8.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2016
che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
L'elenco UE degli additivi alimentari è stato definito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), e una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti ai quali essi possono essere aggiunti. |
(4) |
A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia non sono stati trasferiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 95/2/CE all'allegato II, parte A, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1333/2008. È opportuno garantire che il principio di trasferimento non si applichi a detti alimenti. È pertanto opportuno correggere la tabella anzidetta per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(5) |
Alla luce dell'articolo 16 del regolamento n. 1333/2008 sull'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia è importante chiarire le condizioni di uso degli additivi alimentari elencati nell'allegato II, parte E, categoria alimentare 0 «Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» di detto regolamento e modificare il titolo di tale categoria. |
(6) |
È pertanto opportuno apportare un chiarimento all'elenco UE degli additivi alimentari affinché rifletta tutti gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(7) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco UE è modificato per chiarire usi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di questo elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
(4) Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
(5) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
(6) Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).
(7) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
1) |
nella parte A, tabella 1, dopo la voce «12. Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è aggiunta la seguente voce 13:
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2) |
l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
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(1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»;