13.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/75


DECISIONE (PESC) 2015/1836 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2)

Da allora, il Consiglio ha continuato a condannare fermamente la violenta repressione contro la popolazione civile in Siria messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha ripetutamente espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e, in particolare, per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

(3)

Il 14 aprile 2014, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 gennaio 2012, in cui il Consiglio confermava la determinazione dell'Unione a proseguire la sua politica di imposizione di misure aggiuntive nei confronti del regime fintanto che la repressione fosse continuata, il Consiglio ha affermato che l'UE la politica di misure restrittive nei confronti del regime fintanto che la repressione continuerà.

(4)

Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.

(5)

Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e, in considerazione della persistente gravità della situazione, ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l'efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il suo approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l'efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.

(6)

Il Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull'economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria è in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all''influenza che esercita all'interno del medesimo. Il Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive.

(7)

Il Consiglio ha accertato che, in un contesto quale quello siriano, in cui il potere è tradizionalmente esercitato su base familiare, nell'attuale regime il potere è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlouf. Il Consiglio ritiene che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da taluni membri delle famiglie Assad e Makhlouf e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I, sia per influenzare direttamente il regime attraverso i membri di tali famiglie affinché cambi le sue politiche repressive, sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive attraverso membri della famiglia.

(8)

I ministri del governo siriano dovrebbero essere considerati responsabili in solido della politica repressiva messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ministri del governo siriano, nel particolare contesto dell'attuale regime siriano, continuino ad esercitare un'influenza all'interno di tale regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai ministri all'interno del governo siriano, sia dai ministri che hanno esercitato tali funzioni da maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(9)

Le forze armate siriane costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto delle forze armate siriane, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex alti ufficiali delle forze armate continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dagli alti ufficiali delle forze armate siriane, sia dagli ex alti ufficiali delle forze armate siriane che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(10)

I servizi di sicurezza e di intelligence siriani costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che gli ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ufficiali di tali servizi continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, sia dagli ex membri di tali servizi che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(11)

Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario su ordine e in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai membri delle milizie fedeli al regime siriano, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(12)

Per prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario con l'uso di armi chimiche in Siria, il Consiglio ritiene che occorra prevedere misure restrittive nei confronti di persone, entità, unità, agenzie, organi o istituzioni che operano in tale settore, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

(13)

Tali misure lasciano impregiudicati i privilegi e le immunità di cui godono i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditati presso uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto internazionale, comprese la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Inoltre, le misure restrittive lasciano impregiudicato l'esercizio delle funzioni diplomatiche e dell'assistenza consolare degli Stati membri in Siria,

(14)

Persone o entità rientranti in una delle categorie di cui ai considerando da 6 a 12 non dovrebbero essere assoggettate a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

(15)

È opportuno che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco secondo tali nuovi criteri siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.

(16)

Pertanto la decisione 2013/255/PESC (2), che ha sostituito la decisione 2011/273/PESC, dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è modificata come segue:

1)

sono aggiunti i considerando seguenti:

«(3)

Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.

(4)

Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e, in considerazione della persistente gravità della situazione, ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l'efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il suo approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l' efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.

(5)

Il Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull'economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria è in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all''influenza che esercita all'interno del medesimo. Il Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive.

(6)

Il Consiglio ha accertato che, in un contesto quale quello siriano, in cui il potere è tradizionalmente esercitato su base familiare, nell'attuale regime il potere è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlouf. Il Consiglio ritiene che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da taluni membri delle famiglie Assad e Makhlouf e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I, sia per influenzare direttamente il regime attraverso i membri di tali famiglie affinché cambi le sue politiche repressive, sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive attraverso membri della famiglia.

(7)

I ministri del governo siriano dovrebbero essere considerati responsabili in solido della politica repressiva messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ministri del governo siriano, nel particolare contesto dell'attuale regime siriano, continuino ad esercitare un'influenza all'interno di tale regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai ministri all'interno del governo siriano, sia dai ministri che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(8)

Le forze armate siriane costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto delle forze armate siriane, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex alti ufficiali delle forze armate continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dagli alti ufficiali delle forze armate siriane, sia dagli ex alti ufficiali delle forze armate siriane che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(9)

I servizi di sicurezza e di intelligence siriani costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ufficiali di tali servizi continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, sia dagli ex membri di tali servizi che hanno esercitato tali funzioni da maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(10)

Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario su ordine e in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai membri delle milizie fedeli al regime siriano, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.

(11)

Per prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario con l'uso di armi chimiche in Siria, il Consiglio ritiene che occorra prevedere misure restrittive nei confronti di persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano in tale settore, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.

(12)

Tali misure lasciano impregiudicati i privilegi e le immunità di cui godono i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditati presso uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto internazionale, comprese la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Inoltre, le misure restrittive lasciano impregiudicato l'esercizio delle funzioni diplomatiche e dell'assistenza consolare degli Stati membri in Siria,

(13)

Persone o entità rientranti in una delle categorie di cui ai considerando da 5 a 11 non dovrebbero essere assoggettate a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

(14)

È opportuno che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.»;

2)

il considerando 3 diventa il considerando 15;

3)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato I.

2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

degli imprenditori di spicco che operano in Siria;

b)

dei membri delle famiglie Assad e Makhlouf;

c)

dei ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)

dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;

e)

dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011;

f)

dei membri delle milizie fedeli al regime; o

g)

delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e delle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I.

3.   Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.

4.   Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5.   I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

6.   I paragrafi 1 e 2 fanno salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di detta organizzazione;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

7.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

8.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.

9.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.

10.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

11.   Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 6 a 10, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.»;

4)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2.   In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a)

dagli imprenditori di spicco che operano in Siria;

b)

dai membri delle famiglie Assad e Makhlouf;

c)

dai ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)

dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di “colonnello” e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;

e)

dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence in carica dopo maggio 2011;

f)

dai membri delle milizie fedeli al regime; o

g)

dai membri di entità, unità, agenzie, organi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e dalle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.

3.   Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone ed entità di cui agll' allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

4.   Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate su base individuale e caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.

6.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;

e)

necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, e purché, in caso di rilascio di fondi congelati o risorse economiche, i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) (SHARP);

f)

da versare da un conto o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

g)

necessari per l'evacuazione dalla Siria;

h)

destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all'OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell'OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

7.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco figurante nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

8.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 2.

9.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

10.   Il paragrafo 5 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti ai paragrafi 1 e 2.

11.   I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

12.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.

13.   I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

14.   I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

15.   I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto il connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1 o 2.»;

5)

l'articolo 30, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona, all'entità o all'organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato I in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone o entità figuranti negli articoli 27, paragrafo 2 e 28, paragrafo 2, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11).

(2)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).


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