5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/10


DECISIONE (UE) 2017/1192 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici alle navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.

(2)

Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.

(3)

Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.

(4)

Il CESNI dovrebbe adottare, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1.

(5)

La norma ES-TRIN 2017/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.

(6)

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) abrogherà la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 si riferisce direttamente ai requisiti tecnici per le imbarcazioni identificandoli come quelli di cui alla norma ES-TRIN 2015/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione.

(7)

Pertanto, la norma ES-TRIN 2017/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.

(8)

L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della norma ES-TRIN 2017/1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di nome per la navigazione interna il 6 luglio 2017 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1 e della norma di prova complementare AIS interno 2017/1.

2.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è intesa a sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della norma ES-TRIN 2017/1, anche per quanto riguarda l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Articolo 2

1.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

2.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa da tali Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI


(1)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(2)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).


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