9.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1499 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 6662]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, e può avere gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (3) introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.

(3)

Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un focolaio di peste dei piccoli ruminanti in tre aziende di piccoli ruminanti, i cui animali pascolano insieme, nel comune di Bolyarovo, nella regione di Yambol, in Bulgaria. Un secondo focolaio è stato notificato il 28 giugno 2018 nella regione di Burgas.

(4)

La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale delle greggi infette e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.

(5)

Al fine di impedire la diffusione della malattia in altre parti della Bulgaria, in altri Stati membri e paesi terzi, la Commissione ha in seguito intrapreso ulteriori misure mediante l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione (4) che prevede misure di salvaguardia supplementari e vieta la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti provenienti dai comuni di Bolyarovo ed Elhovo, nella regione di Yambol, e dai comuni di Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo e Tsarevo nella regione di Burgas.

(6)

Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 la Bulgaria ha notificato alla Commissione altri cinque nuovi focolai di peste dei piccoli ruminanti, tutti comparsi nelle zone soggette a restrizioni della regione di Yambol di tale Stato membro.

(7)

Il 18 settembre 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri gli esiti di un monitoraggio sierologico condotto attorno ai focolai di peste dei piccoli ruminanti precedentemente confermati. In base agli esiti di tale monitoraggio, in aziende situate all'interno delle zone già soggette a restrizioni sono stati individuati animali con anticorpi contro il virus della peste dei piccoli ruminanti, ma che non presentavano manifestazioni cliniche segnalate della malattia. Un certo numero di tali aziende è situato molto vicino al confine tra tali zone soggette a restrizioni e il resto del territorio della Bulgaria, in cui ad oggi non sono stati riferiti focolai di peste dei piccoli ruminanti.

(8)

Date l'ubicazione degli animali sieropositivi e l'assenza di manifestazioni cliniche, è necessario estendere la zona in cui si applicano le misure di salvaguardia supplementari per la peste dei piccoli ruminanti e attuare misure di salvaguardia supplementari in tale nuova zona vietando la spedizione di partite di piccoli ruminanti e di alcuni prodotti da essi derivati al fine di impedire ogni eventuale diffusione della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/954.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/954, è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.   La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti nelle zone elencate nell'allegato:

a)

piccoli ruminanti;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

2.   In deroga al divieto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare i movimenti dei piccoli ruminanti verso una destinazione situata nelle zone elencate nell'allegato, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla peste dei piccoli ruminanti e che tali animali soddisfino le seguenti condizioni:

a)

tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno della spedizione e non presentavano sintomi clinici della peste dei piccoli ruminanti;

b)

i piccoli ruminanti sono spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente e situato nelle zone elencate nell'allegato ai fini della macellazione immediata;

c)

i piccoli ruminanti sono stati sottoposti a un test diagnostico per l'individuazione di anticorpi contro la peste dei piccoli ruminanti, con esito negativo, non oltre 7 giorni prima della data della spedizione;

d)

nell'azienda di origine è stata condotta, non oltre 14 giorni prima della data della spedizione, un'indagine sierologica su un campione di piccoli ruminanti sufficiente a rilevare almeno una sieroprevalenza del 5 %, con un livello di confidenza del 95 %, con esito negativo.»

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione, del 4 luglio 2018, che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GU L 168 del 5.7.2018, pag. 7).


ALLEGATO

Le seguenti province della Bulgaria:

la provincia di Yambol,

la provincia di Burgas,

la provincia di Haskovo.


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