26.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2015

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). Per la concessione di tale beneficio il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. In relazione a una qualsiasi delle convenzioni pertinenti, il paese in questione non deve aver formulato una riserva che sia vietata da tale convenzione o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo della medesima. Esso deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE per creare e modificare l'allegato III del regolamento n. 978/2012 allo scopo di concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

(4)

Il 25 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di SPG+ dalla Repubblica del Kirghizistan.

(5)

La Commissione ha esaminato la domanda presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che il suddetto paese soddisfa i criteri di ammissibilità. Alla Repubblica del Kirghizistan dovrebbe pertanto essere concesso l'SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)

La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllerà la loro attuazione effettiva da parte della Repubblica del Kirghizistan e la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III dell regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti rispettivamente nelle colonne B e A:

«Repubblica del Kirghizistan

KG».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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