18.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 155/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/658 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»). I dazi andavano dal 6,9 % al 9,5 %.

(2)

Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure inizialmente stabilite (regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione) (3). La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. Tuttavia si è osservato che le ripercussioni della modifica legislativa variavano a livello delle singole società e a seconda della specifica situazione di ciascuna società (4).

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(3)

Il 5 giugno 2018 uno dei produttori esportatori della Turchia, BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, facente parte del gruppo Kiliç («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale di portata limitata all’esame delle sovvenzioni per quanto lo riguarda.

(4)

Il richiedente ha argomentato che le circostanze relative alle sovvenzioni turche che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore nei suoi confronti erano cambiate e che le modifiche avevano carattere duraturo per quanto lo riguardava.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(5)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 22 maggio 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (5), l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle sovvenzioni per quanto riguarda il richiedente.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(6)

L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Inoltre ha specificatamente informato il richiedente, l’industria dell’Unione (l’associazione dei produttori), e le autorità turche dell’apertura del riesame intermedio parziale.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

La Danish Aquaculture Association, l’associazione dei produttori danese che rappresentava il denunciante nell’inchiesta iniziale («la DAO»), ha presentato le sue osservazioni. Essa sosteneva che le modifiche apportate al quadro giuridico dalle autorità turche non potevano essere considerate di carattere duraturo e che l’importo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote, compreso il richiedente, rimaneva elevato. Secondo la DAO, il richiedente non poteva chiedere alla Commissione di riesaminare il suo tasso di sovvenzione solo sulla base della svalutazione della lira turca e la Commissione doveva tenere conto degli altri regimi di sovvenzione, destinati ai produttori di trote, di cui poteva beneficiare il richiedente. La DAO sosteneva inoltre che la Commissione doveva prendere in considerazione anche altri elementi, ad esempio il fatto che i prezzi turchi all’importazione erano significativamente inferiori ai prezzi dell’Unione.

(10)

La Commissione ha rammentato che alla base della domanda di riesame intermedio non vi era solo la svalutazione della lira turca, come sostenuto dalla DAO. Il motivo principale all’origine dell’apertura era piuttosto l’argomentazione secondo cui le sovvenzioni destinate al richiedente erano diminuite in seguito alla modifica legislativa introdotta in Turchia nel 2016. In secondo luogo, la Commissione ha indicato che il riesame si limitava alla valutazione del livello di sovvenzione per quanto concerne il richiedente. Il livello di undercutting (riguardante una valutazione del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione) non rientra nell’ambito del presente riesame. Di conseguenza, nei considerando da 30 a 57 la Commissione ha valutato il livello delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente e il carattere duraturo delle modifiche.

(11)

Dopo la divulgazione delle informazioni e la divulgazione aggiuntiva la DAO ha ribadito la propria posizione che la fluttuazione di una valuta non poteva essere considerata una modifica di carattere duraturo e che la Commissione avrebbe dovuto considerare quanto il deprezzamento abbia contribuito all’evoluzione del livello delle sovvenzioni.

(12)

La Commissione ha accettato che il tasso di cambio per la valuta in Turchia ha subito fluttuazioni dopo l’inchiesta iniziale e che quindi tale fluttuazione non poteva essere considerata un cambiamento di carattere duraturo. Non era tuttavia d’accordo con la posizione della DAO che essa avrebbe dovuto trattare il tasso di cambio dell’inchiesta iniziale come «riferimento» al fine di valutare l’effetto della sua fluttuazione sul calcolo dell’importo delle sovvenzioni. Benché le oscillazioni dei cambi incidano inevitabilmente sul nuovo calcolo della sovvenzione per il richiedente, il motivo del ricalcolo è l’impatto della modifica legislativa del 2016 sul richiedente. La Commissione ha quindi respinto l’obiezione.

1.6.   Questionario e visita di verifica

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare le ripercussioni sul richiedente delle modifiche normative introdotte nell’attuazione del regime di sovvenzioni dirette.

(14)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente (comprese le società collegate) e alle autorità turche. Entrambe le parti hanno fornito risposte complete al questionario. La Commissione ha verificato le informazioni fornite nella risposta al questionario presso i locali del richiedente.

1.7.   Divulgazione delle informazioni

(15)

Il 27 febbraio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali intendeva proporre la modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro il 12 marzo 2020 e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha prese in considerazione, ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle informazioni la Commissione ha proceduto all’audizione del richiedente il 12 marzo 2020.

(16)

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalle parti dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha effettuato una divulgazione aggiuntiva il 3 aprile 2020. Essa ha informato le parti interessate della sua intenzione di modificare l’aliquota del dazio applicabile al richiedente proposta nell’iniziale documento generale di divulgazione delle informazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sui nuovi fatti e sulle argomentazioni presentati entro l’8 aprile 2020 e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha esaminato le nuove osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha prese in considerazione, ove opportuno.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):

viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata:

intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l’una, oppure

senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l’una, oppure

in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l’uno,

originaria della Turchia e attualmente classificata con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) («il prodotto oggetto del riesame»).

(18)

Come nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha appurato che i prodotti provenienti dall’Unione e i prodotti provenienti dalla Turchia sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

3.1.   Inchiesta iniziale

(19)

In Turchia le sovvenzioni alla produzione di trote sono regolamentate da un decreto adottato dal governo turco su base annua. Il decreto stabilisce le condizioni di base e l’ammontare delle sovvenzioni alla produzione acquicola in Turchia. Le procedure e i principi relativi all’attuazione del decreto sono ulteriormente stabiliti tramite comunicati emessi ogni anno dal ministero dell’Alimentazione, dell’agricoltura e dell’allevamento.

(20)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che nel 2013 sono state concesse sovvenzioni in virtù del decreto n. 2013/4463, del 7 marzo 2013, sulle sovvenzioni agricole, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28612 dell’8 aprile 2013 («il decreto del 2013»). Il decreto si riferiva alle trote prodotte nel 2013.

(21)

Ai sensi del decreto sono state concesse sovvenzioni a tutti i produttori di trote in possesso di una licenza di produzione in corso di validità relativa a un’unità di piscicoltura. La licenza di produzione poteva riguardare la produzione in mare, in diga o nelle acque interne. Un produttore di trote poteva possedere diverse licenze di produzione (unità di piscicoltura) situate nella stessa diga oppure nella stessa area marina.

(22)

La produzione nell’ambito di ciascuna di queste licenze dava diritto a ricevere sovvenzioni fino alle seguenti soglie: 0,65 lire turche («TL») per kg di trote per produzioni fino a 250 tonnellate all’anno; per produzioni comprese tra 251 e 500 tonnellate i produttori di trote ricevevano la metà dell’importo (0,325 TL/kg). Le produzioni superiori alle 500 tonnellate non ricevevano alcuna sovvenzione.

(23)

Nel periodo dell’inchiesta iniziale il richiedente possedeva 13 unità di piscicoltura («allevamenti») (che corrispondevano a 13 licenze). Riceveva sovvenzioni per 11 di questi allevamenti.

3.2.   Risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823

(24)

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 la Commissione ha valutato la modifica legislativa del 2016 e l’incidenza che questa ha avuto sull’entità delle sovvenzioni ai produttori di trote della Turchia.

(25)

La Commissione ha riscontrato che nel 2016 sono state concesse sovvenzioni ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2016/8791 (6) relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2016 («il decreto del 2016»). Inoltre il comunicato n. 2016/33 (7) relativo al sostegno all’acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.

(26)

Mentre l’importo delle sovvenzioni per TL/kg è rimasto invariato rispetto al 2013, un nuovo articolo 4.16 del decreto del 2016 escludeva dalle sovvenzioni gli allevamenti con licenze «situate nella stessa potenziale area determinata dal ministero, nello stesso bacino idrico o in un bacino idrico regionalizzato collocato nella medesima zona».

(27)

Ai sensi del suddetto articolo e contrariamente alla situazione durante l’inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione.

(28)

La Commissione ha tuttavia concluso che tale limite non ha inciso in misura sostanziale sul livello complessivo delle sovvenzioni ricevute da una percentuale elevata dei produttori di trote dell’intera Turchia. Inoltre poiché il governo turco aveva introdotto nuove sovvenzioni sulla base della dotazione di bilancio prevista per gli anni successivi, la Commissione ha concluso che la diminuzione delle sovvenzioni poteva essere di natura puramente temporanea e non poteva essere considerata di carattere duraturo.

(29)

Al contempo la Commissione ha osservato che le ripercussioni variavano anche a livello delle singole società a seconda della specifica situazione produttiva di ciascuna società. In Turchia la produzione di trote si basa su imprese familiari ed è un settore frammentato, composto per la maggior parte da piccole e medie imprese. Per le piccole società che possedevano un allevamento oppure allevamenti di piccole dimensioni nella stessa zona, il numero di licenze per le quali erano ammissibili a ricevere sovvenzioni sarebbe rimasto invariato. A partire dal 2016, tuttavia, le società che possedevano più di una licenza nella stessa regione o zona secondo il vecchio regime potevano ricevere sovvenzioni dirette per una sola di esse. Pertanto, sebbene la maggior parte delle (piccole) società non abbiano subito ripercussioni in virtù della riforma del 2016 o le abbiano subite solo in misura limitata, era probabile che le società o i gruppi di società come il richiedente fossero interessati dalla modifica in misura più sostanziale.

3.3.   Incidenza della modifica legislativa sul richiedente e altre sovvenzioni ricevute dal richiedente durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»)

3.3.1.   Sovvenzioni dirette destinate al richiedente

(30)

Nel 2018 sono state concesse sovvenzioni ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2018/11460 (8) relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2018 («il decreto del 2018»). Inoltre il comunicato n. 2018/24 (9) relativo al sostegno all’acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere. Come confermato nell’inchiesta iniziale, tali misure costituiscono sovvenzioni compensabili (cfr. considerando 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione (10)). La Commissione ha rettificato l’importo delle sovvenzioni conferite al richiedente durante il PIR.

(31)

Nel PIR (2018) il richiedente possedeva 11 allevamenti, situati in tre regioni diverse. Prima della modifica legislativa il richiedente avrebbe avuto diritto a sovvenzioni per ognuno dei suoi 11 allevamenti (cfr. considerando 22). Tuttavia in seguito alla modifica legislativa del 2016 e conformemente alla normativa in vigore durante il PIR, egli aveva diritto a ricevere le sovvenzioni previste per il prodotto oggetto del riesame solo per un allevamento per regione.

(32)

Nel PIR il richiedente ha quindi beneficiato di sovvenzioni solo per due dei suoi 11 allevamenti (11), fino alle soglie stabilite nel decreto del 2018 (rispetto agli 11 allevamenti per i quali avrebbe potuto ricevere sovvenzioni in virtù della normativa vigente prima del 2016).

(33)

Durante il PIR gli importi delle sovvenzioni erano i seguenti: per produzioni fino a 250 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,75 TL/kg; per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,375 TL/kg e le produzioni superiori alle 500 tonnellate non ricevevano alcuna sovvenzione (12).

(34)

Conformemente al metodo stabilito nell’inchiesta iniziale, per i propri pesci allevati il vantaggio totale conferito al richiedente era pari all’importo medio della sovvenzione diretta ricevuta durante il PIR. Per i pesci acquistati il vantaggio è stato calcolato sulla base del totale delle sovvenzioni concesse dalle autorità turche e diviso per la produzione totale di trote in Turchia. Il calcolo del vantaggio ha dato come risultato un tasso di sovvenzione ad valorem dell’1,44 %.

(35)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che il regime di sostegno alle «buone pratiche di allevamento» è terminato nel 2019 e che pertanto la Commissione non dovrebbe tenerne conto ai fini del calcolo della sovvenzione indiretta. Il richiedente ha inoltre affermato che il livello del contributo amministrativo da dedurre dall’importo della sovvenzione non corrispondeva allo 0,2 % ma al 2 %.

(36)

La Commissione ha accettato queste due richieste e ha ricalcolato i tassi di sovvenzione di conseguenza. Il calcolo del vantaggio ha dato come risultato un nuovo tasso di sovvenzione ad valorem pari all’1,42 %.

(37)

Secondo il richiedente, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i criteri di ammissibilità sono stati modificati nel 2019. In base alle nuove condizioni un piscicoltore poteva ricevere di 0,75 TL/kg per un massimo di 350 tonnellate di produzione. Rispetto al 2018 il beneficio massimo per licenza di pesca è quindi diminuito. La Commissione ha ritenuto di dover basare i propri calcoli solo sui dati verificati relativi al PIR e ha pertanto respinto questa argomentazione.

(38)

In seguito alla divulgazione delle informazioni anche la DAO ha fatto riferimento alle nuove condizioni di ammissibilità per le sovvenzioni dirette nel 2019. Secondo la DAO, nel 2019 un piscicoltore che produceva tra 250 e 350 tonnellate poteva ricevere sovvenzioni maggiori rispetto al 2018. La DAO ha quindi chiesto alla Commissione di verificare se nel 2019 il richiedente poteva acquistare pesce da tali piscicoltori e beneficiare quindi indirettamente di sovvenzioni maggiori rispetto al 2018.

(39)

La Commissione ha ricordato innanzitutto che nel 2019 l’importo massimo della sovvenzione da ricevere per licenza è diminuito (cfr. considerando 37). Di conseguenza i piscicoltori che allevano oltre 350 tonnellate di trote hanno ricevuto meno sovvenzioni per ogni licenza. Se il richiedente avesse acquistato pesce da tali piscicoltori, avrebbe beneficiato di un livello di sovvenzioni minore rispetto al 2018. In secondo luogo, come nel caso del PIR, il calcolo delle sovvenzioni indirette doveva basarsi su una sovvenzione media per tonnellata di pesce acquistato. Tale media non poteva riflettere la situazione di ogni singolo allevatore da cui il richiedente ha acquistato pesce. La Commissione ha quindi respinto l’obiezione.

3.3.2.   Sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie

(40)

Nel 2018 le autorità turche hanno introdotto un nuovo regime di sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie. Questo nuovo regime non era stato esaminato nell’inchiesta iniziale. Le condizioni e gli importi relativi al sostegno sono stati precisati nel decreto del 2018 e nel comunicato n. 2018/24 (cfr. considerando 30).

(41)

Se una società che gestisce un’avannotteria soddisfa determinati criteri, potrebbe beneficiare di una sovvenzione di 60 TL per unità, per un massimo di 10 000 unità (la soglia massima della sovvenzione è fissata a 600 000 TL all’anno).

(42)

La Commissione ha ritenuto che il sostegno (sotto forma di sussidio diretto) costituisca una sovvenzione per la produzione di trote simile a una sovvenzione diretta, vale a dire un contributo finanziario che conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Poiché il sostegno era destinato ai produttori di trote, la Commissione ha concluso che il regime era specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il vantaggio consisteva in sussidi diretti ai produttori di trote che soddisfacevano determinati criteri di ammissibilità.

(43)

La Commissione ha pertanto concluso che il sostegno poteva essere considerato una sovvenzione compensabile.

(44)

Nel corso della visita di verifica, il responsabile della produzione della società ha menzionato che la società aveva e avrebbe ulteriormente investito in attrezzature allo scopo di acquisire il diritto a beneficiare della sovvenzione negli anni successivi. Tuttavia l’amministratore delegato e i rappresentanti legali della società hanno smentito tale dichiarazione argomentando che una simile decisione avrebbe dovuto essere sottoposta all’approvazione del consiglio di amministrazione e che, in ogni caso, non era in programma.

(45)

Alla luce della chiarezza e dell’inequivocabilità della dichiarazione del responsabile della produzione per quanto riguarda le misure adottate in passato, nonché della contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentati della società durante la visita di verifica, la Commissione ha ritenuto probabile che in futuro la società benefici del regime e ha calcolato un beneficio massimo espresso con un tasso di sovvenzione ad valorem pari allo 0,72 %. Essa ha comunicato la sua intenzione alle parti nel documento generale di divulgazione delle informazioni.

(46)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le autorità turche e il richiedente hanno contestato l’intenzione della Commissione, espressa nel documento di divulgazione, di applicare misure compensative al regime. Essi hanno sostenuto che il richiedente non poteva beneficiare del regime e non aveva presentato alcuna domanda in merito al governo. Inoltre nessun versamento nell’ambito del regime era stato effettuato dal governo al richiedente nel 2018 o nel 2019. Il governo turco ha altresì sottolineato che il regime è in ogni caso limitato a tre anni.

(47)

Il 23 marzo 2020 il richiedente ha presentato una lettera ufficiale per contestare i dubbi della Commissione in merito alla probabilità di beneficiare di sovvenzioni nell’ambito del regime in futuro. Il richiedente si è impegnato a non effettuare alcun investimento ai fini dell’ammissibilità al regime fino al 2025. Inoltre qualora fossero effettuati investimenti nel 2025 o successivamente, nessuna società collegata appartenente al gruppo Kiliç presenterà una domanda nell’ambito di tale regime.

(48)

In seguito alla presentazione della lettera da parte del richiedente la DAO ha sostenuto che la lettera era un elemento di prova autofabbricato e che la Commissione non doveva prenderla in considerazione. La DAO ha inoltre argomentato che il richiedente non ha assunto alcun impegno nei confronti di altri regimi di sovvenzione.

(49)

In base dai fatti di cui sopra la Commissione ha riesaminato la probabilità che richiedente possa beneficiare in futuro dei vantaggi previsti dal regime. Il governo ha assicurato nelle sue osservazioni che il richiedente non era ammissibile al regime e che non aveva presentato alcuna domanda durante il PIR o nel 2019. Inoltre ha preso atto della lettera della società del 23 marzo 2020 in cui s’impegna a non richiedere l’ammissibilità almeno fino al 2025. Per quanto riguarda l’argomentazione della DAO che la lettera è un elemento di prova autofabbricato, pervenuto solo dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ritenuto che la lettera fosse stata presentata al momento della divulgazione, vale a dire a tempo debito nell’esercizio dei diritti del richiedente, e che pertanto non poteva essere esclusa. La Commissione ha il dovere di valutare tutte le osservazioni ricevute, altrimenti sarebbe vanificato lo scopo della divulgazione. La lettera costituisce un impegno irrevocabile del richiedente e si riferisce alla valutazione della probabilità di beneficiare in futuro di vantaggi compensativi a titolo di questo regime. Di conseguenza è irrilevante il fatto che la lettera non menzioni altri regimi di sovvenzione. In tale contesto la Commissione ha deciso di non applicare misure compensative a tale regime.

(50)

Dopo la divulgazione aggiuntiva la DAO ha ribadito che la Commissione ha il dovere di tenere conto dei fattori relativi a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta e che la Commissione avrebbe dovuto confermare la sua valutazione iniziale includendo il sostegno nel calcolo. La DAO ha contestato in particolare la decisione della Commissione di accogliere la lettera del richiedente come elemento di prova affidabile, sostenendo che la decisione del consiglio di amministrazione non era vincolante e poteva essere modificata in qualsiasi momento. A suo avviso si è trattato di una violazione del principio giuridico fondamentale in base al quale alle società non può essere consentito di creare prove a proprio favore, a fronte delle informazioni raccolte nella visita di verifica sulle misure di investimento adottate in passato.

(51)

Secondo la Commissione, la decisione di non applicare misure compensative al regime non era basata esclusivamente sulla lettera di impegno del richiedente, ma anche su altri elementi di prova, quali le informazioni fornite dal governo che confermavano che il richiedente non aveva chiesto il sostegno e che non era ammissibile al regime. La Commissione ha ribadito il suo dovere di valutare tutte le informazioni e gli elementi di prova ricevuti dopo la divulgazione delle informazioni. In tale contesto il fatto che il richiedente abbia assunto un impegno non è stato decisivo ai fini della valutazione delle future probabilità del richiedente di beneficiare del regime. Essa ha inoltre ricordato che era incontestato il fatto che il richiedente non aveva eseguito tutti gli investimenti necessari per poter beneficiare di un sostegno dal regime. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

(52)

Infine, poiché non era più d’attualità la questione dell’applicazione di misure compensative a qualsiasi sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie, la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni della DAO sul corretto calcolo dei benefici futuri da questo regime.

3.3.3.   Prestiti agevolati

(53)

Durante il PIR il richiedente ha beneficiato di sei prestiti agevolati destinati a finanziare il capitale di esercizio. I prestiti sono stati concessi dalla Banca agricola della Repubblica di Turchia (Türkiye Cumhurriyetti Ziraat bankasi o «Ziraat Bankasi») per quanto riguarda i prestiti relativi in particolare alla produzione agricola e da Türk Eximbank (13) per quanto riguarda i prestiti legati alle attività di esportazione. Conformemente alle risultanze dell’inchiesta iniziale (14), e in assenza di elementi di prova che dimostrino che la situazione è cambiata, la Commissione ha stabilito che entrambe le banche attuano politiche pubbliche e sono enti pubblici ai sensi del regolamento di base.

(54)

La pertinente base giuridica è rappresentata dal decreto 2018/11188 (investimenti a basso tasso di interesse e crediti d’esercizio a sostegno della produzione agricola da parte di Ziraat Bank) e dal programma di risconto di Türk Eximbank (15).

(55)

Il vantaggio conferito al richiedente consisteva nell’applicazione di tassi di interesse inferiori a quelli normalmente disponibili sul mercato. La Commissione ha ripartito il vantaggio relativo al programma di risconto in base alle vendite all’esportazione, mentre gli altri prestiti agevolati destinati all’intera produzione del gruppo sono stati ripartiti in base al totale delle vendite. Il calcolo del vantaggio totale dei sei prestiti ha dato come risultato un tasso di sovvenzione ad valorem dello 0,15 %.

(56)

In seguito alla divulgazione delle informazioni il richiedente ha affermato che, a differenza del prestito di riferimento, per uno dei prestiti contestati doveva pagare una commissione e che quindi la Commissione avrebbe dovuto ridurre il vantaggio di conseguenza. La Commissione ha riscontrato che, ai fini di un equo confronto, i calcoli dovevano essere effettuati confrontando solo i tassi di interesse, senza altre commissioni bancarie di qualsiasi origine, per il prestito stesso o per il prestito di riferimento. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

(57)

Il richiedente ha inoltre contestato il fatto che la Commissione aveva utilizzato lo stesso parametro di riferimento per stabilire un vantaggio per due dei prestiti compensati concessi in periodi diversi. Inoltre ha sostenuto che il tasso di interesse per uno dei prestiti controversi era stato fissato su base mensile (e non su base annua) e che di conseguenza il tasso di interesse ricevuto dal richiedente era stato fissato a un tasso di mercato. La Commissione ha accolto entrambe le argomentazioni. Di conseguenza per questi prestiti è risultato un nuovo tasso di sovvenzione ad valorem pari allo 0,13 %.

3.4.   Nuovi tassi compensativi per il richiedente

(58)

Il calcolo del vantaggio totale conferito al richiedente ha dato come risultato un tasso di sovvenzione ad valorem del 1,55 %:

Sovvenzione diretta

1,42 %

Prestiti agevolati

0,13 %

Totale

1,55 %

(59)

Le conclusioni di cui sopra si riferiscono alla situazione specifica del richiedente e non incidono pertanto sul livello dei tassi di sovvenzione stabiliti per le società elencate nell’allegato del regolamento iniziale.

(60)

Dopo la divulgazione delle informazioni e la divulgazione aggiuntiva le autorità turche hanno argomentato che la Commissione avrebbe dovuto ricalcolare il tasso di sovvenzione per «tutte le altre società». La Commissione ha respinto tale argomentazione. Ha ribadito che il riesame intermedio parziale e le sue risultanze relative alla diminuzione significativa del livello della sovvenzione riguardavano soltanto il richiedente. La Commissione ha inoltre ricordato che le risultanze relative a tutti gli altri produttori di trote turche sono rimaste invariate. A tale riguardo la Commissione ha inoltre ricordato che, come indicato nell’avviso di apertura (sezione 5), qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure ad essa applicabili, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.

(61)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le autorità turche hanno sostenuto che, se la Commissione non teneva conto del beneficio relativo al «sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie», il tasso di sovvenzione ad valorem totale era de minimis. Esse hanno ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione aggiuntiva. La Commissione ha ricordato che la soglia de minimis è dell’1 % ma per i paesi in via di sviluppo è pari al 2 %. Ha inoltre indicato che ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, un paese è considerato un paese in via di sviluppo se figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (16) (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1). Poiché la Turchia non figura nell’elenco dei paesi ammissibili ai sensi di tale regolamento, la Commissione ha respinto l’argomentazione.

3.5.   Modifica significativa delle circostanze e carattere duraturo della modifica legislativa

(62)

Le risultanze di cui sopra relative alla situazione specifica del richiedente hanno confermato le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823, sintetizzate nei considerando da 24 a 29. Il summenzionato regolamento, che ha valutato la situazione generale per quanto riguarda tutti i produttori di trote della Turchia (vale a dire la situazione di un produttore di trote medio), ha anche riscontrato che in seguito alla modifica legislativa del 2016 alcuni produttori di trote hanno ricevuto una quantità di sovvenzioni sostanzialmente inferiore [considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823].

(63)

La Commissione ha concluso che il richiedente rientrava tra questi produttori. In primo luogo essa ha osservato che il nuovo tasso di sovvenzione ad valorem dell’1,55 % rappresentava una riduzione significativa rispetto al tasso del 9,5 % stabilito nell’inchiesta iniziale.

(64)

In secondo luogo, il richiedente non poteva beneficiare di molti altri regimi di sovvenzione che gli avrebbero permesso di compensare pienamente la riduzione della sovvenzione diretta (17).

(65)

Inoltre la modifica legislativa che ha determinato la riduzione del numero delle unità di piscicoltura è stata introdotta nel 2016 ed è rimasta in vigore durante il PIR (2018) e il 2019 (18), vale a dire per un periodo pari a 4 anni. Il governo turco non ha comunicato alla Commissione alcun piano inteso a ripristinare i criteri di ammissibilità applicabili prima del 2016. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la modifica del 2016 sia di carattere duraturo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base.

(66)

Dopo la divulgazione delle informazioni e la divulgazione aggiuntiva la DAO ha contestato la risultanza della Commissione secondo cui la diminuzione delle sovvenzioni ricevute dal richiedente era di carattere duraturo. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto valutare il carattere duraturo del sistema di sovvenzioni nel suo complesso e non concentrare l’attenzione sulla modifica legislativa del 2016 di uno dei regimi di sovvenzione. La DAO ha inoltre sostenuto che dopo il 2016 le autorità turche hanno continuato a introdurre nuovi regimi di sovvenzione per compensare il calo delle sovvenzioni dovuto alla modifica del 2016, vale a dire le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso, le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg, le sovvenzioni per le buone pratiche di allevamento e le sovvenzioni per l’etichettatura dei prodotti ittici. La DAO ha anche argomentato che nel suo calcolo la Commissione non avrebbe tenuto conto delle nuove condizioni di ammissibilità al «regime di sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie» e dell’aumento del 2019 dell’importo massimo del sostegno. Inoltre secondo la DAO eventuali nuovi investimenti da parte del richiedente per ottenere il sostegno sarebbero stati effettuati grazie a un prestito pubblico agevolato.

(67)

Come spiegato in precedenza, la Commissione ha valutato non solo l’effetto sul richiedente della modifica legislativa del 2016, ma anche eventuali nuovi sistemi di cui il richiedente poteva beneficiare durante il PIR e dopo. Ha constatato che il richiedente non aveva diritto a ricevere sovvenzioni destinati alla produzione a sistema chiuso in quanto la sua produzione di trote è situata nei bacini di dighe e non in un sistema chiuso conforme ai requisiti di ammissibilità. La Commissione ha inoltre appurato che le sovvenzioni per l’etichettatura del pesce e per le buone pratiche di allevamento sono terminate rispettivamente nel 2018 e nel 2019. La Commissione ha constatato e verificato che la sovvenzione per le trote di peso superiore a 1 kg era destinata alle trote di peso superiore a 1,2 kg, quindi a trote che non rientrano nella definizione del prodotto in esame. Infine, come spiegato nei considerando da 40 a 52, il richiedente non ha beneficiato del sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie durante il PIR e non vi è alcun rischio che il richiedente riceva tale sostegno fino al 2025. In vista del riesame di nuove informazioni, come spiegato nei considerando 46 e 47, la Commissione ha concluso che in futuro il richiedente non avrebbe beneficiato di alcuna sovvenzione dal regime di «sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie».

(68)

La Commissione ha inoltre ritenuto che l’argomentazione secondo cui il richiedente finanzierebbe nuove attrezzature con un prestito agevolato si basava su una possibilità piuttosto che su prove concrete. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

(69)

In base a quanto precede la Commissione ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base e sulla base delle risultanze di cui sopra, le circostanze relative al regime di sovvenzioni siano cambiate significativamente e che per quanto riguarda il richiedente la riduzione delle sovvenzioni dirette sia di carattere duraturo.

3.6.   Conclusioni

(70)

Ne consegue che è opportuno modificare il dazio compensativo applicato al richiedente conformemente a quanto esposto nella sezione 3.4.

(71)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (19),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 è modificato come segue per quanto riguarda il richiedente:

Società

Dazio compensativo

Codice aggiuntivo TARIC

BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ

1,5 %

B965

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

(4)  Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

(5)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU C 176 del 22.5.2019, pag. 24).

(6)  Decreto turco n. 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2016).

(7)  Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all’acquacoltura» numero 2016/33 relativo all’attuazione del decreto n. 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016.

(8)  Decreto turco n. 2018/11460 sulle sovvenzioni agricole nel 2018, del 2 febbraio 2018 (applicato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2018).

(9)  Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all’acquacoltura» n. 2018/24 relativo all’attuazione del decreto n. 2018/11460 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 29 maggio 2018.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

(11)  In una delle regioni il richiedente allevava trote di peso superiore a 1,2 kg (prodotto non interessato dall’inchiesta), senza utilizzare l’unità di piscicoltura per allevare trote rientranti nella definizione del prodotto in esame. Per questo motivo, egli ha beneficiato di sovvenzioni per due delle tre regioni ammissibili.

(12)  Le soglie sono state introdotte con la normativa adottata nel 2017.

(13)  Il regime può essere attuato direttamente da Türk Eximbank oppure con la partecipazione di banche private.

(14)  Cfr. considerando 67 e 69 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

(15)  Sono forniti ulteriori dettagli nel documento dal titolo «Principi di attuazione e circolare sui crediti di risconto sulle esportazioni e sui servizi che apportano valuta estera (programma di risconto)».

(16)  Decisione di esecuzione 2014/918/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India e del Vietnam (GU L 2014 del 360, pag. 65), considerando 76, nota a piè di pagina n. 3.

(17)  Come esposto nei considerando da 32 a 41, il vantaggio derivante dal sostegno all’allevamento di trote in avannotterie protette dalle malattie e dai prestiti agevolati ha contribuito ad aumentare il tasso di sovvenzione del gruppo Kiliç solo dello 0,72 %, senza quindi compensare la riduzione delle sovvenzioni dirette.

(18)  Nel 2019 l’importo massimo dei sussidi per licenza era pari a 0,75 TL/kg per un massimo di 350 000 kg. Rispetto al 2018 si tratta di una riduzione complessiva dell’importo massimo ricevibile per licenza di allevamento.

(19)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


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