30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/91


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1615 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2019

che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

[notificata con il numero C(2019) 6826]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus ToBRFV («l'organismo specificato») è un organismo nocivo che attualmente non figura nell'elenco di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Tuttavia, alla fine del 2018 la Germania e l'Italia hanno segnalato focolai dell'organismo specificato sulle colture di pomodoro nei rispettivi territori e notificato le misure adottate per contrastarlo. Un'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Italia ha dimostrato che l'organismo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per la produzione di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum annuum.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia informato della sua potenziale presenza e delle misure da adottare.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre effettuare indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori, al fine di garantire un approccio più proattivo nei confronti dell'insediamento e della diffusione di tale organismo.

(5)

Alla luce delle prove fornite dalla Germania e dall'Italia e della diffusione dell'organismo specificato in un numero crescente di paesi terzi, i vegetali sensibili specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, dovrebbero essere soggetti a misure specifiche al momento dell'introduzione nell'Unione e dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario.

(6)

Tali misure specifiche dovrebbero prevedere il tempestivo rilevamento dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione, requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione, comprese le sementi, nonché controlli ufficiali da effettuare al momento dell'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati, comprese le sementi.

(7)

Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell'Unione dall'ingresso, dall'insediamento e dalla diffusione dell'organismo specificato.

(8)

Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o novembre 2019.

(9)

La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 marzo 2022 per consentirne il riesame prima di tale data.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

b)   «vegetali specificati destinati alla piantagione»: vegetali, destinati alla piantagione, delle specie Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum;

Articolo 2

Divieto di introduzione e di spostamento all'interno dell'Unione

Sono vietati l'introduzione e lo spostamento nell'Unione dell'organismo specificato.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle conseguenze e dei rischi possibili nonché delle misure da adottare per impedirne l'insediamento e la diffusione.

Articolo 4

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti.

2.   Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Le suddette indagini comprendono prove di laboratorio e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l'organismo specificato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.

Articolo 5

Spostamento all'interno dell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione

I vegetali specificati destinati alla piantagione, originari del territorio dell'Unione, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) della Commissione e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

provenire da zone notoriamente indenni dall'organismo specificato;

b)

nel caso di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

i)

provenire da un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare tale organismo; e

ii)

derivare da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato;

c)

nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato.

Articolo 6

Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione

I vegetali specificati destinati alla piantagione sono introdotti nell'Unione solo se accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE e se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da un paese terzo che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali informazioni figurano nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

b)

i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»;

c)

se i vegetali specificati destinati alla piantagione provengono da paesi terzi o da zone diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), soddisfano i seguenti requisiti:

i)

nel caso di vegetali specificati destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

sono stati prodotti in un sito di produzione che è registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate in tempo utile per rilevare tale organismo; e

derivano da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.

Devono essere disponibili informazioni atte a garantire la tracciabilità dei vegetali specificati destinati alla piantagione fino al sito di produzione;

ii)

nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato. Il riferimento alle prove deve essere incluso nella «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario.

Articolo 7

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).

Articolo 8

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.

Articolo 9

Data di scadenza

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2022.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(3)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


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