5.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/690 DEL CONSIGLIO
del 4 maggio 2016
che attua l'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 1 e 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
Il 27 aprile 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite(UNSCR) ha aggiunto una nave all'elenco di navi soggette a misure restrittive. |
(3) |
Il 1o aprile 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma della UNSCR 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni identificative relative a tre persone soggette a misure restrittive. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (UE) 2016/44 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
ALLEGATO
I) |
La nave elencata in appresso è aggiunta all'elenco delle navi soggette a misure restrittive riportato nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44. B. Entità
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II) |
Le voci relative alle persone elencate in appresso sostituiscono le relative voci che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/44. A. Persone
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