11.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/237 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2017
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla pubblicazione, nel 2001, di uno studio scientifico intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk» (Uso di tinture per capelli permanenti e rischi di cancro alla vescica), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. Il CSPC ha raccomandato alla Commissione nei propri pareri di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità. |
(3) |
Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo l'obbligo per l'industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze in esse contenute, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC. |
(4) |
Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per tinture per capelli per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati. |
(5) |
Per quanto riguarda la valutazione di possibili rischi per la salute dei consumatori derivanti dai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla base dei dati disponibili il CSSC, nel parere del 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla genotossicità e alla cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell'Unione. |
(6) |
Al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli, risulta appropriato definire le concentrazioni massime di dieci sostanze per tinture per capelli tenendo conto dei pareri finali espressi dal CSSC sulla loro sicurezza. |
(7) |
Le sostanze N,N'-bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine e 2,6-dihydroxyethylaminotoluene sono attualmente disciplinate alle voci generiche 8 e 9 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009; è pertanto opportuno stabilire numeri di riferimento distinti per tali sostanze sulla base delle conclusioni sulla loro sicurezza espresse nei pareri del CSSC 1572/16 e 1563/15. |
(8) |
La definizione dei prodotti per capelli di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 escludeva l'applicazione sulle ciglia delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. Tale esclusione era motivata dal fatto che l'applicazione di prodotti cosmetici sui capelli presenta un livello di rischio diverso rispetto all'applicazione degli stessi sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione sulle ciglia di tinture per capelli. |
(9) |
Nel proprio parere sulle sostanze di ossidazione contenute nelle tinture per capelli e sul perossido di idrogeno usato nei prodotti per colorare le ciglia del 25 marzo 2015 (SCCS/1553/15) il CSSC ha concluso che le sostanze di ossidazione contenute nelle tinture per capelli toluene-2,5-diamine, p-aminophenol, 2-methylresorcinol, tetraaminopyrimidine sulfate, hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate e 2-amino-3-hydroxypyridine, elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e dichiarate sicure per l'utilizzo nelle tinture per capelli, possono essere utilizzate in sicurezza da operatori professionali nei prodotti per la tintura delle ciglia. |
(10) |
Sulla base della valutazione scientifica di tali sostanze è opportuno consentirne l'utilizzo in prodotti per la tintura delle ciglia. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio connesso all'applicazione personale di prodotti per la tintura delle ciglia da parte dei consumatori, è opportuno autorizzare tali prodotti per uso esclusivamente professionale. Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di prodotti per la tintura delle ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(12) |
È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli affinché il settore possa adeguarsi alle nuove prescrizioni e smaltire gradualmente i prodotti interessati non conformi a tali prescrizioni. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
(3) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
è inserita la voce seguente con il numero di riferimento 8c:
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2) |
alla voce 9, la colonna «b» è sostituita dalla seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente allegato e delle sostanze di cui ai numeri di riferimento 364, 1310 e 1313 dell'allegato II»; |
3) |
la voce 9a è sostituita dalla voce seguente:
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4) |
è inserita la voce seguente con il numero di riferimento 9b:
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5) |
le voci 200, 206, 211, 243 e 272 sono sostituite dalle seguenti:
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6) |
sono aggiunti i seguenti numeri di riferimento da 298 a 305:
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