28.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1899 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2016
che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti da alcune parti dell'Egitto
[notificata con il numero C(2016) 6791]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
la direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione di equidi registrati. |
(2) |
La decisione 92/260/CEE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria. |
(3) |
La decisione 93/197/CEE della Commissione (3) dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria. |
(4) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. L'allegato I della suddetta decisione stabilisce l'elenco e classifica inoltre i paesi terzi, o loro parti, in specifici gruppi sanitari. |
(5) |
Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE classificavano precedentemente l'Egitto nel gruppo sanitario E. In seguito a un'ispezione veterinaria effettuata in Egitto nel giugno 2010 è stato tuttavia deciso che la situazione in tale paese terzo poteva costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell'Unione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2010/463/UE della Commissione (5) al fine di sopprimere la voce relativa all'Egitto nel gruppo sanitario E inclusa nell'elenco di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, nonché di modificare la voce relativa all'Egitto di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(6) |
Il concetto di «zona indenne dalle malattie degli equini» (ZIME) elaborata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (6) riflette i principi di regionalizzazione di cui alla direttiva 2009/156/CE. Una ZIME è quindi una parte del territorio di un paese sotto specifica sorveglianza veterinaria indenne da varie malattie specifiche degli equidi e solitamente stabilita nel caso in cui il controllo e l'eradicazione di tutte le malattie degli equini nell'intero territorio di un paese non siano fattibili o possibili. La separazione degli equidi all'interno della ZIME dagli altri equidi è ottenuta mettendo in atto una buona gestione della bioprotezione e applicando le norme e le procedure di certificazione, la pianificazione per le emergenze e l'identificazione di tutti i cavalli situati nella ZIME con la possibilità di rintracciare i loro spostamenti. |
(7) |
Nel giugno 2016 l'Egitto ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la propria qualifica per l'esportazione e ha presentato la documentazione sull'istituzione di una zona indenne dalle malattie degli equini che racchiude l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane situato nella periferia orientale del Cairo. Un'autostrada collega la EDFZ con l'aeroporto internazionale del Cairo, che dista meno di 10 km. |
(8) |
Dalla documentazione presentata risulta che le garanzie offerte dall'Egitto sono sufficienti per riclassificare l'Egitto nel gruppo sanitario E e per autorizzare l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati dalla EDFZ dell'Egitto. |
(9) |
Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 92/260/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato I della decisione 93/197/CEE è modificato in conformità all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato in conformità all'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(2) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(3) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
(4) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(5) Decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto (GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74).
(6) http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/
ALLEGATO I
Nell'allegato I della decisione 92/260/CEE, l'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo sanitario E è sostituito dal seguente:
«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (3) (EG), Israele (4) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)».
ALLEGATO II
Nell'allegato I della decisione 93/197/CEE, l'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo sanitario E è sostituito dal seguente:
«Emirati arabi uniti (3) (AE), Bahrein (3) (BH), Algeria (DZ), Egitto (2) (3) (EG), Israele (5) (IL), Giordania (3) (JO), Kuwait (3) (KW), Libano (3) (LB), Marocco (MA), Maurizio (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabia Saudita (2) (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (2) (3) (TR)».
ALLEGATO III
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
1) |
la voce relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:
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2) |
è aggiunto il seguente riquadro 7:
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