21.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/12 |
DECISIONE (UE) 2016/990 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa — presentata dalla Grecia)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 26 novembre 2015 la Grecia ha presentato la domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi presso Supermarket Larissa ABEE in Grecia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 543 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET). |
(5) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 468 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia. |
(6) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, un importo pari a 6 468 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'8 giugno 2016.
Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).