4.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/816 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2018
recante duecentottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
(2) |
Il 29 maggio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:
i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:
la voce «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.» è sostituita da quanto segue:
«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Djohra Birouch; (b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»