12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/44 |
DECISIONE (UE) 2015/2021 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 giugno 2007 il governo della Repubblica di Liberia ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo di Marrakech»), a norma dell'articolo XII di tale accordo. |
(2) |
Il 18 dicembre 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica di Liberia, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica di Liberia e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
(3) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un'ampia serie di impegni in materia di apertura del mercato da parte della Repubblica di Liberia che sono conformi agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati e soddisfano le richieste dell'Unione, tenendo conto delle relazioni commerciali bilaterali con la Repubblica di Liberia nel contesto del partenariato UE-ACP. |
(4) |
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica di Liberia all'OMC («protocollo di adesione»). |
(5) |
Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica di Liberia. |
(6) |
È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione. |
(7) |
L'articolo XII dell'accordo di Marrakech dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC. |
(8) |
È appropriato definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio è favorevole all'adesione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA