25.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/1 |
DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2020
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»). L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Dopo tale periodo di transizione, le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA non si applicheranno più al Regno Unito e nel Regno Unito. |
(2) |
Tuttavia, in conformità dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell’accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA elencate nell’allegato 3 del protocollo relative alle merci continueranno ad applicarsi nell’Irlanda del Nord (3) dopo il periodo di transizione, in modo tale da evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. |
(3) |
Di conseguenza, i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi saranno soggetti a disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA per le operazioni in beni nell’Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti a disposizioni della normativa del Regno Unito sull’IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti dell’Irlanda del Nord. |
(4) |
Ai fini dell’adeguato funzionamento del sistema IVA dell’Unione, è essenziale che sia attribuito un numero di identificazione IVA distinto a ogni soggetto passivo che effettua cessioni di beni nell’Irlanda del Nord e a ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettui acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 214, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4), o a ogni soggetto passivo ai fini dell’uso dei regimi speciali facoltativi per i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni. |
(5) |
Pertanto è opportuno che siano introdotti nell’Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA distinti con un prefisso specifico per distinguere tra i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni relative a beni che si trovano in Irlanda del Nord sono soggette a disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA, da un lato, e le persone che effettuano altre operazioni per le quali sono identificate ai fini dell’IVA nel Regno Unito, dall’altro. |
(6) |
Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito. L’Irlanda del Nord non ha un codice specifico nell’ambito di tale sistema, ma l’ISO prevede la possibilità di usare codici «X» per i territori che non hanno un codice specifico. Di conseguenza è opportuno proporre il codice «XI» per l’Irlanda del Nord. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE è aggiunto il comma seguente:
«Per l’Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso “XI” ».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Fatto salvo il consenso democratico in Irlanda del Nord sulla proroga dell’applicazione degli articoli da 5 a 10 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del protocollo.
(4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).