25.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 110/21


DECISIONE (UE) 2023/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2023

che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell’accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l’adozione, nell’ambito dell’UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell’UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C – invece che di 2 °C – gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C.

(2)

L’urgenza di mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 °C dell’accordo di Parigi è diventata più significativa alla luce dei risultati della sesta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, secondo cui il riscaldamento globale può essere limitato a 1,5 °C solo se saranno immediatamente realizzate riduzioni forti e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra entro questo decennio.

(3)

L’impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente e a conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi è al centro della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo («Green Deal europeo»).

(4)

Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall’uso delle risorse. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, tale transizione ha aspetti inerenti all’uguaglianza di genere nonché un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come gli anziani, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche nonché le persone e le famiglie a reddito basso e medio-basso. Essa comporta inoltre maggiori sfide per determinate regioni, in particolare quelle strutturalmente svantaggiate e periferiche, nonché per le isole. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno.

(5)

La necessità e il valore della realizzazione del Green Deal europeo sono stati ulteriormente enfatizzati dai gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro e sul benessere dei cittadini dell’Unione. Tali effetti hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono rafforzare la resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenire o attenuare gli effetti degli shock esterni in modo equo e senza lasciare indietro nessuno, compresi coloro che sono a rischio di povertà energetica. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici.

(6)

Nel contributo determinato a livello nazionale, aggiornato e presentato al segretariato dell’UNFCCC il 17 dicembre 2020, l’Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(7)

Mediante l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia al più tardi entro il 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante interno dell’Unione per la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e prevede che la Commissione si adoperi per allineare tutti i futuri progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, agli obiettivi di tale regolamento e che, in caso di disallineamento, ne fornisca le ragioni nell’ambito della valutazione d’impatto che accompagna tali proposte.

(8)

Tutti i settori dell’economia devono contribuire al conseguimento delle riduzioni di emissioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/1119. Pertanto, l’ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dovrebbe essere adattata per essere in linea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell’economia, con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.

(9)

Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l’offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») che è operativa dal 2019. Fatte salve le ulteriori revisioni della riserva nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 nel 2023, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il funzionamento della riserva e garantire che continui a essere adeguata allo scopo in caso di futuri shock esterni imprevedibili. Una riserva solida e lungimirante è essenziale per garantire l’integrità dell’EU ETS e per orientarlo efficacemente affinché possa contribuire, come strumento strategico, all’obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell’Unione al più tardi entro il 2050 e all’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.

(10)

La riserva funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all’asta. Per garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 ha fissato regole chiare sull’integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa.

(11)

La decisione (UE) 2015/1814 stabilisce che, se il numero totale di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all’asta viene detratto e immesso nella riserva un numero di quote corrispondente a una determinata percentuale del numero totale di quote. Per contro, se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita, un certo numero di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all’asta.

(12)

La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023, al fine di dare un segnale di investimento credibile per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Tale modifica è stata adottata nel contesto del precedente obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell’economia.

(13)

Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, entro tre anni dall’entrata in funzione della riserva, la Commissione doveva effettuare il primo riesame della riserva sulla base di un’analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14)

Nel riesame della riserva effettuato conformemente alla decisione (UE) 2015/1814 la Commissione si è soffermata in particolare sul tasso percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva.

(15)

L’analisi effettuata dalla Commissione nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione per determinare il numero di quote da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell’eccedenza di quote nell’EU ETS. Il fatto di mantenere la percentuale del 24 % nella presente decisione non dovrebbe pregiudicare ulteriori revisioni della riserva, compresa, se del caso, un’ulteriore revisione della percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva, nel quadro della revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 nel 2023.

(16)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire il mantenimento degli attuali parametri della riserva quali stabiliti a norma della direttiva (UE) 2018/410, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione (UE) 2015/1814

All’articolo 1, paragrafo 5, primo comma, della decisione (UE) 2015/1814, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

 

«In deroga alla prima e alla seconda frase del presente comma, fino al 31 dicembre 2030, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU C 152 del 6.4.2022, pag. 175.

(2)   GU C 301 del 5.8.2022, pag. 116.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 marzo 2023.

(4)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(7)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


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