14.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 44/8


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare l’articolo 63,

 

considerando che occorre tener conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di procedura per chiarire la portata di alcune sue disposizioni o, se del caso, per completarle o semplificarle, in particolare al fine di promuovere una gestione proattiva delle cause,

considerando inoltre che l’attuazione della riforma dell’architettura giudiziaria della Corte di giustizia dell’Unione europea derivante, da un lato, dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (1), e, dall’altro, dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (2), rende necessario adeguare le norme di procedura, in particolare per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decisa dal Tribunale non sia privata del suo effetto utile in occasione della ricomposizione triennale delle sezioni,

considerando per di più che è opportuno modificare il regolamento di procedura al fine di tenere conto delle evoluzioni della disciplina sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche nell’Unione europea, in particolare per meglio evidenziare le modalità di protezione nei confronti del pubblico di tali dati contenuti nelle informazioni relative alle cause pendenti dinanzi al Tribunale, d’ufficio o su richiesta presentata da una parte in causa o da chiunque presenti un’istanza di intervento,

considerando che il meccanismo istituito durante il periodo di crisi sanitaria per consentire alle parti di discutere la causa mediante videoconferenza ha consentito di trarre insegnamenti che devono riflettersi in un regime giuridico previsto dal regolamento di procedura,

considerando, infine, che l’introduzione del meccanismo della causa pilota e l’organizzazione di un’udienza di discussione comune a più cause, individuati dal Tribunale come strumenti idonei a un trattamento più efficiente di talune cause, richiedono l’integrazione di basi giuridiche nel regolamento di procedura,

con l’accordo della Corte di giustizia,

con l’approvazione del Consiglio, in data 18 novembre 2022,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015  (3) è modificato come segue:

1)

L’articolo 10, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6.   Per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale può adottare le misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 ed è competente ad adottare le decisioni contemplate agli articoli 66 e 66 bis.»

2)

L’articolo 27 viene integrato con l’aggiunta di un paragrafo 6 così formulato:

«6.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, qualora una causa rientri in una materia specifica ai sensi dell’articolo 25 e la fase scritta del procedimento non sia stata chiusa al momento dell’adozione della decisione del Tribunale relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione specializzata in tale materia se il giudice relatore originario è assegnato ad una sezione che non è specializzata in tale materia.»

3)

L’articolo 28 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2.   In qualsiasi momento del procedimento, d’ufficio o su richiesta di una parte principale, la sezione investita della causa, il vicepresidente del Tribunale o il presidente del Tribunale può proporre alla conferenza plenaria la rimessione prevista nel paragrafo 1.»

b)

Il nuovo paragrafo 3 è formulato come segue:

«3.   Il presidente del Tribunale o il vicepresidente del Tribunale possono proporre alla conferenza plenaria la rimessione di cui al paragrafo 1 fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in caso di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, prima della decisione della sezione investita della causa di statuire senza fase orale del procedimento.»

c)

I paragrafi 3, 4 e 5, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono, rispettivamente, i paragrafi 4, 5 e 6.

4)

L’articolo 31, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3.   Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell’avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103,105, 106, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168, e 169 e da 207 a 209

5)

L’articolo 35, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3.   Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Tribunale, alle pubblicazioni del Tribunale di quest’ultimo, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di documenti riguardanti il Tribunale.»

6)

L’articolo 45 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1.   Nei ricorsi diretti ai sensi dell’articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a)

se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b)

nel caso di un ricorso presentato da un’istituzione in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per suo conto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, la lingua processuale è quella in cui è stato stipulato il contratto; nel caso in cui tale contratto sia stato redatto in una pluralità di lingue, il ricorrente ha il diritto di scegliere quella che preferisce;

c)

su richiesta congiunta delle parti principali, può essere autorizzato l’uso totale o parziale di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 44;

d)

su richiesta di una parte, sentite le altre parti, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalle a lettere a b) da a) a c), l’uso totale o parziale di un’altra delle lingue menzionate nell’articolo 44 come lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata da una delle istituzioni.»

b)

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c), e d),

a)

in caso di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 9 e 10 dell’allegato I allo statuto, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;

b)

nel caso di domande di rettifica, di domande dirette a porre rimedio a un’omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione e di revocazione o nel caso di contestazioni sulle spese ripetibili, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.»

c)

Il testo della prima frase del paragrafo 4 è modificato come segue:

«4.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c), e d), nei ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio, menzionato dall’articolo 1, vertenti sull’applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale:»

7)

L’articolo 46 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2.   Ogni atto prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale. Quando i documenti allegati a un atto processuale non sono corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne richiede la regolarizzazione alla parte interessata se il presidente decide, d’ufficio o su domanda di parte, che tale traduzione è necessaria per il corretto svolgimento del procedimento. In caso di mancata regolarizzazione, gli allegati di cui trattasi sono stralciati dal fascicolo di causa.»

b)

Il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3.   Tuttavia, q Quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il presidente può ordinare in qualunque momento, d’ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.»

c)

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5.   Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE, diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS possono essere sono autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell’articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.»

8)

L’articolo 47 è così modificato:

«1.   Su richiesta di un giudice, dell’avvocato generale o di una parte, i Il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nell’articolo 44, di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale , nella lingua processuale e, se del caso, in un’altra lingua indicata all’articolo 44, degli atti processuali.

2.   Il cancelliere provvede affinché sia garantita l’interpretazione, nella lingua processuale e nelle altre lingue indicate all’articolo 44 utilizzate dalle parti presenti all’udienza o ritenute necessarie per il corretto svolgimento della stessa, delle dichiarazioni rese nel corso dell’udienza di discussione

9)

L’articolo 51 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2.   L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria un il certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE., a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell’apertura di un conto di accesso a e-Curia.»

b)

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4.   Se il documento i previsto i ali paragrafoi 2 e o quello previsto al paragrafo 3 non è sono depositato i, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrlo i. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di ella questa formalità in questione comporti l’irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma o se la stessa induca a ritenere che l’avvocato non rappresenti o non assista la parte interessata.»

10)

Il testo dell’articolo 66, intitolato «Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico», è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

Omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

1.   Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d’ufficio o su domanda di una parte presentata con separata istanza, i cognomi e i nomi delle persone fisiche, siano esse parti o terzi, e qualsiasi altro dato personale di tali persone fisiche, menzionati nei documenti e nelle informazioni relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un’istanza di intervento.»

11)

Dopo l’articolo 66 è inserito un nuovo articolo 66 bis, intitolato «Omissione di dati diversi da quelli personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico». Il testo è il seguente:

«Articolo 66 bis

Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico

1.   Nel corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d’ufficio o su domanda motivata di una parte presentata con separata istanza, dati diversi da quelli personali delle persone fisiche, menzionati nei documenti e informazioni cui il pubblico ha accesso, se ragioni legittime giustificano che tali dati non siano pubblicamente divulgati.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile a chiunque presenti un’istanza di intervento.»

12)

L’articolo 69, lettera c), è modificato come segue:

«c)

su domanda di una parte principale con l’accordo espresso dell’altra parte principale;»

13)

Un nuovo articolo 71 bis, intitolato «Cause pilota», è inserito dopo l’articolo 71. Il testo è il seguente:

«Articolo 71 bis

Cause pilota

1.   Qualora più cause pendenti dinanzi al Tribunale sollevino la stessa questione di diritto e il Tribunale ritenga che sia nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia evitare il trattamento parallelo di tali cause, il procedimento può essere sospeso ai sensi degli articoli 69, lettere c) o d), 70 e 71, in attesa della definizione della causa che, tra queste ultime, è la più idonea all’esame di tale questione, individuata come la causa pilota.

2.   Prima di statuire in merito alla sospensione, il presidente invita le parti principali nelle cause in cui il procedimento può essere sospeso a presentare le loro osservazioni in merito a un’eventuale sospensione, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, indicando a tali parti la questione di diritto di cui trattasi e la causa che può essere individuata come causa pilota.

3.   Il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa pilota provvede a che tale causa sia giudicata in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2.

4.   All’atto della riassunzione del procedimento, le parti nelle cause sospese hanno la facoltà di presentare le loro osservazioni riguardo alla decisione emessa nella causa pilota e riguardo alle conseguenze di tale decisione sulla controversia.»

14)

L’articolo 72 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 5 è soppresso;

b)

Il paragrafo 6 è rinumerato quale paragrafo 5.

15)

L’articolo 78, paragrafo 4, è modificato come segue:

«4.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).»

16)

L’articolo 79 è modificato come segue:

«Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell’atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti, salvo applicazione degli articoli 66 e 66 bis ».

17)

L’articolo 82 è modificato come segue:

«Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, o, se del caso, dell’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l’inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell’articolo 277 TFUE.»

18)

Dopo l’articolo 106 viene inserito un nuovo articolo 106 bis, intitolato «Udienza di discussione comune». Il testo è il seguente:

«Articolo 106 bis

Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause, il Tribunale può decidere di organizzare un’udienza di discussione comune a tali cause.»

19)

Dopo l’articolo 107 è inserito un nuovo articolo 107 bis, intitolato «Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza». Il testo è il seguente:

«Articolo 107 bis

Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza

1.   Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di una parte di partecipare fisicamente a un’udienza di discussione, tale rappresentante può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.

2.   La domanda di partecipazione all’udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell’impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.

3.   Il presidente statuisce tempestivamente in merito a tale domanda.

4.   Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l’udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 109.

5.   Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all’articolo 224.»

20)

L’articolo 139 è modificato come segue:

«Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a)

se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

b)

se le spese di copie e traduzioni effettuate su richiesta di una parte sono considerate straordinarie dal cancelliere che il cancelliere consideri come straordinarie, quest’ultimo ne chiede il rimborso sono rimborsate dalla alla parte in base al tariffario della cancelleria previsto dall’articolo 37;

c)

in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all’articolo 224 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, il cancelliere chiede il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale sono rimborsate dalla parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall’articolo 37. »

21)

L’articolo 144, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6.   In caso di rigetto dell’istanza di intervento, l’ordinanza prevista dal paragrafo 5 dev’essere motivata e statuire sulle spese relative all’istanza di intervento, ivi comprese le spese dell’istante, in applicazione degli articoli 134, e 135 e 138.»

22)

L’articolo 148, paragrafo 9, è modificato come segue:

«9.   Qualora il richiedente il gratuito patrocinio non sia rappresentato da un avvocato, le notifiche sono eseguite inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia autentica dell’atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Le notifiche alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall’articolo 80, paragrafo 1.»

23)

L’articolo 177 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 4 è così modificato:

«4.   Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).»

b)

Il paragrafo 6 è così modificato:

«6.   Se il ricorso non è conforme al paragrafo 2, il cancelliere può impartire al ricorrente un termine adeguato per regolarizzarlo, se le circostanze lo giustificano. Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da 2 3 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza della i tale formalità comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma.»

24)

L’articolo 178, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3.   La notifica del ricorso a una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata mediante e-Curia se essa è diventata parte nel procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 173, paragrafo 2. Se la parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è un’istituzione che dispone di un profilo utente e-Curia, la notifica del ricorso è effettuata mediante e-Curia. In caso contrario, il ricorso è notificato inviando, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia autentica del ricorso o mediante consegna di tale copia contro ricevuta al recapito indicato conformemente all’articolo 177, paragrafo 2, dalla parte interessata ai fini delle notifiche da effettuare durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o, se tale recapito non è stato comunicato, a quello indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso

25)

Gli articoli da 192 a 214 sono abrogati.

26)

La rubricazione del titolo sesto è modificata come segue:

«PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN ANNULLAMENTO CON RINVIO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE »

27)

Gli articoli da 220 a 223 sono abrogati.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue di cui all’articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Lussemburgo, 30 novembre 2022

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. VAN DER WOUDE


(1)   GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.

(2)   GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137.

(3)   GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1, come modificato il 13 luglio 2016 (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 71; GU L 217 del 12.8.2016, pag. 72; GU L 217 del 12.8.2016, pag. 73), l’11 luglio 2018 (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 68) e il 31 luglio 2018 (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 67).


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