28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, e i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, anche in relazione alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide per il prossimo decennio potranno essere affrontate solo se gli Stati membri guarderanno al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e coopereranno intensamente con le loro controparti.

(2)

Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro a livello dell’Unione in cui sviluppare attività di cooperazione. Tale quadro è più efficiente in termini di costi rispetto a eventuali quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri dovessero istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del programma Fiscalis 2020 attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis («programma»).

(3)

Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostenga il mercato interno, stimoli la competitività dell’Unione e tuteli gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione relativo all’imposizione fiscale, prevenire e lottare contro la frode e l’evasione fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione, evitare e ridurre inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, sostenere sistemi fiscali più equi e più efficienti, realizzare il pieno potenziale del mercato interno e stimolare la concorrenza leale nell’Unione, sostenere un approccio comune dell’Unione nei consessi internazionali, assistere le autorità fiscali nello sviluppo delle capacità amministrative, anche ammodernando le tecniche di rendicontazione e revisione contabile, e sostenere la relativa formazione del personale delle autorità fiscali.

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (4).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate talune condizioni. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi per la loro partecipazione a programmi dell’Unione.

(6)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(7)

Le azioni nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all’esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete, come riunioni e simili eventi ad hoc (incluse, se del caso, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative), la collaborazione strutturata sulla base di progetti (comprese, se del caso, revisioni contabili congiunte) e lo sviluppo di capacità informatiche (compreso, se del caso, l’accesso da parte delle autorità fiscali a registri interconnessi). Se del caso, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare temi prioritari al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l’adozione e l’effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali in materia di imposizione fiscale.

(8)

Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere, dell’internazionalizzazione degli strumenti finanziari e del conseguente aumento dei rischi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, i quali vanno tutti ben oltre le frontiere dell’Unione, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma e organizzazioni internazionali potrebbero presentare un interesse per l’Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti o estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e al funzionamento di due sistemi elettronici simili utilizzati per lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione e a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, tali adattamenti o estensioni dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma.

(9)

Considerata l’importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, il programma dovrebbe prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse le autorità governative di paesi terzi non associati, compresi i paesi meno sviluppati, nonché rappresentanti delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, dei contribuenti e della società civile. In tale contesto, per paese meno sviluppato si dovrebbe intendere un paese terzo o un territorio extra UE ammissibile a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in conformità del pertinente elenco pubblicato dal comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e sulla base della definizione di «paesi meno sviluppati» delle Nazioni Unite. La selezione degli esperti partecipanti ai gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Per quanto riguarda gli esperti designati a titolo personale per agire in modo indipendente nell’interesse pubblico, è opportuno che la Commissione garantisca che tali esperti siano imparziali, che non abbiano eventuali conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali e che le informazioni sulla loro selezione e partecipazione siano rese pubbliche.

(10)

In linea con l’impegno della Commissione a favore della coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’Unione europea, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo il doppio finanziamento. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.

(11)

In un’ottica di efficacia dei costi, il programma dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell’Unione nei settori connessi, quali il programma Dogana istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il programma antifrode dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere e distinguere fra le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Nella misura del possibile è opportuno garantire l’interoperabilità tra le componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, nonché sinergie con altri sistemi elettronici dei pertinenti programmi dell’Unione.

(13)

Per quanto riguarda l’imposizione fiscale a livello di Unione, nessuna norma attualmente impone di elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire che le azioni di sviluppo delle capacità informatiche siano coerenti e coordinate, il programma dovrebbe prevedere l’obbligo di elaborare tale piano, uno strumento di pianificazione che dovrebbe rispettare e non oltrepassare gli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Un passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali, che dovrebbero coprire ognuno non più di tre anni, ridurrebbe l’onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri.

(15)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(16)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate, rispettivamente, non oltre quattro anni dopo l’inizio dell’attuazione e il completamento del programma, dovrebbero contribuire al processo decisionale relativo ai prossimi quadri finanziari pluriennali. La valutazione intermedia e quella finale dovrebbero altresì affrontare gli ostacoli restanti al conseguimento degli obiettivi del programma e formulare proposte di migliori pratiche. Oltre alla valutazione intermedia e quella finale, nel quadro del sistema di rendicontazione sulla performance, dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali sui progressi compiuti per monitorare i progressi realizzati. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell’anno in questione.

(17)

La Commissione dovrebbe organizzare seminari periodici delle autorità fiscali in cui i rappresentanti degli Stati membri beneficiari discutano le problematiche e suggeriscano potenziali miglioramenti in relazione agli obiettivi del programma, incluso lo scambio di informazioni tra autorità fiscali.

(18)

Al fine di rispondere adeguatamente ai cambi di priorità programmatiche nell’ambito della politica fiscale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare l’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma e integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(19)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(20)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(21)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(22)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, del costo dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. I costi ammissibili dovrebbero essere determinati in relazione alla natura delle azioni ammissibili. La copertura delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei partecipanti alle riunioni e simili appositi eventi e la copertura delle spese connesse all’organizzazione di eventi sono della massima importanza al fine di garantire la partecipazione di esperti nazionali e di autorità fiscali ad azioni congiunte.

(23)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere concessa una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, è opportuno che nella decisione di finanziamento sia possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1286/2013.

(26)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’avvio dell’attuazione a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l’elaborazione, l’amministrazione, l’applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:

a)

imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (19);

b)

accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (20);

c)

accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (21);

d)

imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (22);

e)

altre imposte e dazi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (23), purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra Stati membri;

2)

«autorità fiscali»: autorità pubbliche e altri organismi competenti per l’imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;

3)

«sistema elettronico europeo»: un sistema elettronico necessario ai fini dell’imposizione fiscale e dell’esecuzione dei compiti delle autorità fiscali.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma consistono nel sostenere le autorità fiscali e l’imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato interno, nel promuovere la competitività dell’Unione e la concorrenza leale nell’Unione, nel tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall’evasione e dall’elusione fiscali, e nel migliorare la riscossione delle imposte.

2.   Gli obiettivi specifici del programma consistono nel sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale, nel promuovere la cooperazione tra le autorità fiscali, incluso lo scambio di informazioni fiscali, e nel sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento di sistemi elettronici europei.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 269 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione contabile, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Inoltre, tale importo può coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche incentrate sull’elaborazione e lo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione;

c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera c), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni attuate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti;

c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d)

azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità;

e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

i)

preparazione di studi e altro materiale scritto pertinente;

ii)

attività innovative, in particolare prove di concetto, progetti pilota e iniziative per la realizzazione di prototipi;

iii)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

iv)

qualsiasi altra azione pertinente prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 13 necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 o a sostegno di tali obiettivi.

L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma.

L’allegato III contiene un elenco non esaustivo dei temi prioritari delle azioni.

3.   Le azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adattamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione o gli Stati membri. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

4.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Partecipazione di esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione di un’azione intesa ad attuare gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma, compresi i paesi meno sviluppati, e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti degli operatori economici, i rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a tali azioni.

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità dell’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono selezionati dalla Commissione, anche fra gli esperti proposti dagli Stati membri, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze relative all’azione specifica, su base puntuale, in funzione delle necessità.

La Commissione valuta, tra l’altro, l’imparzialità di tali esperti esterni e l’assenza di conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali.

CAPO III

Sovvenzioni

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal programma, purché i diversi contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme del rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente da diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3.   A norma dell’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e di paesi terzi associati al programma di cui all’articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 5 del presente regolamento.

4.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione.

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 13.

CAPO IV

Disposizioni specifiche per le azioni di sviluppo di capacità informatiche

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all’articolo 12 (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation — MASP-T), compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità di tali sistemi.

2.   La Commissione assicura in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del MASP-T;

b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità, interconnettività e miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda la loro interazione con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello di Unione relative al governo elettronico.

3.   Ciascuno Stato membro assicura in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del MASP-T;

b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello nazionale relative al governo elettronico;

d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle proprie autorità e ai propri operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

e)

l’attuazione dei sistemi elettronici europei a livello nazionale.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per la fiscalità

1.   La Commissione e gli Stati membri elaborano un MASP-T e lo tengono aggiornato. Il MASP-T si conforma ai pertinenti atti giuridici dell’Unione. Esso elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema elettronico europeo, o parte di tale sistema elettronico europeo, nelle categorie seguenti:

a)

componente comune, vale a dire una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell’Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata dalla Commissione come comune per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

b)

componente nazionale, vale a dire una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, che è disponibile nello Stato membro che l’ha elaborata o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta; oppure

c)

una combinazione delle componenti di cui alle lettere a) e b).

2.   Il MASP-T comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell’ambito del MASP-T. Inoltre riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.

4.   Non oltre il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del MASP-T nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tali relazioni annuali sono redatte secondo un formato prestabilito.

5.   Non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione elabora una relazione consolidata sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4 che valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nell’attuazione del MASP-T e la rende pubblica.

CAPO V

Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato II.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni del programma si svolgono in modo da alimentare il processo decisionale con tempestività. La Commissione rende pubbliche tali valutazioni.

2.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni della valutazione intermedia e di quella finale, comprensive delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO VI

Esercizio della delega e procedura di comitato

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato del programma Fiscalis». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

Informazione, comunicazione e pubblicità

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)   GU C 62 del 15.2.2019, pag. 118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(4)   GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode e che abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110).

(8)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(10)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(19)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(20)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(21)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(22)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(23)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE TIPOLOGIE POSSIBILI DI AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, LETTERE A), B) E D)

Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), possono, fra le altre, assumere le seguenti forme:

1)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e laboratori frequentati generalmente dai partecipanti di tutti i paesi partecipanti, durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su argomenti specifici;

visite di lavoro organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in materia di politica fiscale;

presenza in uffici amministrativi e partecipazione a indagini amministrative;

2)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata sulla base di progetti:

gruppi di progetto, che sono generalmente composti da rappresentanti di un numero circoscritto di paesi partecipanti e sono operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);

task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, che aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di collaborazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

controlli multilaterali o simultanei, che consistono nella verifica coordinata della situazione fiscale di uno o più soggetti passivi collegati, che è organizzata da due o più paesi partecipanti, inclusi almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

revisioni contabili congiunte, che consistono nell’indagine amministrativa della situazione fiscale di uno o più soggetti passivi collegati effettuata da un unico gruppo di revisione contabile composto da due o più paesi partecipanti, inclusi almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

qualsiasi altra forma di cooperazione amministrativa prevista dai regolamenti (UE) n. 904/2010 (1) o (UE) n. 389/2012 (2) del Consiglio o dalle direttive 2010/24/UE o 2011/16/UE (3) del Consiglio;

3)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle competenze umane e per lo sviluppo di altre capacità:

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento elettronico per sostenere le competenze e le conoscenze professionali necessarie in materia fiscale;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l’operatività delle amministrazioni fiscali mediante l’avvio e la condivisione di buone pratiche.


(1)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

INDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

Per riferire sui progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono utilizzati i seguenti indicatori.

A.   Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche)

1)

Indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate nel contesto dell’applicazione e attuazione del diritto e della politica dell’Unione in materia di imposizione fiscale e numero delle raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni);

2)

indice di apprendimento (numero di moduli di apprendimento a distanza utilizzati, numero di funzionari formati e punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti);

3)

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo);

4)

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo);

5)

indice di procedure semplificate mediante l’informatica per le autorità fiscali e gli operatori economici (numero di operatori economici registrati, numero di domande e numero di consultazioni nei diversi sistemi elettronici finanziati dal programma);

B.   Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete

6)

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia e numero di gruppi di collaborazione online);

7)

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore e percentuale di autorità fiscali che si sono avvalse di prassi di lavoro/di orientamenti elaborati con il sostegno del programma).

ALLEGATO III

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI POSSIBILI TEMI PRIORITARI PER LE AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

In linea con gli obiettivi specifici e generali del programma, le azioni di cui all’articolo 7 possono essere incentrate, tra gli altri, sui seguenti temi prioritari:

1)

sostegno all’attuazione del diritto dell’Unione in materia di imposizione fiscale, compresa la relativa formazione del personale, e contributo all’individuazione di possibili soluzioni per migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, compresa l’assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte;

2)

sostegno all’efficace scambio di informazioni, comprese le richieste di gruppi, allo sviluppo di formati informatici standard, all’accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulla titolarità effettiva e al miglioramento dell’uso delle informazioni ricevute;

3)

sostegno al buon funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa e di scambio di migliori prassi tra le autorità fiscali, anche in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte;

4)

sostegno alla digitalizzazione e all’aggiornamento delle metodologie in seno alle autorità fiscali;

5)

sostegno allo scambio di migliori prassi per la lotta contro le frodi IVA.


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