2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 319/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1369 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)

Il regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea (di seguito denominata «TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(3)

Per consentire all’Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all’importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza (Allegati tariffari), allegato 10 «Codici statistici TARIC».

(4)

La pandemia di COVID-19 è tuttora in corso nell’Unione e pertanto negli Stati membri la domanda di determinati dispositivi medici, in particolare di maschere facciali di protezione, è elevata e le importazioni di tali merci comportano ulteriori difficoltà per le autorità doganali.

(5)

L’uso e la domanda crescenti di maschere facciali di protezione nell’Unione sono notevoli nella situazione attuale, in quanto gli Stati membri stanno lottando contro la diffusione della COVID-19, e tali prodotti continueranno probabilmente a rivestire grande importanza in futuro.

(6)

Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione è opportuno creare ulteriori sottovoci TARIC corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio. Tali sottovoci supplementari consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, mitigando in tal modo l’impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia.

(7)

Tali sottovoci TARIC supplementari dovrebbero inoltre essere create al fine di garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione.

(8)

Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (2). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87.

(10)

Affinché le autorità doganali, che stanno attuando la decisione (UE) 2020/491, possano beneficiare quanto prima di tale misura e facilitare la catena di approvvigionamento rapida di tali prodotti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020

Per la Commissione

A nome della president

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA all’importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, la riga relativa al codice NC 6307 90 98 è sostituita dalla seguente:

«6307 90 98

- - - - altri  (*1)

6,3

-

2)

nella parte terza, nell’allegato 10, sono inserite le seguenti righe:

«6307 90 98

- - - - altri:

 

 

- - - - - di stoffe non tessute:

 

 

- - - - - - maschere facciali di protezione:

 

6307 90 98 11

- - - - - - - maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94 % di particelle da 0,3 micron

p/st

 

- - - - - - - altri:

 

6307 90 98 13

- - - - - - - - maschere filtranti FFP1 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno l’80 % di particelle da 0,3 micron

p/st

 

- - - - - - - - altri:

 

6307 90 98 15

- - - - - - - - - maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95 % di particelle da 3,0 micron

p/st

6307 90 98 17

- - - - - - - - - altri

p/st

6307 90 98 19

- - - - - - altri

-

 

- - - - - altri:

 

6307 90 98 91

- - - - - - fabbricati a mano

-

6307 90 98 99

- - - - - - altri


(*1)  Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;


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