4.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2015
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o novembre 2015. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Volumi limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o ottobre 2015 al 31 maggio 2016 |
451 045 |
78.0020 |
Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
29 768 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016 |
16 093 |
78.0075 |
Dal 1o novembre 2015 al 30 aprile 2016 |
13 271 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1o novembre 2015 al 30 giugno 2016 |
16 157 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 |
263 359 258 846 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
Dal 1o dicembre 2015 al 31 maggio 2016 |
713 508 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016 |
267 618 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016 |
105 541 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o giugno 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016 |
302 950 293 087 |
78.0160 |
Dal 1o gennaio 2016 al 31 maggio 2016 |
65 269 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uva da tavola |
Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015 |
68 450 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio 2016 al 31 agosto 2016 |
667 666 |
78.0180 |
Dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 |
464 902 54 155 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016 |
170 513 |
78.0235 |
Dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016 |
235 468 118 018 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016 |
5 422 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016 |
29 831 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
4 701 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016 |
17 825» |