26.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/79 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2015
che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). Per la concessione di tale beneficio il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. In relazione a una qualsiasi delle convenzioni pertinenti, il paese in questione non deve aver formulato una riserva che sia vietata da tale convenzione o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo della medesima. Esso deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012. |
(2) |
Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti. |
(3) |
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE per creare e modificare l'allegato III del regolamento n. 978/2012 allo scopo di concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+. |
(4) |
Il 25 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di SPG+ dalla Repubblica del Kirghizistan. |
(5) |
La Commissione ha esaminato la domanda presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che il suddetto paese soddisfa i criteri di ammissibilità. Alla Repubblica del Kirghizistan dovrebbe pertanto essere concesso l'SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllerà la loro attuazione effettiva da parte della Repubblica del Kirghizistan e la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato III dell regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti rispettivamente nelle colonne B e A:
«Repubblica del Kirghizistan |
KG». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.