23.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1401 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2014/59/UE conferisce alle autorità di risoluzione il potere di svalutare e convertire le passività di un ente soggetto a risoluzione. |
(2) |
I contratti derivati possono rappresentare una quota significativa della struttura delle passività di taluni enti creditizi. Tuttavia la valutazione di tali contratti è un processo complesso poiché il loro valore è collegato al valore degli strumenti, delle attività o delle entità sottostanti, che si evolve nel tempo e si cristallizza soltanto alla scadenza o alla liquidazione per close-out. |
(3) |
L'esperienza passata dimostra che, a causa della complessità della valutazione delle passività derivate, in caso di fallimento di una delle controparti il processo di valutazione può rivelarsi lungo ed estremamente costoso e dare luogo a controversie. |
(4) |
Inoltre la prassi evidenzia che i contratti derivati possono prevedere metodologie diverse per la determinazione dell'importo dovuto tra le controparti in caso di liquidazione per close-out, e che alcuni di essi stabiliscono che sia solo la controparte non inadempiente a determinare l'importo o la data del close-out, o entrambi. |
(5) |
Pertanto, al fine di evitare il rischio morale e assicurare l'efficacia delle azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare e applicare metodologie adeguate per valutare le passività risultanti da contratti derivati entro un termine compatibile con la rapidità del processo di risoluzione e basate su informazioni obiettive e, ove possibile, di facile accesso. È importante che la metodologia di valutazione preveda disposizioni procedurali in merito alla comunicazione delle decisioni di close-out da parte delle autorità di risoluzione e su come ottenere negoziazioni di sostituzione dalle controparti oggetto del close-out. |
(6) |
I contratti derivati soggetti a un accordo di netting generano un unico importo del close-out in caso di estinzione anticipata del contratto. L'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che il valore di tali contratti sia determinato su base netta conformemente ai termini dell'accordo. L'autorità di risoluzione o un perito indipendente dovrebbero pertanto rispettare gli insiemi di attività soggette a compensazione («netting sets») definiti negli accordi di netting senza avere la possibilità di scegliere taluni contratti ed escluderne altri. |
(7) |
A norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE, il valore dei contratti derivati è determinato dall'autorità di risoluzione o da un perito indipendente nell'ambito del processo di valutazione di cui all'articolo 36 di tale direttiva. Per quanto riguarda le passività derivate, il processo di valutazione dovrebbe mirare ad una valutazione rapida ed ex ante ai fini del bail-in, garantendo al contempo all'autorità di risoluzione una sufficiente flessibilità per adeguamenti ex post dei crediti. |
(8) |
La scelta di sottoporre le passività derivate a bail-in o di escluderle dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere effettuata prima della decisione di close-out, nell'ambito del processo di valutazione ai sensi dell'articolo 36 di tale direttiva. |
(9) |
La valutazione delle passività derivate dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione, prima dell'adozione di una decisione di close-out, di valutare per quale importo potenziale tali passività possano essere sottoposte a bail-in dopo il close-out, nonché la potenziale distruzione di valore che potrebbe derivare dal close-out. |
(10) |
Il close-out di contratti derivati può cristallizzare perdite aggiuntive che non trovano riscontro nella valutazione in condizioni normali, generate ad esempio dagli effettivi costi di sostituzione sostenuti dalla controparte che aumenterebbero i costi di close-out dovuti dall'ente soggetto a risoluzione, o dai costi sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per ristabilire le negoziazioni sulle esposizioni soggette al rischio di mercato aperto (open market risk) derivante dal close-out. Qualora le perdite generate o che si prevede siano generate dal close-out di derivati superi la quota delle corrispondenti passività che sarebbero effettivamente disponibili per il bail-in, l'eccesso di perdita può aumentare l'onere del bail-in per gli altri creditori dell'ente soggetto a risoluzione. In tali casi l'importo delle perdite che sarebbero sostenute da passività non risultanti da contratti derivati in un bail-in sarebbe superiore a quello senza il close-out e il bail-in dei contratti derivati; di conseguenza l'autorità di risoluzione può prendere in considerazione la possibilità di escludere i contratti derivati dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e al regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione (2) adottato a norma dell'articolo 44, paragrafo 11, di tale direttiva. Qualunque esercizio del potere di bail-in in relazione a tali passività dovrebbe essere soggetto alle esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e alle esclusioni discrezionali di cui all'articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2016/860. |
(11) |
Poiché è necessaria un'interpretazione coerente dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, è opportuno precisare le metodologie e i principi applicabili alla valutazione dei derivati effettuata da periti indipendenti e autorità di risoluzione. |
(12) |
Una metodologia di valutazione basata sui costi di sostituzione effettivi o ipotetici delle passività soggette a close-out permetterebbe di conseguire risultati simili alla prassi di mercato prevalente e sarebbe coerente con i principi che disciplinano la valutazione prevista ai sensi dell'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE, che mira a stabilire se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore qualora l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (il principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato). |
(13) |
Nell'applicazione della metodologia di valutazione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter disporre di diverse fonti di dati, comprese le fonti di dati fornite dall'ente soggetto a risoluzione, dalle controparti e da terzi. È tuttavia opportuno, al fine di garantire una determinazione obiettiva del valore, definire principi relativamente ai tipi di dati che devono essere presi in considerazione in fase di valutazione. |
(14) |
Le controparti dei contratti derivati soggetti a close-out da parte delle autorità di risoluzione possono scegliere di concludere una o più negoziazioni di sostituzione per sostituire la loro esposizione al momento del close-out. Tali negoziazioni di sostituzione dovrebbero costituire una fonte di dati privilegiata per la valutazione purché siano concluse a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale alla data del close-out, o quanto prima possibile dopo tale data. Nel comunicare la decisione di close-out le autorità di risoluzione dovrebbero quindi offrire alle controparti la possibilità di provare che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro un termine compatibile con il momento di riferimento previsto per la valutazione. Laddove le controparti forniscano tali prove entro il termine previsto, il perito dovrebbe stabilire l'importo del close-out ai prezzi di dette negoziazioni di sostituzione. Laddove le controparti non forniscano prove, entro il termine previsto, che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, le autorità di risoluzione dovrebbero poter effettuare la loro valutazione sulla base delle informazioni di mercato disponibili, quali il mid-price e il differenziale denaro/lettera, al fine di valutare i costi di sostituzione ipotetici, vale a dire la perdita o i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per ristabilire una copertura o una posizione di negoziazione connessa sulla base dell'esposizione netta al rischio. |
(15) |
I prodotti derivati e i relativi mercati sono molto eterogenei e non è possibile individuare un'unica prassi di mercato per la conclusione di negoziazioni di sostituzione. Pertanto la nozione di «negoziazioni di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale» deve essere definita a grandi linee al fine di consentire al perito di effettuare la valutazione prescritta in tutti i contesti di mercato. Questa nozione è quindi da intendersi come riferita a negoziazioni di sostituzione concluse sulla base dell'esposizione al rischio dopo il netting, a condizioni in linea con la comune prassi di mercato e compiendo sforzi ragionevoli per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile. In particolare il perito potrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, il numero di operatori contattati dalla controparte, il numero di quotazioni irrevocabili ottenute e se sia stata scelta la quotazione al miglior prezzo. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere inoltre in grado di specificare nella comunicazione di close-out i criteri che applicherà per la valutazione. |
(16) |
La normativa dell'Unione adottata negli ultimi anni, in linea con le norme internazionali, ha cercato di aumentare la trasparenza e l'attenuazione del rischio nel mercato dei contratti derivati istituendo l'obbligo di compensazione mediante controparti centrali per i derivati OTC (over-the-counter) standardizzati, obblighi di marginazione e di valutazione per i derivati compensati mediante controparte centrale e per una vasta gamma di derivati OTC e la segnalazione obbligatoria ai repertori di dati sulle negoziazioni per tutti i derivati OTC. |
(17) |
Nel caso in cui un partecipante diretto di una controparte centrale sia sottoposto a risoluzione e l'autorità di risoluzione liquidi per close-out i contratti derivati prima di un bail-in, esso diviene partecipante diretto inadempiente nei confronti della controparte centrale in relazione a quello specifico insieme (o a quegli specifici insiemi) di attività soggette a compensazione. Le procedure e i meccanismi interni in materia di inadempimento di un partecipante diretto («procedure della controparte centrale in caso di inadempimento») applicate dalle controparti centrali alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) offrono una base attendibile per determinare il valore della passività derivata che risulta dall'insieme di attività soggette a compensazione a seguito del close-out, anche nel contesto del bail-in in un processo di risoluzione. |
(18) |
Le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento possono richiedere alcuni giorni o tempi ancora più lunghi a partire dall'evento scatenante. Nel caso specifico della risoluzione, attendere il completamento delle procedure in caso di inadempimento per un lungo periodo al fine di determinare il valore di derivati potrebbe compromettere il calendario e gli obiettivi della risoluzione e tradursi in inutili perturbazioni dei mercati finanziari. È quindi necessario che le autorità di risoluzione concordino con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale un termine per la determinazione dell'importo per l'estinzione anticipata, tenendo conto dei vincoli sia della controparte centrale che dell'autorità di risoluzione. |
(19) |
L'importo per l'estinzione anticipata determinato dalla controparte centrale in linea con le sue procedure di gestione degli inadempimenti entro il termine concordato dovrebbe essere approvato dal perito. Qualora la controparte centrale non sia in grado di determinare l'importo per l'estinzione anticipata entro il termine concordato o non applichi le sue procedure in caso di inadempimento, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter determinare detto importo basandosi sulle proprie stime. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre poter applicare un importo provvisorio determinato sulla base delle proprie stime nei casi in cui tale intervento sia giustificato dall'urgenza della procedura di risoluzione e purché essa aggiorni la propria valutazione dopo il completamento della procedura della controparte centrale in caso di inadempimento alla scadenza del termine. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di esaminare le informazioni fornite dalla controparte centrale dopo la scadenza nell'ambito della valutazione definitiva ex post, se disponibili in quel momento, e, in ogni caso, al momento di effettuare la valutazione della differenza di trattamento a norma dell'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure di gestione degli inadempimenti condotte dalle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(20) |
Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare le procedure interne delle controparti centrali per il previsto trasferimento di attività e posizioni tra un partecipante diretto inadempiente e i suoi clienti, adottate a norma dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012; queste disposizioni dovrebbero anche essere coerenti con ogni altra pertinente disposizione o condizione di autorizzazione che possa incidere sul close-out dei contratti derivati in questione. |
(21) |
Il momento per la valutazione dei contratti derivati dovrebbe riflettere il principio di valutazione che tiene conto dei costi di sostituzione reali o ipotetici sostenuti dalle controparti. La valutazione, per essere quanto più precisa possibile, dovrebbe essere effettuata alla data del close-out oppure, laddove ciò non fosse ragionevole dal punto di vista commerciale, il primo giorno e alla prima ora in cui è disponibile un prezzo di mercato per l'attività sottostante. Nei casi in cui l'importo per l'estinzione anticipata è stabilito da una controparte centrale o è fissato al prezzo delle negoziazioni di sostituzione, il momento di riferimento dovrebbe coincidere con il momento in cui viene assunta la decisione da parte della controparte centrale o vengono effettuate le negoziazioni di sostituzione. |
(22) |
Se l'autorità di risoluzione, per motivi di urgenza, decide di effettuare una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione o il perito dovrebbe avere la possibilità, nell'ambito di tale valutazione provvisoria, di presentare una determinazione provvisoria del valore delle passività derivate prima di tale momento di riferimento, sulla base di stime e dati disponibili in quel momento. Se l'autorità di risoluzione adotta l'azione di risoluzione in base alla valutazione provvisoria ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, i pertinenti sviluppi del mercato osservati o le prove delle reali negoziazioni di sostituzione al momento di riferimento dovrebbero trovare riscontro in una successiva valutazione provvisoria o nella valutazione definitiva effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, di tale direttiva. |
(23) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(24) |
L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha consultato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «insieme di attività soggette a compensazione»: gruppo di contratti soggetti a un accordo di netting quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 98), della direttiva 2014/59/UE;
2) «perito»: l'esperto indipendente incaricato di effettuare la valutazione in conformità dei requisiti e dei criteri di cui alla parte IV del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (5) o l'autorità di risoluzione quando effettua la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;
3) «controparte centrale»: controparte centrale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, nella misura in cui essa è:
a) |
stabilita nell'Unione e autorizzata conformemente alla procedura di cui agli articoli da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
b) |
stabilita in un paese terzo e riconosciuta conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
4) «partecipante diretto»: partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
5) «data del close-out»: il giorno e l'ora della liquidazione per close-out indicati nella comunicazione della decisione di close-out da parte dell'autorità di risoluzione;
6) «negoziazione di sostituzione»: operazione conclusa alla data del close-out di un contratto derivato o successivamente ad essa per ristabilire, sulla base dell'esposizione netta al rischio, qualunque copertura o posizione di negoziazione connessa estinta alle medesime condizioni economiche dell'operazione oggetto del close-out;
7) «negoziazione di sostituzione a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale»: negoziazione di sostituzione conclusa sulla base dell'esposizione al rischio dopo il netting, a condizioni in linea con la comune prassi di mercato e compiendo sforzi ragionevoli per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile.
Articolo 2
Confronto tra la distruzione di valore che deriverebbe dal close-out e il potenziale di bail-in dei contratti derivati
1. Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione confronta:
a) |
l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai contratti derivati in un bail-in, ottenuto moltiplicando:
con |
b) |
la distruzione di valore in base ad una valutazione dell'importo dei costi, delle spese, o di altre riduzioni di valore che si prevede saranno sostenuti in seguito al close-out dei contratti derivati, e ottenuta sommando i seguenti elementi:
|
2. Il confronto di cui al paragrafo 1 è effettuato prima che sia presa la decisione di close-out, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE finalizzata a orientare le decisioni sulle azioni di risoluzione. Successivamente all'entrata in vigore di un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 15, di tale direttiva, il confronto si effettua conformemente alle previsioni di tale atto delegato.
Articolo 3
Comunicazione della decisione di procedere al close out
1. Prima di esercitare i poteri di riduzione e di conversione in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, l'autorità di risoluzione comunica alle controparti di tali contratti la decisione di procedere al close-out dei contratti a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE.
2. La decisione di close-out ha effetto immediatamente o a una data e ora di close-out successiva come specificato nella comunicazione.
3. Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), precisa la data e l'ora entro cui le controparti possono fornirle la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ai fini della determinazione dell'importo del close-out ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. La controparte fornisce inoltre all'autorità di risoluzione un elenco delle negoziazioni di sostituzione effettuate a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
4. L'autorità di risoluzione può modificare la data e l'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale laddove tale modifica sia coerente con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
Alla controparte è comunicata ogni decisione di modifica della data e dell'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
5. Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può precisare i criteri che intende applicare nel valutare se le negoziazioni di sostituzione siano avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale.
6. Il presente articolo non si applica al close-out e alla valutazione di contratti derivati compensati a livello centrale stipulati tra l'ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale.
Articolo 4
Ruolo dell'accordo di netting
Per i contratti soggetti ad accordo di netting il perito stabilisce, a norma degli articoli 2, 5, 6 e 7, un unico importo che l'ente soggetto a risoluzione ha il diritto giuridico di ricevere o l'obbligo giuridico di versare a seguito del close-out di tutti i contratti derivati all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione, come stabilito dall'accordo di netting.
Articolo 5
Principio per la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata
1. Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati sotto forma di importo per l'estinzione anticipata calcolato sommando i seguenti importi:
a) |
importi non pagati, garanzie reali o altri importi dovuti dall'ente soggetto a risoluzione alla controparte, meno importi non pagati, garanzie reali e altri importi dovuti dalla controparte all'ente soggetto a risoluzione alla data del close-out; |
b) |
un importo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti estinti e i diritti di opzione delle parti relativi a tali contratti. |
2. Ai fini del paragrafo 1, per importi non pagati si intende, per quanto concerne i contratti derivati soggetti a close-out, la somma dei seguenti elementi:
a) |
importi maturati alla data del close-out o in precedenza e non pagati a tale data; |
b) |
un importo pari al valore equo di mercato dell'attività che doveva essere consegnata per ciascuna obbligazione risultante dai contratti derivati da regolare mediante consegna alla data del close-out o in precedenza e che non è stata regolata a tale data; |
c) |
importi relativi a interessi o compensazioni maturati durante il periodo a decorrere dalla data di maturazione delle pertinenti obbligazioni di pagamento o consegna fino alla data del close-out. |
Articolo 6
Determinazione dell'importo del close-out
1. Laddove una controparte fornisca la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, il perito stabilisce l'importo del close-out al prezzo di dette negoziazioni di sostituzione.
2. Se una controparte non fornisce la prova di negoziazioni di sostituzione entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora il perito concluda che le negoziazioni di sostituzione che sono state comunicate non sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ovvero qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 7, o l'articolo 8, paragrafo 2, il perito stabilisce l'importo del close-out sulla base dei seguenti elementi:
a) |
i prezzi mid-market di fine giornata, in linea con le procedure ordinarie all'interno dell'ente soggetto a risoluzione alla data stabilita ai sensi dell'articolo 8; |
b) |
il differenziale mid-to-bid o quello mid-to-offer, a seconda della direzione della posizione di rischio dopo il netting; |
c) |
gli adattamenti dei prezzi e dei differenziali di cui alle lettere a) e b) ove necessario per tenere conto della liquidità del mercato degli strumenti o dei rischi sottostanti e delle dimensioni dell'esposizione in relazione allo spessore del mercato, nonché dei possibili rischi del modello. |
3. Per quanto riguarda le passività intragruppo, il perito può stabilire il valore ai prezzi mid-market di fine giornata, come previsto al paragrafo 2, lettera a), senza tenere conto del paragrafo 2, lettere b) e c), laddove la strategia di risoluzione implicherebbe una ricopertura delle operazioni estinte mediante un'altra operazione — o gruppo di operazioni — intragruppo su strumenti derivati.
4. Per determinare il valore dell'importo del close-out ai sensi del paragrafo 2, il perito tiene conto di una gamma completa di fonti di dati disponibili e affidabili e può basarsi su dati di mercato osservabili o sui prezzi teorici generati da modelli di valutazione per la stima dei valori, comprese le seguenti fonti di dati:
a) |
dati forniti da terzi, quali dati di mercato osservabili o dati sui parametri di valutazione e quotazioni dei market-maker o, in caso di contratti compensati a livello centrale, valori o stime ottenuti dalle controparti centrali; |
b) |
per i prodotti standardizzati, valutazioni generate dai sistemi del perito; |
c) |
dati disponibili internamente all'ente soggetto a risoluzione, quali modelli e valutazioni interni, comprese verifiche indipendenti dei prezzi eseguite a norma dell'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
d) |
dati forniti dalle controparti, ad eccezione della prova delle negoziazioni di sostituzione fornita a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, compresi i dati su controversie presenti o passate in materia di valutazione riguardo a operazioni simili o correlate e alle quotazioni; |
e) |
ogni altro dato rilevante. |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'autorità di risoluzione può incaricare l'ente soggetto a risoluzione di procedere a una verifica indipendente dei prezzi aggiornata al momento di riferimento stabilito ai sensi dell'articolo 8, utilizzando le informazioni di fine giornata disponibili alla data del close-out.
6. Il presente articolo non si applica alla determinazione dell'importo del close-out per i contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale, fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 7, paragrafo 7.
Articolo 7
Valutazione dei contratti derivati compensati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione e una controparte centrale
1. Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale sulla base del principio di valutazione di cui all'articolo 5. L'importo per l'estinzione anticipata è determinato dalla controparte centrale, entro il termine di cui al paragrafo 5, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento, dopo aver dedotto le garanzie reali fornite dall'ente soggetto a risoluzione, compresi il margine iniziale, il margine di variazione e i contributi dell'ente soggetto a risoluzione al fondo di garanzia della controparte centrale in caso di inadempimento.
2. L'autorità di risoluzione comunica alla controparte centrale e all'autorità competente della controparte centrale la sua decisione di close-out dei contratti derivati a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. La decisione di close-out ha effetto immediatamente o alla data e all'ora specificate nella comunicazione.
3. L'autorità di risoluzione incarica la controparte centrale di fornire la sua valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata per tutti i contratti derivati del pertinente insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento.
4. La controparte centrale fornisce all'autorità di risoluzione i documenti relativi alla propria procedura in caso di inadempimento e riferisce sulle iniziative intraprese per la gestione dell'inadempimento.
5. L'autorità di risoluzione, d'accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale, fissa il termine entro il quale la controparte centrale deve fornire la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata. A tal fine, l'autorità di risoluzione, la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale tengono conto di entrambi i seguenti elementi:
a) |
la procedura in caso di inadempimento prevista dalle regole di governance della controparte centrale in conformità dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
b) |
il calendario della risoluzione. |
6. L'autorità di risoluzione può modificare il termine di cui al paragrafo 5 previo accordo con la controparte centrale e l'autorità competente della controparte centrale.
7. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare il metodo di cui all'articolo 6, previa consultazione dell'autorità competente della controparte centrale, in uno dei seguenti casi:
a) |
la controparte centrale non fornisce la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 5; oppure |
b) |
la valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata effettuata dalla controparte centrale non è in linea con le procedure della controparte centrale in caso di inadempimento di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
Articolo 8
Momento della determinazione del valore delle passività derivate e determinazione anticipata
1. Il perito determina il valore delle passività derivate al momento indicato di seguito:
a) |
qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata ai prezzi delle negoziazioni di sostituzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, al giorno e all'ora di conclusione di dette negoziazioni; |
b) |
qualora il perito determini l'importo per l'estinzione anticipata in conformità delle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, al giorno e all'ora in cui la controparte centrale ha determinato l'importo per l'estinzione anticipata; |
c) |
in tutti gli altri casi, alla data del close-out o, laddove ciò non fosse ragionevole dal punto di vista commerciale, al giorno e all'ora in cui per l'attività sottostante è disponibile un prezzo di mercato. |
2. Il perito può, nell'ambito di una valutazione provvisoria effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, determinare il valore delle passività risultanti da derivati in un momento precedente rispetto a quello stabilito a norma del paragrafo 1. Tale determinazione anticipata è effettuata sulla scorta di stime, basandosi sui principi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, e sui dati disponibili al momento della determinazione.
3. Qualora il perito effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2, l'autorità di risoluzione può, in qualsiasi momento, chiedere al perito di aggiornare detta valutazione provvisoria al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi di mercato osservabili o delle prove di negoziazioni di sostituzione avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale concluse al momento stabilito a norma del paragrafo 1. Detti sviluppi o prove, se disponibili entro la data e l'ora indicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono presi in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
4. Il perito, qualora effettui una determinazione anticipata ai sensi del paragrafo 2 in relazione ai contratti derivati stipulati tra un ente soggetto a risoluzione che agisce come partecipante diretto e una controparte centrale, tiene nella dovuta considerazione qualsiasi stima dei costi di close-out previsti fornita dalla controparte centrale.
Laddove la controparte centrale fornisca una valutazione dell'importo per l'estinzione anticipata conformemente alle procedure della controparte centrale in caso di inadempimento entro il termine stabilito a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, detta valutazione è presa in considerazione nella valutazione definitiva ex post effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(5) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).