare che con un utilizzo ottimale degli impianti — che è stato raggiunto durante il periodo dell'inchiesta di riesame — l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare l'intero consumo dell'Unione, e che quindi una parte significativa di tale consumo deve essere coperta con le importazioni.

(126)

Inoltre l'industria dell'Unione produce unicamente acido sulfanilico purificato, il che significa che gli utenti che preferiscono l'acido sulfanilico per uso tecnico per la loro produzione devono ricorrere alle importazioni.

(127)

Inoltre, l'industria dell'Unione aveva una quota di mercato stabile, con vendite a clienti di lunga durata. L'inchiesta ha rivelato che per alcuni utilizzatori i fornitori di acido sulfanilico devono subire un processo di verifica/certificazione severo e oneroso che rende più difficile cambiare fornitore.

(128)

È in tale contesto che il potenziale impatto delle importazioni indiane sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, al fine di valutare la probabilità di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere.

(129)

Come concluso ai considerando 84,85 e 87, l'acido sulfanilico importato dall'India beneficia ancora delle sovvenzioni, e probabilmente continuerà a beneficiarne in futuro.

(130)

Allo stesso tempo, i risultati dell'inchiesta evidenziano il fatto che la presenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India non determinerà una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Questo ragionamento è basato sull'analisi dei seguenti elementi:

eccesso di capacità in India,

politica dei prezzi degli esportatori indiani,

impatto del livello delle sovvenzioni sui prezzi,

assortimento dei prodotti indiani.

(a)   Eccesso di capacità in India

(131)

L'inchiesta non ha evidenziato l'esistenza di un eccesso di capacità particolarmente significativo in India.

(132)

L'industria dell'Unione ha contestato tale conclusione, sostenendo in particolare che probabilmente vi sarà un aumento dell'eccesso di capacità indiano a causa della crescente presenza di prodotti cinesi sul mercato indiano, e che pertanto l'incentivo ad esportare aumenterà ulteriormente.

(133)

A tale riguardo la Commissione osserva che il maggiore produttore ed esportatore indiano noto di acido sulfanilico ha abbandonato il suo status di unità orientata all'esportazione (EOU) nel 2013 come indicato al considerando 39 in quanto la società stava progettando di aumentare le vendite sul mercato interno, vendite che erano state gravemente limitate dal regime EOU. La società ha confermato di non percepire pressioni da parte dei concorrenti cinesi e che, secondo la loro valutazione, il mercato indiano aveva buone prospettive di sviluppo. Non vi sono quindi motivi per supporre che l'attuale o l'eventuale futuro eccesso di capacità dei produttori indiani verrà diretto verso l'Unione a causa di una presunta pressione cinese sul mercato indiano.

(b)   Politica dei prezzi degli esportatori indiani

(134)

Per quanto riguarda la politica dei prezzi degli esportatori indiani, si è riscontrato ai considerando 94 e 95 che il produttore esportatore che ha collaborato e anche altri esportatori indiani vendevano a prezzi non inferiori ai prezzi dell'Unione durante il PIR.

(135)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che i prezzi all'esportazione praticati dalla Kokan si basavano su un impegno sui prezzi e non erano quindi rappresentativi per gli altri produttori esportatori indiani. La Commissione osserva che nel corso del periodo in esame la Kokan aveva praticato prezzi notevolmente superiori al prezzo minimo all'importazione fissato dall'impegno. Per quanto riguarda gli altri esportatori indiani, i loro prezzi medi all'esportazione indicati da Eurostat sono stati persino più elevati durante il PIR. Ciò significa che i prezzi degli esportatori indiani inclusa la Kokan si basavano sulla situazione del mercato piuttosto che sull'impegno sui prezzi.

(136)

L'industria dell'Unione ha inoltre sottolineato che i prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti dell'8 % nel periodo in esame nonostante un aumento di oltre il 40 % del prezzo della principale materia prima (benzene) nello stesso periodo. Dall'inchiesta è emerso che il livello relativamente elevato dei prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato dell'Unione ha creato lo spazio per una diminuzione dei prezzi malgrado l'aumento del costo della principale materia prima. Nonostante la sua importanza in quanto elemento di costo, il benzene da solo non può spiegare l'evoluzione dei costi e dei prezzi del prodotto in esame. Infine, l'inchiesta ha mostrato che i prezzi di vendita indiani nell'Unione non erano eccezionalmente bassi: erano infatti simili ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi effettuate in quantitativi considerevoli. Pertanto, l'andamento dei prezzi del prodotto finale (acido sulfanilico) e quello della principale materia prima (benzene) sollevato dall'industria dell'Unione non sono in contraddizione.

(137)

Infine, l'industria dell'Unione ha fatto rilevare che i prezzi d'esportazione indiani in paesi terzi, cioè la Turchia, erano inferiori a quelli delle esportazioni nell'UE. La Commissione osserva che dai dati raccolti dalla Kokan risulta che i suoi prezzi per la Turchia sono stati anche superiori al prezzo minimo all'importazione, e che la società non ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Il volume delle esportazioni della Kokan in Turchia era dello stesso ordine di grandezza di quello su cui si è basata la richiesta dell'industria dell'Unione, e pertanto i risultati riguardanti la Kokan sono validi per tutte le esportazioni indiane in Turchia. Sulla base di quanto sopra, la presunta diversità di politica dei prezzi degli esportatori indiani in paesi terzi rispetto all'UE non è confermata dalle informazioni disponibili.

(c)   Impatto del livello di sovvenzione sui prezzi

(138)

Come indicato al considerando 84, il margine di sovvenzione accertato durante il PIR per il produttore indiano che ha collaborato era pari al 3,1 %. Ciò dimostra una persistente tendenza al ribasso nelle sovvenzioni osservate dopo l'istituzione delle misure compensative originali nel 2002.

(139)

Tale ribasso non è legato solo alla situazione della singola società ma anche ai cambiamenti sistemici dei regimi di sovvenzione indiani. Come spiegato nella parte C del presente regolamento, alcuni dei regimi sono stati abbandonati dal governo indiano, mentre la maggior parte degli altri sono stati ridotti per quanto riguarda i vantaggi per le società. Solo nel caso di un particolare regime analizzato, vale a dire il DDS, le condizioni di ammissibilità e le procedure amministrative sono state rese meno rigide. Di conseguenza la Kokan è immediatamente passata a questo regime. L'uso del DDS esclude tuttavia quello della maggior parte degli altri regimi (EOU, AAS, PQ, DFIA e FMS). Per il prodotto in esame il DDS ha un livello massimo di sovvenzione chiaro: il 4 % del valore fob delle esportazioni nel PIR, in seguito ulteriormente ridotto al 3 %. Nonostante tale limite del livello di sovvenzione è probabile che altri produttori passeranno a questo regime, o lo abbiano già fatto, grazie ai suoi bassi oneri amministrativi.

(140)

La Commissione ha già osservato tale tendenza in numerose altre inchieste antisovvenzioni in India negli ultimi 2 anni (17). Si può pertanto concludere che i risultati riguardanti la Kokan, come descritto nel considerando 139, possono essere applicati per estrapolazione al resto dei produttori indiani di acido sulfanilico.

(141)

Tenendo conto del suddetto livello di sovvenzione (previsto al 3 % circa con DDS come regime principale) e il livello attuale dei prezzi all'esportazione dall'India, che già includono le sovvenzioni, si conclude che tali prezzi all'esportazione non sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione anche se le misure compensative nei confronti dell'India fossero rimosse. Si può pertanto concludere che le esportazioni dall'India, anche se oggetto di sovvenzioni, non saranno pregiudizievoli per l'industria dell'Unione.

(d)   Assortimento di prodotti

(142)

Il produttore indiano che ha collaborato (che rappresentava una quota significativa delle importazioni indiane verso l'Unione) vendeva principalmente acido sulfanilico per uso tecnico nel quale era in concorrenza soprattutto con le importazioni statunitensi e cinesi, dal momento che l'industria dell'Unione non produceva acido sulfanilico per uso tecnico. Inoltre praticamente tutte le esportazioni di acido sulfanilico verso la Turchia fatte dalla Kokan, effettuate in quantità significative, erano per uso tecnico.

(143)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che vi fosse un'amplissima sovrapposizione dell'utilizzo di acido sulfanilico per uso tecnico e di acido sulfanilico depurato, e che esista una concorrenza sostanziale tra i due tipi.

(144)

Sebbene il fatto che entrambi i tipi sono ragionevolmente sostituibili tra loro e pertanto considerati un unico prodotto non sia oggetto di contestazione, è importante osservare che l'inchiesta ha confermato che nella pratica l'intercambiabilità è limitata. In particolare gli utilizzatori che necessitano di acido sulfanilico per uso tecnico o che lo preferiscono potrebbero in teoria impiegare il tipo depurato; tuttavia le significative differenze di prezzo (20 %-25 %) rendono questa soluzione non praticabile dal punto di vista economico. Si ritiene pertanto che le vendite dei produttori indiani per quanto concerne l'acido sulfanilico per uso tecnico siano perlopiù in competizione con prodotti cinesi e statunitensi.

8.   Conclusione relativa alla reiterazione del pregiudizio

(145)

Alla luce dei risultati dell'inchiesta indicati nei considerando di cui sopra, si conclude che è improbabile che l'abrogazione delle misure compensative nei confronti dell'India comporti la reiterazione del pregiudizio nel breve e medio termine.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

(146)

Poiché si è raggiunta la conclusione che non vi fosse alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, non è stato necessario determinare l'interesse dell'Unione.

F.   DECADENZA DELLE MISURE COMPENSATIVE

(147)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si ritiene opportuno che le misure compensative in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India siano abrogate. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.

(148)

Si deduce da quanto sopra esposto che, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure compensative applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. La decisione della Commissione che accettava l'impegno attualmente in vigore relativo alle importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan andrebbe del pari abrogata.

(149)

Tenendo conto che la ripresa dell'industria dell'Unione è recente, la Commissione, a seguito di una richiesta del produttore dell'Unione, monitorerà le importazioni del prodotto in esame. Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(150)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921420060) originario dell'India è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

2.   La decisione 2006/37/CE della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore in relazione alle importazioni di acido sulfanilico offerto da Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd. (India) è abrogata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11).

(4)  Decisione 2002/611/CE della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36).

(5)  Decisione 2004/255/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29).

(6)  Decisione 2006/37/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52).

(7)  Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5).

(8)  Regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3).

(10)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

(11)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(12)  GU C 300 del 16.10.2013, pag. 5.

(13)  GU C 300 del 16.10.2013, pag. 14.

(14)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(15)  Le sovvenzioni segnate con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

(16)  In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore dell'Unione ha chiesto che i volumi e i valori delle importazioni di acido sulfanilico dai paesi interessati fossero messi a disposizione anche sotto forma di gamme, poiché sulla base dei valori indicizzati era difficile valutare lo sviluppo reale (in termini assoluti) delle cifre e comprendere le conclusioni della Commissione.

(17)  Esempio: filo di acciaio inossidabile (GU L 240 del 7.9.2013), fogli di polietilene tereftalato (GU L 137 del 23.5.2013).


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