13.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1638 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento. |
(2) |
Il testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata definisce le caratteristiche degli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive, che devono essere classificati alle voci 1509 e 1510. Il testo di tale nota complementare si basa sul regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2), che definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»). |
(3) |
In seguito a diverse modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91, l'attuale testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata non è più in linea con la versione attualmente in vigore del regolamento (CEE) n. 2568/91 e deve essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Per evitare di dover modificare continuamente i parametri pertinenti nella nota complementare 2 al capitolo 15 per tenerla aggiornata al regolamento (CEE) n. 2568/91, è opportuno adottare un nuova versione che si riferisca direttamente alle parti pertinenti del suddetto regolamento. |
(5) |
Dato che dal 1o gennaio 2017 saranno inseriti alcuni nuovi codici NC nel capitolo 15, il nuovo testo della nota complementare 2 a detto capitolo, che si riferisce ai nuovi codici NC, dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2017. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:
«2. |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).