21.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/12


DECISIONE (UE) 2016/990 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa — presentata dalla Grecia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 26 novembre 2015 la Grecia ha presentato la domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi presso Supermarket Larissa ABEE in Grecia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 543 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 468 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, un importo pari a 6 468 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'8 giugno 2016.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


  翻译: