12.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2016 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che l'indice azionario misuri il prezzo di mercato di un portafoglio diversificato di strumenti di capitale rappresentativo della natura degli strumenti di capitale abitualmente detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, come previsto all'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2), tale indice dovrebbe essere composto di vari indici azionari esistenti nei mercati rilevanti. Al fine di rendere comparabili i livelli dei predetti indici azionari, il livello di ciascun indice all'inizio del periodo di tempo adeguato di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere fissato a 100 punti percentuali.

(2)

Il valore di un indice azionario oscilla nel corso della giornata. È pertanto necessario chiarire quale valore debba essere utilizzato per un dato giorno. Dato che le borse non sono aperte tutti i giorni per le negoziazioni, è inoltre necessario specificare per quali giorni debbano essere calcolati i livelli dell'indice azionario. Per questo motivo è opportuno definire i termini «ultimo livello» e «giorno lavorativo».

(3)

L'indice azionario dovrebbe soddisfare i requisiti di cui all'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/35.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «ultimo livello»: l'ultimo valore dell'indice azionario per il giorno di riferimento pubblicato dal fornitore dell'indice azionario;

2)   «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno eccetto il sabato e la domenica.

Articolo 2

Calcolo dell'indice azionario

1.   Il livello dell'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE è determinato per ogni giorno lavorativo.

Il livello dell'indice azionario per un determinato giorno lavorativo è la somma dei contributi di tutti gli indici azionari inclusi nell'allegato in tale giorno lavorativo.

Il contributo di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il prodotto del suo livello normalizzato per il giorno lavorativo e il suo fattore di ponderazione nell'indice azionario previsto nell'allegato.

2.   Il livello normalizzato di ciascuno degli indici azionari di cui all'allegato per un determinato giorno lavorativo è il suo ultimo livello in tale giorno lavorativo diviso per il suo ultimo livello il primo giorno del periodo di 36 mesi che termina il giorno lavorativo per il quale è calcolato il livello dell'indice azionario quale definito all'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Qualora, per un determinato giorno, non sia disponibile l'ultimo livello di un indice azionario, è utilizzato l'ultimo livello più recente prima di tale giorno.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO

Indici azionari e fattori di ponderazione

Indici azionari (indici di prezzo)

Fattori di ponderazione

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

Indice FTSE All-Share

0,14

Indice FTSE MIB

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

Indice OMX Stockholm 30

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


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