2.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 319/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1369 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
(2) |
Il regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea (di seguito denominata «TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
(3) |
Per consentire all’Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all’importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza (Allegati tariffari), allegato 10 «Codici statistici TARIC». |
(4) |
La pandemia di COVID-19 è tuttora in corso nell’Unione e pertanto negli Stati membri la domanda di determinati dispositivi medici, in particolare di maschere facciali di protezione, è elevata e le importazioni di tali merci comportano ulteriori difficoltà per le autorità doganali. |
(5) |
L’uso e la domanda crescenti di maschere facciali di protezione nell’Unione sono notevoli nella situazione attuale, in quanto gli Stati membri stanno lottando contro la diffusione della COVID-19, e tali prodotti continueranno probabilmente a rivestire grande importanza in futuro. |
(6) |
Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione è opportuno creare ulteriori sottovoci TARIC corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio. Tali sottovoci supplementari consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, mitigando in tal modo l’impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia. |
(7) |
Tali sottovoci TARIC supplementari dovrebbero inoltre essere create al fine di garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione. |
(8) |
Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (2). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87. |
(10) |
Affinché le autorità doganali, che stanno attuando la decisione (UE) 2020/491, possano beneficiare quanto prima di tale misura e facilitare la catena di approvvigionamento rapida di tali prodotti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione
A nome della president
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA all’importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) |
nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, la riga relativa al codice NC 6307 90 98 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nella parte terza, nell’allegato 10, sono inserite le seguenti righe:
|
(*1) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;