11.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017). |
(3) |
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti per quanto riguarda le importazioni di tessili della RPDC, le esportazioni di prodotti petroliferi nella RPDC, le imprese in partecipazione e il settore marittimo. |
(4) |
La decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte con l'UNSCR 2375 (2017). |
(5) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente «La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»; |
2) |
all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente: «La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017). La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»; |
3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 quater È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater. Articolo 16 quinquies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies. Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1. Articolo 16 septies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies. Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017. 2. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. Articolo 16 nonies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC. Articolo 16 decies 1. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»; |
4) |
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.»; |
6) |
l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di instrastrutture di pubblica utilità che non generino profitto, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1»; |
7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 ter In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»; |
8) |
all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.»; |
9) |
all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013). L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017). L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:
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10) |
all'articolo 39, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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11) |
all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).»; |
12) |
all'articolo 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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13) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 44 bis È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.»; |
14) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC o per ogni asltro scopo coerente con le finalità di queste risoluzioni»; |
15) |
all'articolo 46, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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16) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
17) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
18) |
l'allegato XI bis è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
19) |
l'allegato XI ter è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
20) |
è inserito l'allegato XI quater conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
21) |
è inserito l'allegato XI quinquies conformemente all'allegato VI del presente regolamento; |
22) |
è inserito l'allegato XI sexies conformemente all'allegato VII del presente regolamento: |
23) |
è inserito l'allegato XI septies conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; |
24) |
l'allegato XIV è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
1. |
L'allegato II, parte VII, del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato: «PARTE VII Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»; |
2. |
le seguenti voci sono aggiunte all'allegato II del regolamento (UE) n. 2017/1509: «PARTE VIII Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017). PARTE IX Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).». |
ALLEGATO II
Nell'allegato V del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «2704 00 10» è sostituita dalla seguente:
«2704 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta» |
ALLEGATO III
Nell'allegato XI bis del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «ex 1902 20 30» è soppressa.
ALLEGATO IV
Nell'allegato XI ter del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 quater» sono sostituiti dai termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 ter».
ALLEGATO V
ALLEGATO XI quater
Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 quater
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
2709 00 10 |
Condensati di gas naturale |
2711 11 |
Gas naturale liquefatto |
ALLEGATO VI
ALLEGATO XI quinquies
Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 quinquies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
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Codice NC |
Descrizione |
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2707 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
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2710 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli |
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2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
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Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
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|
2712 10 |
|
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|
2712 20 |
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Ex |
2712 90 |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
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Ex |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
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Ex |
2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
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|
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
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|
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|
3403 11 |
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|
3403 19 |
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Ex |
3403 91 |
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||
Ex |
3403 99 |
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Ex |
3824 99 92 |
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Ex |
3824 99 93 |
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||
Ex |
3824 99 96 |
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|
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
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3826 00 10 |
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||
|
3826 00 90 |
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ALLEGATO VII
ALLEGATO XI sexies
Petrolio greggio di cui all'articolo 16 septies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
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Codice NC |
Descrizione |
|
2709 00 90 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale) |
ALLEGATO VIII
ALLEGATO XI septies
Tessili di cui all'articolo 16 nonies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Capo |
Descrizione |
50 |
Seta |
51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine |
52 |
Cotone |
53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia |
57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
60 |
Stoffe a maglia |
61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia |
62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci |
ALLEGATO IX
Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1, e misure applicabili come specificato dal comitato per le sanzioni».