9.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 317/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2022
recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo agli inquinanti organici persistenti attua a livello dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio (4), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio (5). |
(2) |
Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell’allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione. |
(3) |
Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione (7), con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omesso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo. |
(4) |
Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest’ultimo, che non figura nell’allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all’allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l’elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V di tale regolamento. |
(5) |
Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l’elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all’allegato IV e il monitoraggio dell’attuazione a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1o luglio 2026. |
(6) |
Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore. |
(7) |
Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell’effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l’elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all’allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB. |
(8) |
I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell’ambiente, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell’obiettivo politico più ampio di realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un’economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo». |
(9) |
I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all’attuazione della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche». |
(10) |
Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell’Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione (9), o entrambe. |
(11) |
In base agli obiettivi della strategia per il settore tessile, definiti nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari», i prodotti tessili immessi sul mercato dell’Unione dovrebbero essere in larga misura costituiti da fibre riciclate prive di sostanze pericolose. Per garantire che i prodotti tessili riciclati non contengano fin dall’inizio sostanze chimiche pericolose come il PFOA, è necessario rendere più rigorosi i valori limite per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. È pertanto opportuno che la Commissione riesamini il limite di concentrazione al fine di abbassarlo, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021. |
(13) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni, |
(14) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Disposizioni transitorie 1. Il valore di 10 μg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023. 2. Il valore di 15 μg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.»; |
2) |
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE o una proposta per modificare la decisione 2000/532/CE, o entrambe.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(4) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(5) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
(6) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).
(8) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(9) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati IV e V sono così modificati:
1) |
l’allegato IV è così modificato:
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2) |
l’allegato V, parte 2, è così modificato:
|
(1) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell’allegato V.»;
(2) Per “esabromociclododecano” si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.»;