27.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 357/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1561 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

che concede all’Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 l’Ungheria ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Ungheria per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l’Ungheria un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,2 % e al 75,0 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL dell’Ungheria diminuirà del 7,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Ungheria. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica ungherese connessa a misure analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure di carattere sanitario, illustrate ai considerando da 4 a 14.

(4)

La risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive, citata nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, ha introdotto un sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive (trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici e acquisto di attrezzature) nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(5)

Il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI.22)» (2), il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI.22)» (3) e il «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI.22)» (4), citati nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, hanno introdotto una sovvenzione una tantum rispettivamente per le imprese di trasformazione degli alimenti, le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante, e le imprese di allevamento ittico. Il sostegno è subordinato al fatto che le imprese mantengano i loro dipendenti fino a dicembre 2020. Per quanto riguarda la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(6)

Il «Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)» (5) e la «Legge LVIII del 2020» (6), citati nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, hanno prorogato, per lavoratori dipendenti e autonomi, i sussidi per la custodia dei bambini che sarebbero scaduti per sopraggiunti limiti di età tra l’11 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, che è stato il periodo dello stato di allarme. Tali sussidi per la custodia dei bambini possono essere considerati una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(7)

Sulla base del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (7) (come modificato), citato nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, le autorità hanno introdotto una serie di misure di carattere fiscale. Dal momento che dette misure rappresentano gettito cui il governo rinuncia, possono essere considerate equivalenti alla spesa pubblica.

(8)

Per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, le autorità hanno introdotto un’esenzione dal versamento degli oneri sociali e degli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro per il periodo da marzo a dicembre 2020, nonché una riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro per il periodo da marzo a giugno 2020. È stata richiesta la parte della spesa totale relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa.

(9)

Per i piccoli contribuenti in 26 settori di attività è stata introdotta un’esenzione dal regime forfettario per le piccole imprese («KATA») per il periodo da marzo a giugno 2020. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(10)

Infine, in relazione alle misure di carattere fiscale, nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, le autorità hanno escluso i costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese («KIVA»), per il periodo da marzo a giugno 2020. È stata richiesta la parte della spesa totale relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa.

(11)

L’Ungheria ha inoltre introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la pandemia di COVID-19. Il «Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.)» (8), citato nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, ha introdotto un’indennità forfettaria una tantum pari a 500 000 HUF per persona destinata agli operatori sanitari come riconoscimento del loro lavoro supplementare durante la pandemia.

(12)

Le imprese statali, i cui costi sono a carico dello Stato, hanno introdotto misure speciali, che comportano corrispondenti costi, per il controllo della pandemia. Dette misure di carattere sanitario includono la pulizia e la fornitura di dispositivi di protezione.

(13)

Sulla base del «Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell’approvvigionamento (KEF)» (9), citato nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, le misure speciali per il controllo della pandemia (per esempio servizi quotidiani di disinfezione, nonché pulizie multiple dei sistemi di ventilazione e degli ascensori) e per proteggere la salute dei funzionari pubblici con disinfettanti e strumenti di protezione hanno comportato un aumento dei costi. Tali misure sono state introdotte dalla KEF per assicurare la continuità del funzionamento degli organi di bilancio pubblici.

(14)

Infine, la «Risoluzione governativa 1012/2020. (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo» (10), citata nella richiesta dell’Ungheria del 6 agosto 2020, ha introdotto misure connesse a infrastrutture e investimenti negli ospedali allo scopo di consentire un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti. Tali misure includono sale dedicate per i controlli medici e reparti COVID separati. Inoltre, i costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale (mascherine monouso, camici ospedalieri, visiere in plastica, guanti, disinfettanti ecc.) negli ospedali e in altre strutture sanitarie sono aumentati al fine di consentire un livello elevato di protezione degli operatori sanitari.

(15)

L’Ungheria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Ungheria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 639 500 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. L’aumento dell’importo, direttamente connesso alle misure summenzionate che sono analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo, costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Ungheria. L’Ungheria intende finanziare 113 740 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(16)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l’Ungheria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(17)

Le misure di carattere sanitario, come richiesto dall’Ungheria e di cui ai considerando 11 e 14, ammontano a 268 550 000 EUR. Questo importo rappresenta oltre la metà dell’importo totale di sostegno finanziario richiesto. Vista la necessità di garantire il carattere accessorio di questa categoria di misure, l’importo dell’assistenza finanziaria a sostegno di misure di carattere sanitario dovrebbe essere limitato a 247 124 000 EUR, in modo che detto importo rappresenti meno della metà dell’assistenza finanziaria totale.

(18)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l’Ungheria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(19)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(20)

È opportuno che l’Ungheria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(21)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell’Ungheria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Ungheria soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ungheria un prestito dell’importo massimo di 504 330 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Ungheria al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   L’Ungheria paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

L’Ungheria può finanziare le seguenti misure:

a)

sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro come previsto dalla «Risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

b)

sostegno temporaneo per le imprese di trasformazione degli alimenti come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

c)

sostegno temporaneo per le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

d)

sostegno temporaneo per le imprese di allevamento ittico come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

e)

la proroga, fino al 30 giugno 2020, dei sussidi per la custodia dei bambini che sono scaduti durante il periodo dello stato di allarme, come previsto dal «Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)» e dall’articolo 71 della «Legge LVIII del 2020»;

f)

la sospensione degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a dicembre 2020, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

g)

esenzioni dagli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a dicembre 2020, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

h)

la riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

i)

un’esenzione fiscale per i piccoli contribuenti dal regime forfettario per le piccole imprese («KATA») in 26 settori di attività, per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dall’articolo 5 del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

j)

l’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese («KIVA») in taluni settori per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dal «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

k)

un’indennità forfettaria per gli operatori sanitari come riconoscimento del loro lavoro supplementare durante la pandemia, come previsto dal «Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.)»;

l)

costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia introdotte in imprese statali;

m)

costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia e per proteggere la salute dei funzionari pubblici, come previsto dal «Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell’approvvigionamento (KEF)»;

n)

costi relativi a infrastrutture e investimenti negli ospedali per un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti, come previsto dalla «Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo»;

o)

costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie per un livello elevato di protezione degli operatori sanitari, come previsto dalla «Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo».

Articolo 4

L’Ungheria informa la Commissione, entro il 28 aprile 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)   GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 22 giugno 2020 (n. 148), pag. 3872.

(3)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 22 giugno 2020 (n. 148), pag. 3875.

(4)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 22 giugno 2020 (n. 148), pag. 3889.

(5)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 23 marzo 2020 (n. 51), pag. 1558.

(6)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 17 giugno 2020 (n. 144), pag. 3652.

(7)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 18 marzo 2020 (n. 47), pag. 1462.

(8)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 12 giugno 2020 (n. 141), pag. 3585.

(9)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 2 ottobre 2014 (n. 136), pag. 13839.

(10)  Pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese il 31 gennaio 2020 (n. 16), pag. 288.


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